16.2009.109
Contratto di lavoro - contestazione graduatoria - procedura e rimedi di diritto - rappresentanza processuale del sindacato - data solo per controversie tra lavoratore e datore di lavoro
14 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2009.109
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - contestazione graduatoria - procedura e rimedi di diritto - rappresentanza processuale del sindacato - data solo per controversie tra lavoratore e datore di lavoro
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
SINDACATO
art. 64 CPC-TI
art. 64a cpv. 1 let. e CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 389 CPC-TI
art. 17 LEF
art. 250 LEF
art. 36 cpv. 1 LOG
Incarto n.
16.2009.109
Lugano
14 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16
novembre 2009 presentato da
RI 1 (Como)
(rappresentato dall'RA 2 )
contro il decreto di stralcio emesso il 5 novembre
2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. AC.2009.40
(contestazione della graduatoria) promossa con istanza 8 ottobre 2009 nei
confronti di
CO 1
(rappresentata dall'RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
tra il 2 agosto 2007 e il 31 agosto 2008 RI 1 ha lavorato alle dipendenze della
ditta __________ SA come piastrellista per uno stipendio di fr. 5000.– mensili
lordi oltre alla tredicesima;
che al
termine del rapporto di lavoro, il lavoratore ha rivendicato il pagamento della
quota tredicesima e della vacanze non godute nel 2008, per un totale di fr.
4760.45;
che il 5
settembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il
fallimento della __________ SA;
che nell'ambito
della procedura fallimentare RI 1 ha insinuato il credito vantato nei confronti
della società;
che il 17
settembre 2009 l'Ufficio dei fallimenti di Viganello ha comunicato al creditore
la contestazione del suo credito da parte dell'amministrazione del fallimento, avendo
egli già percepito fr. 3000.–;
che l'8
ottobre 2009 RI 1, rappresentato dal sindacato __________, si è rivolto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, contestando la graduatoria del
fallimento, l'importo di fr. 3000.– da lui ricevuto quale “acconto di salario”,
non corrispondendo alla richiesta di pagamento della tredicesima e delle vacanze
non godute nel 2008 per complessivi fr. 4760.45, con conseguente modifica della
graduatoria;
che con
ordinanza del 13 ottobre 2009 il Pretore ha assegnato a RI 1 un termine di
dieci giorni “per volersi munire di un patrocinatore che possa validamente
rappresentarlo in causa”, con l'avvertenza che in caso contrario la causa
sarebbe stata stralciata dai ruoli;
che non avendo
ottenuto nessun riscontro, con decreto 5 novembre 2009 il Pretore, accertata la
carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del
sindacato, ha stralciato la causa dai ruoli;
che con appello
16 novembre 2009 RI 1, sempre rappresentato da __________, è insorto contro il
predetto decreto postulandone l'annullamento;
che per
il ricorrente il Pretore ha erroneamente escluso la legittimazione alla rappresentanza
processuale da parte del sindacato;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
in diritto: che
la contestazione della graduatoria è possibile in via di reclamo fondato sull'art.
Fatti
17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con un'azione basata sull'art.
250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di diritto materiale (Jaques, in Commentaire romand de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 14 e ad art. 250
LEF);
che la
contestazione della graduatoria è istruita secondo le norme della procedura
accelerata di cui agli art. 389 segg. CPC (art. 250 cpv. 3 LEF);
che
trattandosi di una vertenza con un valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, l'unico
rimedio possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione
(art. 36 cpv. 1 LOG; Jaques, op.
cit., n. 60 ad art. 250 LEF);
che secondo
l'art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se
esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i
quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che il
difetto della legittimazione al patrocinio del rappresentante (rappresentanza
processuale), determina la nullità degli atti compiuti dal rappresentante
indebito e dell'intero procedimento da essi originato (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 3 ad art. 64);
che,
di regola, legittimati alla rappresentanza processuale sono solo gli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono
una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC);
che per
cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli artt. 416–418
CPC, l'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC riconosce la rappresentanza
processuale anche a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o
di categoria;
che la
conclusione del Pretore, secondo cui nella causa di contestazione della graduatoria
è esclusa la legittimazione alla rappresentanza processuale da parte delle
associazioni di categoria, non è arbitraria;
che, intanto,
la vertenza in oggetto, non oppone il lavoratore al datore di lavoro, trattandosi
di un'azione giudiziaria di diritto esecutivo alla quale la parte fallita non è
neppure parte (Jaques, op. cit.,
n. 1 ad art. 250 LEF), convenuta essendo la massa fallimentare (Jaques, op. cit., n. 42 ad art. 250
LEF);
che inoltre,
diversamente da quanto previsto per le controversie in materia di locazione, ove
Considerandi
la facoltà di rappresentanza da parte dei rappresentanti di associazioni di
categoria è estesa anche alle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti
(art. 64a cpv. 1 lett. d CPC), per quelle derivanti da contratto di lavoro
non è prevista l'estensione ad altre procedure se non a quelle degli art.
416–418 CPC;
che la
mancata estensione della legittimazione alla rappresentanza processuale dei
sindacati ad altre procedure, non sembra costituire una lacuna nella legge ma
piuttosto un silenzio qualificato poiché nel rapporto della Commissione della
legislazione del 15 marzo 1985 i relatori, richiamata anche la procedura in
materia di contratto di lavoro, hanno inteso “definire in modo chiaro e
completo, chi sono le persone oltre all'avvocato legittimate a rappresentare in
giudizio una parte, in quali procedure ed a quali condizioni” (cfr. verbali del
Gran Consiglio 1985, sessione ordinaria primaverile, Vol. 1, pag. 145);
che
pertanto, per scelta del legislatore, la legittimazione processuale delle
organizzazioni sindacali è limitata alle controversie tra lavoratore e datore
di lavoro;
che,
quindi, il sindacato __________ non può validamente rappresentare il lavoratore
nella vertenza contro la massa fallimentare della sua ex datrice di lavoro;
che nulla
giova al ricorrente il richiamo a sentenze emesse da altre Camere del Tribunale
di appello;
che nella
sentenza del 7 luglio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti ha bensì
ritenuto costituire un formalismo eccessivo impedire a un sindacato di
rappresentare il lavoratore, già assistito nella procedura di merito, in una
procedura di rigetto dell'opposizione (CEF inc. 14.__________), caso estraneo
alla fattispecie, in cui si applica la procedura accelerata;
che nella
sentenza del 22 settembre 2005, la medesima Camera nemmeno ha affrontato la
questione riferita per altro alla rappresentanza di un avvocato e non del
sindacato (CEF inc. 14.__________);
che la
mancanza di un presupposto processuale, quale per l'appunto la legittimazione
del rappresentante di una parte, comporta la nullità dell'atto procedurale
(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), quindi del ricorso (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 21 ad art. 64, n. 6 ad art. 64a);
che il ricorso è stato volutamente introdotto dal sindacato in rappresentanza
di RI 1, sicché non ha senso assegnare a AP 1un breve
termine per sottoscrivere personalmente il ricorso (art. 99 cpv. 3 CPC), la
mancanza della firma non essendo dovuta a svista o inavvertenza (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 99);
che il
ricorso va dichiarato irricevibile;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si
prelevano tasse e spese per il presente giudizio (art. 148 cpv. 2 CPC);
che
non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di
intimazione;
Dispositivo
Per questi motivi
in applicazione analogica
dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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