16.2009.114
Appalto - giudizio equitativo - non arbitrario - mancata reazione a una fattura - conseguenze
30 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2009.114
Data decisione, Autorità:
30.12.2009, CCC
Titolo:
Appalto - giudizio equitativo - non arbitrario - mancata reazione a una fattura - conseguenze
ARBITRIO
MERCEDE
art. 6 CO
art. 327 let. g CPC-TI
Incarto n.
16.2009.114
Lugano
30 dicembre
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente,
Pellegrini ed Ermotti
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10
ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 29 settembre 2009 dal
Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa n. 2/2009 (contratto d'appalto)
promossa con istanza 24 aprile 2009 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 24 aprile 2009 l'impresa
di pittura CO 1 ha convenuto CO 1davanti al Giudice di pace del circolo della Melezza
per ottenere il pagamento di fr. 503.60 oltre interessi del 5% dal 15 gennaio
2009, rivendicati per il tinteggio di una ringhiera posta nell'abitazione del
convenuto;
che all'udienza del 12 giugno 2009, indetta per la discussione, il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando di aver commissionato
all'impresa il lavoro in questione;
che
statuendo il 29 settembre 2009 il Giudice di pace pur rimproverando alla ditta
di non avere provato di aver ricevuto l'incarico di eseguire il lavoro ma constatato
l'esecuzione dello stesso a regola d'arte, ha accolto l'istanza limitatamente a
fr. 250.–;
che
con ricorso per cassazione del 10 ottobre 2009 RI 1è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
Fatti
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che in
concreto il primo giudice ha statuito in equità ma questa soluzione non appare
arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile nel suo risultato, la censura d'arbitrio
potendo riferirsi unicamente all'esito del giudizio ma non ai motivi alla base dello
stesso (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid.
3.1);
che,
infatti, la contestazione del ricorrente sul mancato conferimento dell'incarico
di eseguire le opere di tinteggio della ringhiera, oltre a essere stata
smentita dall'istante (cfr. verbale d'udienza 12 giugno 2009) è contraddetta
dal preventivo 27 giugno 2008 nel quale figura espressamente tale intervento
per una mercede di fr. 1300.– (cfr. doc. A);
che è
possibile che il convenuto abbia in un secondo tempo rinunciato al lavoro poiché
Considerandi
troppo oneroso, ciò nondimeno questi, al ricevimento della fattura 31 luglio
2008, comprendente anche i lavori di tinteggio della ringhiera della terrazza (doc.
B), non ha reagito o quantomeno non lo ha fatto tempestivamente;
che la
sola circostanza di non reagire subito a una fattura o a un estratto conto non
significa ancora la sua accettazione giusta l'art. 6 CO, ma il principio per
cui il destinatario di uno scritto non è tenuto a reclamare immediatamente
trova i propri limiti nei canoni della buona fede (DTF 112 II 500; Rep. 1988,
pag. 273);
che nella
fattispecie al ricorrente si imponeva un'immediata reazione anche perché il
lavoro è stato effettivamente eseguiti come confermato da __________ __________
(deposizione dell'8 settembre 2009);
che
non avendo dimostrato perché accertando i fatti e valutando le prove così come
lo ha fatto il primo giudice avrebbe errato a tal punto da urtare il sentimento
di giustizia e di equità (DTF 132 III 211 consid. 2.1), il ricorso deve essere
respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non
è stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
analogica dell'art. 313bis CPC
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La vicepresidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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