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Decisione

16.2009.109

Contratto di lavoro - contestazione graduatoria - procedura e rimedi di diritto - rappresentanza processuale del sindacato - data solo per controversie tra lavoratore e datore di lavoro

14 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con un'azione basata sull'art.

250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di diritto materiale (Jaques, in Commentaire romand de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 14 e ad art. 250

LEF);

che la

contestazione della graduatoria è istruita secondo le norme della procedura

accelerata di cui agli art. 389 segg. CPC (art. 250 cpv. 3 LEF);

che

trattandosi di una vertenza con un valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, l'unico

rimedio possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione

(art. 36 cpv. 1 LOG; Jaques, op.

cit., n. 60 ad art. 250 LEF);

che secondo

l'art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se

esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i

quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

che il

difetto della legittimazione al patrocinio del rappresentante (rappresentanza

processuale), determina la nullità degli atti compiuti dal rappresentante

indebito e dell'intero procedimento da essi originato (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 3 ad art. 64);

che,

di regola, legittimati alla rappresentanza processuale sono solo gli avvocati

ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono

una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC);

che per

cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli artt. 416–418

CPC, l'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC riconosce la rappresentanza

processuale anche a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o

di categoria;

che la

conclusione del Pretore, secondo cui nella causa di contestazione della graduatoria

è esclusa la legittimazione alla rappresentanza processuale da parte delle

associazioni di categoria, non è arbitraria;

che, intanto,

la vertenza in oggetto, non oppone il lavoratore al datore di lavoro, trattandosi

di un'azione giudiziaria di diritto esecutivo alla quale la parte fallita non è

neppure parte (Jaques, op. cit.,

n. 1 ad art. 250 LEF), convenuta essendo la massa fallimentare (Jaques, op. cit., n. 42 ad art. 250

LEF);

che inoltre,

diversamente da quanto previsto per le controversie in materia di locazione, ove

Considerandi

la facoltà di rappresentanza da parte dei rappresentanti di associazioni di

categoria è estesa anche alle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti

(art. 64a cpv. 1 lett. d CPC), per quelle derivanti da contratto di lavoro

non è prevista l'estensione ad altre procedure se non a quelle degli art.

416–418 CPC;

che la

mancata estensione della legittimazione alla rappresentanza processuale dei

sindacati ad altre procedure, non sembra costituire una lacuna nella legge ma

piuttosto un silenzio qualificato poiché nel rapporto della Commissione della

legislazione del 15 marzo 1985 i relatori, richiamata anche la procedura in

materia di contratto di lavoro, hanno inteso “definire in modo chiaro e

completo, chi sono le persone oltre all'avvocato legittimate a rappresentare in

giudizio una parte, in quali procedure ed a quali condizioni” (cfr. verbali del

Gran Consiglio 1985, sessione ordinaria primaverile, Vol. 1, pag. 145);

che

pertanto, per scelta del legislatore, la legittimazione processuale delle

organizzazioni sindacali è limitata alle controversie tra lavoratore e datore

di lavoro;

che,

quindi, il sindacato __________ non può validamente rappresentare il lavoratore

nella vertenza contro la massa fallimentare della sua ex datrice di lavoro;

che nulla

giova al ricorrente il richiamo a sentenze emesse da altre Camere del Tribunale

di appello;

che nella

sentenza del 7 luglio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti ha bensì

ritenuto costituire un formalismo eccessivo impedire a un sindacato di

rappresentare il lavoratore, già assistito nella procedura di merito, in una

procedura di rigetto dell'opposizione (CEF inc. 14.__________), caso estraneo

alla fattispecie, in cui si applica la procedura accelerata;

che nella

sentenza del 22 settembre 2005, la medesima Camera nemmeno ha affrontato la

questione riferita per altro alla rappresentanza di un avvocato e non del

sindacato (CEF inc. 14.__________);

che la

mancanza di un presupposto processuale, quale per l'appunto la legittimazione

del rappresentante di una parte, comporta la nullità dell'atto procedurale

(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), quindi del ricorso (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 21 ad art. 64, n. 6 ad art. 64a);

che il ricorso è stato volutamente introdotto dal sindacato in rappresentanza

di RI 1, sicché non ha senso assegnare a AP 1un breve

termine per sottoscrivere personalmente il ricorso (art. 99 cpv. 3 CPC), la

mancanza della firma non essendo dovuta a svista o inavvertenza (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 99);

che il

ricorso va dichiarato irricevibile;

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si

prelevano tasse e spese per il presente giudizio (art. 148 cpv. 2 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di

intimazione;

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione analogica

dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è irricevibile.

2. Non

si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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