16.2009.111
Mandato - mercede dovuta anche in assenza di risultato
7 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2009.111
Data decisione, Autorità:
07.12.2009, CCC
Titolo:
Mandato - mercede dovuta anche in assenza di risultato
ESIGIBILITÀ
MANDATO
MERCEDE
art. 394 CO
Incarto n.
16.2009.111
Lugano
7 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17
novembre 2009 presentato da
RI 1,
contro la sentenza emessa il 16 novembre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna, nella causa n. 49/B/ORD (mandato) promossa
con istanza 9 ottobre 2009 dall'
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nella primavera del 2009 RA 1, gerente dell'Hotel __________, si è rivolta all'avv.
CO 1 una consulenza giacché intenzionata a contestare la nota d'onorario e
spese di un altro legale;
che il 24
marzo 2009 l'avvocato CO 1 ha trasmesso alla cliente una nota professionale di
complessivi fr. 380.– (IVA compresa) per le sue prestazioni;
che il 9
ottobre 2009 l'avv. CO 1 ha convenuto RA 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 380.– oltre interessi del
5% dal 9 ottobre 2009;
che all'udienza
del 12 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ”non contesta il
valore della fattura, ma ritiene di non dover pagare l'importo richiesto perché
non c'è stata consulenza”;
che
statuendo il 16 novembre 2009 il Giudice di pace, accertata la fornitura da
parte dell'istante di una consulenza, ha accolto l'istanza e ha obbligato la
convenuta a versare all'istante fr. 380.– oltre interessi del 5% dal 9 ottobre
2009;
che con
ricorso per cassazione del 17 novembre 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande
Fatti
di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso
contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 17 novembre 2009 della ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti la ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla
decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori
(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si
limita a riproporre le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria
formulando delle domande all'indirizzo di questa Camera (imporre all'istante la
produzione in forma scritta della consulenza prestata) e dell'istante medesimo,
richieste che esulano dalla procedura di cassazione e che comunque non si confrontano
con le argomentazioni del primo giudice;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure
chiesto nelle domande di giudizio contrariamente a quanto impone l'art. 329
lett. d CPC (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);
che,
comunque sia, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'istante ha dimostrato
di aver fornito la sua prestazione non essendo contestato il colloquio telefonico
tra le parti così come quello di un'ora avvenuto nello studio dell'istante, con
conseguente obbligo per la convenuta di remunerarlo, non può essere considerato
arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile;
che
infatti, nell'ambito di un contratto di mandato, il mandatario per ottenere in
causa la remunerazione per le sue prestazioni deve dimostrare l'esistenza del
contratto così come la congruità della sua pretesa (Fellmann, Berner Kommentar, n. 439 segg. ad art. 394 CO);
che senza
essere stato smentito dalla convenuta l'istante ha sostenuto di aver avuto con
quest'ultima colloqui telefonici e personali di un'ora e mezza, sicché senza
arbitrio il primo giudice poteva ritenere adempiuto l'onere della prova che
incombeva all'istante;
che, per
altro, la pretesa relativa alla remunerazione del mandatario nasce, salvo
accordi contrari, già con la conclusione del contratto di mandato (Fellmann, op. cit., n. 467 ad art. 394
CO), ed è esigibile anche in caso di adempimento tardivo della prestazione o
addirittura in caso di cattiva esecuzione del mandato (Fellmann, op. cit., n. 469 ad art. 394 CO), il mandatario avendo
di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita anche quando non
ottiene il successo desiderato dal mandante (DTF 124 III 423 consid. 3b, 3c e
4a);
che, contrariamente
a quanto avviene nel contratto d'appalto dove l'appaltatore risponde del buon
esito dell'opera commissionatagli, il raggiungimento di uno scopo o di un
Considerandi
determinato risultato esula dalle caratteristiche del contratto di mandato (Thévenoz/ Werro, Commentaire romand du
Code des obligations I, 2003, n. 5 ad art. 394 CO), il mandatario essendo
debitore nei confronti del mandante unicamente delle attività rese ai fini dell'adempimento
dei servizi di cui è incaricato;
che una completa
soppressione dell'indennità al mandatario si giustifica unicamente in caso di totale
inadempienza contrattuale ovvero quando la sua prestazione risulta
completamente inutilizzabile dal mandante (DTF 124 III 423 consid. 3b-c, 4a; sentenza
del Tribunale federale 4C.274/2004 del 18 novembre 2004 consid. 5.3; cfr. Fellmann, op. cit., n. 496 e segg. ad
art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540);
che ciò
non è il caso in concreto, la ricorrente ammettendo comunque sia di aver ricevuto
una consulenza verbale con l'istante al quale ha mostrato la documentazione in
suo possesso, mentre l'esigenza della forma scritta della consulenza legale non
è prevista da nessuna norma;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione;
per
questi motivi,
in applicazione
analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.
Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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