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Decisione

16.2009.107

Giudice di pace - rappresentanza processuale - divieto di patrocinio da parte di avvocati

16 dicembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2009.107

Data decisione, Autorità:

16.12.2009, CCC

Titolo:

Giudice di pace - rappresentanza processuale - divieto di patrocinio da parte di avvocati

AVVOCATO

GIUDICE DI PACE

PROCEDURA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

art. 301 CPC-TI

art. 359 CPC-TI

Incarto n.

16.2009.107

Lugano

16 dicembre

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul “ricorso per cassazione” del 10 novembre 2009 presentato da

Considerandi

RI 1,

(patrocinata dall'

PA 1)

contro la sentenza emessa il 9 novembre 2009 dal

Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa O. 31/2009 promossa con

istanza 2 novembre 2009 nei confronti di

CO 1;

premesso

che con sentenza 9 novembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha

dichiarato nulla un'istanza di conciliazione presentata dall'avv. __________

per conto della RI 1 nei confronti della società CO 1, l'art. 301 CPC vietando il patrocinio di avvocati nelle cause di competenza del giudice di pace;

ricordato

che con scritto del 10 novembre 2009 l'avvocato __________ si è rivolto al

Giudice di pace chiedendogli di “dispensare la mia cliente dalla presenza in

persona e d'accettare la richiesta di mediazione”;

osservato

che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato come ricorso

per cassazione;

rammentato

che il 17 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha chiesto all'avvocato __________

di volere specificare se la sua lettera fosse da intendersi quale ricorso per

cassazione contro la sentenza 9 novembre 2009 del Giudice di pace (art. 327

segg. CPC);

preso

atto che nel termine indicato nulla è pervenuto a questa Camera sicché l'atto

deve essere considerato irricevibile, tanto più che

nello stesso difetta manifestamente la volontà di ricorrere;

posto

che, comunque sia, la richiesta di dispensare la parte a comparire a un'udienza

di conciliazione appare senza senso proprio per lo scopo della procedura stessa

(art. 359 CPC);

stabilito

che le circostanze del caso giustificano di rinunciare a prelevare oneri processuali

mentre non si pone problema di ripetibili alla

controparte alla quale non è stata chiesta la presentazione di eventuali osservazioni,

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. Trattato

come ricorso per cassazione lo scritto 10 novembre 2009 è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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