16.2009.107
Giudice di pace - rappresentanza processuale - divieto di patrocinio da parte di avvocati
16 dicembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2009.107
Data decisione, Autorità:
16.12.2009, CCC
Titolo:
Giudice di pace - rappresentanza processuale - divieto di patrocinio da parte di avvocati
AVVOCATO
GIUDICE DI PACE
PROCEDURA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 301 CPC-TI
art. 359 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.107
Lugano
16 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso per cassazione” del 10 novembre 2009 presentato da
Considerandi
RI 1,
(patrocinata dall'
PA 1)
contro la sentenza emessa il 9 novembre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa O. 31/2009 promossa con
istanza 2 novembre 2009 nei confronti di
CO 1;
premesso
che con sentenza 9 novembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha
dichiarato nulla un'istanza di conciliazione presentata dall'avv. __________
per conto della RI 1 nei confronti della società CO 1, l'art. 301 CPC vietando il patrocinio di avvocati nelle cause di competenza del giudice di pace;
ricordato
che con scritto del 10 novembre 2009 l'avvocato __________ si è rivolto al
Giudice di pace chiedendogli di “dispensare la mia cliente dalla presenza in
persona e d'accettare la richiesta di mediazione”;
osservato
che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato come ricorso
per cassazione;
rammentato
che il 17 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha chiesto all'avvocato __________
di volere specificare se la sua lettera fosse da intendersi quale ricorso per
cassazione contro la sentenza 9 novembre 2009 del Giudice di pace (art. 327
segg. CPC);
preso
atto che nel termine indicato nulla è pervenuto a questa Camera sicché l'atto
deve essere considerato irricevibile, tanto più che
nello stesso difetta manifestamente la volontà di ricorrere;
posto
che, comunque sia, la richiesta di dispensare la parte a comparire a un'udienza
di conciliazione appare senza senso proprio per lo scopo della procedura stessa
(art. 359 CPC);
stabilito
che le circostanze del caso giustificano di rinunciare a prelevare oneri processuali
mentre non si pone problema di ripetibili alla
controparte alla quale non è stata chiesta la presentazione di eventuali osservazioni,
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1. Trattato
come ricorso per cassazione lo scritto 10 novembre 2009 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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