16.2009.106
Rigetto definitivo - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - interessi di mora sulle rate di imposta dovuti ex lege - termine di pagamento delle rate previsto dal Decreto esecutivo senza che
14 gennaio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2009.106
Data decisione, Autorità:
14.01.2010, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - interessi di mora sulle rate di imposta dovuti ex lege - termine di pagamento delle rate previsto dal Decreto esecutivo senza che sia necessaria la richiesta di pagamento
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
INTERESSI DI RITARDO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
art. 240 LT
art. 241 LT
art. 243 LT
Incarto n.
16.2009.106
Lugano
14 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8
novembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 29 ottobre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Sessa, nella causa inc. 67/2009 (rigetto
dell’opposizione) promossa con istanza 23 settembre 2009 da
CO 1
(rappresentato dall’RA
1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza del 23 settembre 2009 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite
dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto al Giudice di pace del circolo di
Sessa di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE
di Lugano notificatogli per l'incasso, tra altri importi nel frattempo saldati,
di fr. 476.45 corrispondenti agli interessi di ritardo sul pagamento
dell’imposta cantonale 2006 (fr. 446.45) e alla tassa di diffida (fr. 30.–);
che quale
titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di tassazione 13 febbraio
2008 relativa all’imposta cantonale 2006 con l’attestazione del suo passaggio
in giudicato, il calcolo dell’imponibile di identica data, e il dettaglio degli
interessi di ritardo del 10 maggio 2009;
che
all'udienza del 29 ottobre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto
ha proposto di respingere l'istanza contestando di essere debitore di interessi
di ritardo non avendo mai ricevuto “la richiesta d’acconto né in forma
raccomandata né per lettera semplice”;
che
statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la
sua domanda;
che con
ricorso per cassazione dell’8 novembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, attribuendo alla documentazione
prodotta dall’istante la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante egli
non abbia mai ricevuto nessuna richiesta di acconto atta a giustificare l’importo
posto in esecuzione;
che con
decreto 25 novembre 2009 il presidente della Camera ha concesso effetto
sospensivo al ricorso;
che nelle
sue osservazioni del 26 novembre 2009 CO 1conclude per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta
d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede
tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai
sensi dell'art. 80 LEF (D.
Staehelin in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80
LEF);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle
decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul
diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze
esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);
che
nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive
di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura,
comunque riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che
l’art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di
tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi
dell’art. 80 LEF;
che nel
caso di specie il ricorrente contesta di essere debitore degli interessi di ritardo
calcolati sul mancato tempestivo pagamento delle rate di imposta, per le quali
non ha ricevuto nessuna richiesta da parte dell’ente pubblico;
che a
questo proposito va innanzi tutto ricordato che la concessione del rigetto dell'opposizione
sugli interessi di mora è conforme alla prassi secondo la quale il rigetto si
estende anche a questi accessori, ancorché non contemplati nel titolo esecutivo
(D. Staehelin, op. cit., n.
49 e 134 ad art. 80), a condizione che l’escusso ne possa
verificare l’ammontare (Stücheli,
Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 193 seg.);
che
questo è sicuramente il caso in concreto poiché è la Legge tributaria medesima
Considerandi
che prevede che l’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della
dichiarazione di imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente
dovuto (art. 241 cpv. 2 LT), e che il mancato pagamento di queste rate in
termini prestabiliti e noti al contribuente, comporta per legge il pagamento di
interessi di ritardo;
che
in questo senso l’art. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i
tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006 (pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 23 dicembre 2005,
n. 55 a pag. 421 segg.), prevede che la riscossione dell’imposta ordinaria
diretta per l’anno fiscale 2006, ha luogo in quattro rate, le prime tre vengono
prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’importo presumibilmente
dovuto o in base all’ultima tassazione, la quarta a conguaglio (cfr. art. 240
cpv. 1 e 241 LT);
che
secondo il menzionato Decreto la scadenza della prima rata di acconto è fissata
al 1° maggio 2006, il secondo acconto al 1° luglio 2006 e il terzo acconto al
1° settembre 2006;
che in caso di mancato pagamento entro questi termini, il contribuente
è tenuto a versare un interesse di ritardo annuo del 3% (cfr. art. 243 LT e 6
del Decreto);
che infatti,
a prescindere dall’intimazione o meno delle richieste di acconto da parte dell’ente
pubblico, è la legge che stabilisce i termini di scadenza delle singole rate di
imposta;
che pertanto,
siccome la scadenza delle rate di imposta è prevista in un testo di legge, gli
interessi in caso di ritardo nel pagamento degli acconti sono dovuti indipendentemente
da una precisa richiesta in tal senso da parte dell’ente pubblico, il quale ha dimostrato,
senza essere stato sconfessato dal ricorrente, l’invio della richiesta
dell’importo complessivo di imposta di fr. 12 003.–il 30 aprile 2006, ciò che
avrebbe dovuto permettere al ricorrente di calcolare le rate di imposta e le
loro scadenze, come detto fissate in un testo legislativo;
che di
conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, gli
interessi, peraltro neppure contestati nel loro ammontare, essendo sono stati
correttamente calcolati dall’istante sulla base del tasso e delle scadenze
indicati nel citato Decreto, deve essere respinto;
che gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di assegnare ripetibili all'ente pubblico, avendo questi
agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF
per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono posti a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La vicepresidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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