16.2009.112
Contratto di fornitura di prodotti e trattamenti dimagranti - tempestività del ricorso
7 dicembre 2009Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2009.112
Data decisione, Autorità:
07.12.2009, CCC
Titolo:
Contratto di fornitura di prodotti e trattamenti dimagranti - tempestività del ricorso
CASSAZIONE
TEMPESTIVITÀ
art. 120 cpv. 1 CPC-TI
art. 131 cpv. 1 CPC-TI
art. 137 CPC-TI
art. 328 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.112
Lugano
7 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°
ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 7 marzo 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa 5 ord. (contratto di
mandato) promossa con istanza 12 febbraio 2009 da
CO 1
(rappresentata dall'amministratore unico );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 17 giugno 2008 RI 1 ha sottoscritto con la __________ by CO 1 un contratto
avente per oggetto dei trattamenti dimagranti con acquisto dei relativi
prodotti per un costo complessivo di fr. 2135.–, IVA compresa;
che dopo
aver ritirato i prodotti, per un valore di fr. 190.–, e aver eseguito tre trattamenti,
per un controvalore di fr. 480.–, RI 1 non ha più pagato nulla se non acconti
per complessivi fr. 470.–;
CO 1 ha
convenuto RI 1per ottenere il pagamento di fr. 200.– oltre interessi dal 5 novembre
2008;
che all'udienza
del 6 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa ed è
rimasta preclusa;
che statuendo il 7 marzo 2009 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando RI 1a versare fr. 200.– oltre
interessi del 5% dal 26 novembre 2008;
che con
ricorso 1° ottobre 2009 RI 1 è insorta contro il
predetto giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita, la
stessa non avendo mai ricevuto la citazione all'udienza del 6 marzo 2009;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
in diritto: che per l'art. 328 cpv. 1 CPC il
termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di
una procedura ordinaria è di 20 giorni;
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata intimata alla convenuta il 7
marzo 2009;
che il
ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________ il 2 ottobre 2009,
risulta ampiamente tardivo;
che la
ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per
giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine
(art. 137 CPC);
che,
comunque sia, la mancata ricezione della convocazione all'udienza di discussione
avrebbe dovuto essere sollevata nell'ambito di un tempestivo ricorso per cassazione
contro la sentenza;
che il
ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a
rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo
sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore;
che non
si pone in ogni modo problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione;
per
questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
Fatti
2. Non
si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
Considerandi
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster