Lexipedia

Decisione

16.2009.114

Appalto - giudizio equitativo - non arbitrario - mancata reazione a una fattura - conseguenze

30 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che in

concreto il primo giudice ha statuito in equità ma questa soluzione non appare

arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile nel suo risultato, la censura d'arbitrio

potendo riferirsi unicamente all'esito del giudizio ma non ai motivi alla base dello

stesso (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid.

3.1);

che,

infatti, la contestazione del ricorrente sul mancato conferimento dell'incarico

di eseguire le opere di tinteggio della ringhiera, oltre a essere stata

smentita dall'istante (cfr. verbale d'udienza 12 giugno 2009) è contraddetta

dal preventivo 27 giugno 2008 nel quale figura espressamente tale intervento

per una mercede di fr. 1300.– (cfr. doc. A);

che è

possibile che il convenuto abbia in un secondo tempo rinunciato al lavoro poiché

Considerandi

troppo oneroso, ciò nondimeno questi, al ricevimento della fattura 31 luglio

2008, comprendente anche i lavori di tinteggio della ringhiera della terrazza (doc.

B), non ha reagito o quantomeno non lo ha fatto tempestivamente;

che la

sola circostanza di non reagire subito a una fattura o a un estratto conto non

significa ancora la sua accettazione giusta l'art. 6 CO, ma il principio per

cui il destinatario di uno scritto non è tenuto a reclamare immediatamente

trova i propri limiti nei canoni della buona fede (DTF 112 II 500; Rep. 1988,

pag. 273);

che nella

fattispecie al ricorrente si imponeva un'immediata reazione anche perché il

lavoro è stato effettivamente eseguiti come confermato da __________ __________

(deposizione dell'8 settembre 2009);

che

non avendo dimostrato perché accertando i fatti e valutando le prove così come

lo ha fatto il primo giudice avrebbe errato a tal punto da urtare il sentimento

di giustizia e di equità (DTF 132 III 211 consid. 2.1), il ricorso deve essere

respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non

è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

analogica dell'art. 313bis CPC

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La vicepresidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster