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Decisione

16.2009.111

Mandato - mercede dovuta anche in assenza di risultato

7 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si

fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso

contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che

in concreto il contenuto dello scritto 17 novembre 2009 della ricorrente non supera

la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

infatti la ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla

decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori

(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si

limita a riproporre le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria

formulando delle domande all'indirizzo di questa Camera (imporre all'istante la

produzione in forma scritta della consulenza prestata) e dell'istante medesimo,

richieste che esulano dalla procedura di cassazione e che comunque non si confrontano

con le argomentazioni del primo giudice;

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure

chiesto nelle domande di giudizio contrariamente a quanto impone l'art. 329

lett. d CPC (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);

che,

comunque sia, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'istante ha dimostrato

di aver fornito la sua prestazione non essendo contestato il colloquio telefonico

tra le parti così come quello di un'ora avvenuto nello studio dell'istante, con

conseguente obbligo per la convenuta di remunerarlo, non può essere considerato

arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile;

che

infatti, nell'ambito di un contratto di mandato, il mandatario per ottenere in

causa la remunerazione per le sue prestazioni deve dimostrare l'esistenza del

contratto così come la congruità della sua pretesa (Fellmann, Berner Kommentar, n. 439 segg. ad art. 394 CO);

che senza

essere stato smentito dalla convenuta l'istante ha sostenuto di aver avuto con

quest'ultima colloqui telefonici e personali di un'ora e mezza, sicché senza

arbitrio il primo giudice poteva ritenere adempiuto l'onere della prova che

incombeva all'istante;

che, per

altro, la pretesa relativa alla remunerazione del mandatario nasce, salvo

accordi contrari, già con la conclusione del contratto di mandato (Fellmann, op. cit., n. 467 ad art. 394

CO), ed è esigibile anche in caso di adempimento tardivo della prestazione o

addirittura in caso di cattiva esecuzione del mandato (Fellmann, op. cit., n. 469 ad art. 394 CO), il mandatario avendo

di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita anche quando non

ottiene il successo desiderato dal mandante (DTF 124 III 423 consid. 3b, 3c e

4a);

che, contrariamente

a quanto avviene nel contratto d'appalto dove l'appaltatore risponde del buon

esito dell'opera commissionatagli, il raggiungimento di uno scopo o di un

Considerandi

determinato risultato esula dalle caratteristiche del contratto di mandato (Thévenoz/ Werro, Commentaire romand du

Code des obligations I, 2003, n. 5 ad art. 394 CO), il mandatario essendo

debitore nei confronti del mandante unicamente delle attività rese ai fini dell'adempimento

dei servizi di cui è incaricato;

che una completa

soppressione dell'indennità al mandatario si giustifica unicamente in caso di totale

inadempienza contrattuale ovvero quando la sua prestazione risulta

completamente inutilizzabile dal mandante (DTF 124 III 423 consid. 3b-c, 4a; sentenza

del Tribunale federale 4C.274/2004 del 18 novembre 2004 consid. 5.3; cfr. Fellmann, op. cit., n. 496 e segg. ad

art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540);

che ciò

non è il caso in concreto, la ricorrente ammettendo comunque sia di aver ricevuto

una consulenza verbale con l'istante al quale ha mostrato la documentazione in

suo possesso, mentre l'esigenza della forma scritta della consulenza legale non

è prevista da nessuna norma;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito

senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione;

per

questi motivi,

in applicazione

analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2.

Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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