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Decisione

16.2009.106

Rigetto definitivo - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - interessi di mora sulle rate di imposta dovuti ex lege - termine di pagamento delle rate previsto dal Decreto esecutivo senza che

14 gennaio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta

d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede

tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai

sensi dell'art. 80 LEF (D.

Staehelin in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80

LEF);

che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle

decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul

diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze

esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);

che

nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive

di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura,

comunque riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);

che

l’art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di

tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi

dell’art. 80 LEF;

che nel

caso di specie il ricorrente contesta di essere debitore degli interessi di ritardo

calcolati sul mancato tempestivo pagamento delle rate di imposta, per le quali

non ha ricevuto nessuna richiesta da parte dell’ente pubblico;

che a

questo proposito va innanzi tutto ricordato che la concessione del rigetto dell'opposizione

sugli interessi di mora è conforme alla prassi secondo la quale il rigetto si

estende anche a questi accessori, ancorché non contemplati nel titolo esecutivo

(D. Staehelin, op. cit., n.

49 e 134 ad art. 80), a condizione che l’escusso ne possa

verificare l’ammontare (Stücheli,

Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 193 seg.);

che

questo è sicuramente il caso in concreto poiché è la Legge tributaria medesima

Considerandi

che prevede che l’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della

dichiarazione di imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente

dovuto (art. 241 cpv. 2 LT), e che il mancato pagamento di queste rate in

termini prestabiliti e noti al contribuente, comporta per legge il pagamento di

interessi di ritardo;

che

in questo senso l’art. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i

tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006 (pubblicato nel

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 23 dicembre 2005,

n. 55 a pag. 421 segg.), prevede che la riscossione dell’imposta ordinaria

diretta per l’anno fiscale 2006, ha luogo in quattro rate, le prime tre vengono

prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’importo presumibilmente

dovuto o in base all’ultima tassazione, la quarta a conguaglio (cfr. art. 240

cpv. 1 e 241 LT);

che

secondo il menzionato Decreto la scadenza della prima rata di acconto è fissata

al 1° maggio 2006, il secondo acconto al 1° luglio 2006 e il terzo acconto al

1° settembre 2006;

che in caso di mancato pagamento entro questi termini, il contribuente

è tenuto a versare un interesse di ritardo annuo del 3% (cfr. art. 243 LT e 6

del Decreto);

che infatti,

a prescindere dall’intimazione o meno delle richieste di acconto da parte dell’ente

pubblico, è la legge che stabilisce i termini di scadenza delle singole rate di

imposta;

che pertanto,

siccome la scadenza delle rate di imposta è prevista in un testo di legge, gli

interessi in caso di ritardo nel pagamento degli acconti sono dovuti indipendentemente

da una precisa richiesta in tal senso da parte dell’ente pubblico, il quale ha dimostrato,

senza essere stato sconfessato dal ricorrente, l’invio della richiesta

dell’importo complessivo di imposta di fr. 12 003.–il 30 aprile 2006, ciò che

avrebbe dovuto permettere al ricorrente di calcolare le rate di imposta e le

loro scadenze, come detto fissate in un testo legislativo;

che di

conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, gli

interessi, peraltro neppure contestati nel loro ammontare, essendo sono stati

correttamente calcolati dall’istante sulla base del tasso e delle scadenze

indicati nel citato Decreto, deve essere respinto;

che gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si giustifica di assegnare ripetibili all'ente pubblico, avendo questi

agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF

per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono posti a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La vicepresidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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