16.2009.117
Rigetto definitivo - decisione di tassazione - titolo esecutivo - contestazioni proponibili solo all'udienza - indicazione rimedi di diritto non necessaria
16 dicembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.117
Data decisione, Autorità:
16.12.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - decisione di tassazione - titolo esecutivo - contestazioni proponibili solo all'udienza - indicazione rimedi di diritto non necessaria
CONTRADDITTORIO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RIMEDIO DI DIRITTO
TITOLO ESECUTIVO
art. 285 cpv. 2 CPC-TI
art. 308 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2009.117
Lugano
16 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30
novembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 12 novembre 2009 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa inc. EF.2009.273
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 21 luglio 2009
da
CO 1
(rappresentato
dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza del 21 luglio 2009 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di rigettare in via definitiva
l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno
notificatogli per l'incasso di fr. 4803.60 oltre accessori rivendicati a saldo
dell'imposta cantonale 2005 oltre agli interessi (fr. 308.10) e alla tassa di
diffida (fr. 30.–);
che
a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione
dopo tassazione d'ufficio del 16 gennaio 2008 concernente l'imposta cantonale
2005, con l'attestazione del suo passaggio in giudicato;
che
all'udienza dell'11 novembre 2009 indetta per il contraddittorio, nessuno è comparso;
che
statuendo il 12 novembre 2009 il Pretore, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la sua
domanda;
che con
ricorso per cassazione del 30 novembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che per
il ricorrente la decisione di tassazione non costituisce un valido titolo esecutivo
giacché il reclamo da lui interposto contro la medesima non è stato ancora deciso;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art.
Fatti
327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a
permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (D. Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80
LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle
decisioni definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a
sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel
Cantone Ticino (art. 28 LALEF);
che la documentazione
prodotta dall'istante, in particolare la decisione di tassazione dopo
tassazione d'ufficio del 16 gennaio 2008 con l'attestazione del suo passaggio
in giudicato, è titolo idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
ai sensi dell'art. 80 LEF;
che
in concreto il convenuto non contesta di aver ricevuto la decisione di
tassazione ma sostiene, per la prima volta in questa sede, di avere interposto
tempestivo reclamo contro la medesima;
che
l'allegazione con relativa documentazione è irricevibile giacché l'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in cassazione nuovi fatti, prove
o eccezioni;
che
per di più, è solo nell'ambito dell'udienza di contraddittorio che le parti
hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr.
art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);
che
quindi non presenziando all'udienza il convenuto si è precluso la possibilità di
addurre le sue eccezioni;
che
in merito alla pretesa nullità della sentenza per carenza dell'indicazione dei
rimedi di diritto, contrariamente a quanto vale in linea
di principio nell'ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l'indicazione
dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai
sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/
Considerandi
trezzini, CPC ticinese annotato
e massimato, Lugano 2000, n. 22 ad art. 285 e n. 3 ad
art. 308), ragione per la quale la censura si rivela infondata;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione.
Per
questi motivi
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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