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Decisione

16.2009.117

Rigetto definitivo - decisione di tassazione - titolo esecutivo - contestazioni proponibili solo all'udienza - indicazione rimedi di diritto non necessaria

16 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a

permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (D. Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80

LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);

che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle

decisioni definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a

sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel

Cantone Ticino (art. 28 LALEF);

che la documentazione

prodotta dall'istante, in particolare la decisione di tassazione dopo

tassazione d'ufficio del 16 gennaio 2008 con l'attestazione del suo passaggio

in giudicato, è titolo idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione

ai sensi dell'art. 80 LEF;

che

in concreto il convenuto non contesta di aver ricevuto la decisione di

tassazione ma sostiene, per la prima volta in questa sede, di avere interposto

tempestivo reclamo contro la medesima;

che

l'allegazione con relativa documentazione è irricevibile giacché l'art. 321

cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in cassazione nuovi fatti, prove

o eccezioni;

che

per di più, è solo nell'ambito dell'udienza di contraddittorio che le parti

hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr.

art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);

che

quindi non presenziando all'udienza il convenuto si è precluso la possibilità di

addurre le sue eccezioni;

che

in merito alla pretesa nullità della sentenza per carenza dell'indicazione dei

rimedi di diritto, contrariamente a quanto vale in linea

di principio nell'ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l'indicazione

dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai

sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/

Considerandi

trezzini, CPC ticinese annotato

e massimato, Lugano 2000, n. 22 ad art. 285 e n. 3 ad

art. 308), ragione per la quale la censura si rivela infondata;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione.

Per

questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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