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Decisione

16.2009.120

Rigetto definitivo - decisione di altro cantone - eccezioni da proporre al contraddittorio - utilizzo lingua italiana - lingue nazionali

21 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini devono servirsi della lingua ufficiale del Cantone (sentenze del

Tribunale federale 1P.693/2001 del 16 gennaio 2002, consid. 3, pubblicata in

RDAT I-2002 n. 41 pag. 296 e 1P.637/1992 del 13 aprile 1993, pubblicata in RDAT

II-1993 n. 78 pag. 215);

che

per il Tribunale federale, inoltre, il riconoscimento delle quattro lingue

nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità

federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l'uso

esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti

processuali (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 403 ad art. 117;

Appendice 2000/2004, n. 11 e 221 ad art. 117);

che,

quindi, spetta alla parte ignara della lingua italiana munirsi di un

interprete, la stessa non potendo vantare un diritto in tal senso, oppure

chiedere al giudice di riassumerle il contenuto delle allegazioni avversarie (Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 12 e 222 ad art. 117), facoltà

alla quale la convenuta ha rinunciato;

che

in concreto non vi è stata in ogni caso nessuna violazione dei diritti di

difesa della ricorrente, in particolare del suo diritto di essere sentita;

che

infatti il suo scritto 16 novembre 2009, a prescindere dalla sua redazione in

lingua tedesca, non avrebbe in ogni caso potuto essere considerato dal primo

giudice poiché solo in sede di udienza di contraddittorio le parti hanno la

facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni producendo, sotto

pena di perenzione, i documenti che suffragano le loro rispettive ragioni (cfr.

art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);

che,

quindi, non presenziando all'udienza, la convenuta si è preclusa la possibilità

di addurre le sue eccezioni;

che

quindi il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, deve essere

respinto siccome manifestamente infondato, senza la necessità di assegnare

all'interessata un termine per la traduzione in lingua italiana (art. 142 cpv.

3 CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 117);

che giusta l'art.

313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

Considerandi

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che

gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni

prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni

giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto

di intimazione.

Per

questi motivi

in

applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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