16.2009.120
Rigetto definitivo - decisione di altro cantone - eccezioni da proporre al contraddittorio - utilizzo lingua italiana - lingue nazionali
21 dicembre 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2009.120
Data decisione, Autorità:
21.12.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - decisione di altro cantone - eccezioni da proporre al contraddittorio - utilizzo lingua italiana - lingue nazionali
CONTRADDITTORIO
LINGUA ITALIANA
PRECLUSIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 117 CPC-TI
art. 142 cpv. 3 CPC-TI
art. 20 LALEF
Incarto n.
16.2009.120
Lugano
21 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9
dicembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa inc. 223-2009-S (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 6 novembre 2009 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza del 6 novembre 2009 il Cantone dei Grigioni ha chiesto al Giudice
di pace del Circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatole per l'incasso
di fr. 479.80 oltre accessori;
che tale
importo corrisponde alle spese di procedura poste a carico della convenuta con decisione
1° luglio 2008 del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità del Cantone dei
Grigioni in relazione a un'infrazione alla Legge federale sulla circolazione
stradale;
che
all'udienza del 1° dicembre 2009 indetta per il contraddittorio, la convenuta
non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che
statuendo il 4 dicembre 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale la
convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto del 9 dicembre 2009 (in tedesco), indirizzato alla Giudicatura
di pace e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per
cassazione, RI 1è insorta contro il predetto giudizio sostenendo di aver pagato
direttamente all'UEF di Bellinzona quanto richiestole dalla controparte;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che in
merito alla doglianza della ricorrente secondo cui essa sarebbe penalizzata dal
fatto di non conoscere la lingua italiana e di potersi esprimere solo in tedesco,
nel Cantone Ticino i processi
devono imperativamente svolgersi in italiano, lingua ufficiale del Cantone
(art. 117 cpv. 1 CPC; Rep. 1987 pag. 149);
che,
per di più, secondo costante giurisprudenza, nei rapporti con le autorità cantonali,
Fatti
i cittadini devono servirsi della lingua ufficiale del Cantone (sentenze del
Tribunale federale 1P.693/2001 del 16 gennaio 2002, consid. 3, pubblicata in
RDAT I-2002 n. 41 pag. 296 e 1P.637/1992 del 13 aprile 1993, pubblicata in RDAT
II-1993 n. 78 pag. 215);
che
per il Tribunale federale, inoltre, il riconoscimento delle quattro lingue
nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità
federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l'uso
esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti
processuali (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 403 ad art. 117;
Appendice 2000/2004, n. 11 e 221 ad art. 117);
che,
quindi, spetta alla parte ignara della lingua italiana munirsi di un
interprete, la stessa non potendo vantare un diritto in tal senso, oppure
chiedere al giudice di riassumerle il contenuto delle allegazioni avversarie (Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 12 e 222 ad art. 117), facoltà
alla quale la convenuta ha rinunciato;
che
in concreto non vi è stata in ogni caso nessuna violazione dei diritti di
difesa della ricorrente, in particolare del suo diritto di essere sentita;
che
infatti il suo scritto 16 novembre 2009, a prescindere dalla sua redazione in
lingua tedesca, non avrebbe in ogni caso potuto essere considerato dal primo
giudice poiché solo in sede di udienza di contraddittorio le parti hanno la
facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni producendo, sotto
pena di perenzione, i documenti che suffragano le loro rispettive ragioni (cfr.
art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);
che,
quindi, non presenziando all'udienza, la convenuta si è preclusa la possibilità
di addurre le sue eccezioni;
che
quindi il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, deve essere
respinto siccome manifestamente infondato, senza la necessità di assegnare
all'interessata un termine per la traduzione in lingua italiana (art. 142 cpv.
3 CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 117);
che giusta l'art.
313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
Considerandi
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni
prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni
giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto
di intimazione.
Per
questi motivi
in
applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster