16.2009.121
Risarcimento danni - affitto casa vacanza - difetti per presenza muffa e sporcizia - inadempienza - errore essenziale - restituzione prestazioni - contenuto ricorso per cassazione - ripetibili - modif
28 dicembre 2010Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2009.121
Data decisione, Autorità:
28.12.2010, CCC
Titolo:
Risarcimento danni - affitto casa vacanza - difetti per presenza muffa e sporcizia - inadempienza - errore essenziale - restituzione prestazioni - contenuto ricorso per cassazione - ripetibili - modifica solo per arbitrio
ARBITRIO
ERRORE SUI FATTI
RISARCIMENTO DANNI
art. 23 CO
art. 107 CO
Incarto n.
16.2009.121
Lugano
28 dicembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo ed Ermotti
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
dicembre 2009 presentato da
RI 1 Locarno
(patrocinato dall')
contro la sentenza emessa il 2 dicembre 2009 dal
Pretore del Distretto di Vallemaggia, nella causa IU.2008.7 (risarcimento
danni) promossa con istanza 3 novembre 2008 da
CO
1
(patrocinati dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 è proprietario della particella n. 243 RFD __________ sulla quale è edificata
una casa di abitazione composta tra l'altro di appartamenti solitamente locati
per vacanze durante il periodo estivo. Rispondendo a un annuncio apparso sul
giornale Lausanne-Cités del 23/24 luglio 2008, che pubblicizzava “appartaments,
chambres. Rustiques”, i coniugi CO 1 e CO 2 hanno prenotato un appartamento per
il periodo dal 12 al 26 luglio 2008, pagando anticipatamente la pigione
richiesta di fr. 1500.–. In seguito allo stato generale di incuria e sporcizia
in cui lo stesso si presentava al momento della consegna avvenuta il 12 luglio
2008 ad opera del fratello del locatore, CO 1 e CO 2 non hanno di fatto mai occupato
l'ente locato e sono stati costretti a trovare una sistemazione alternativa sempre
a __________.
Fatti
B. Con
istanza del 3 novembre 2008 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RI 1 davanti al Pretore
del Distretto di Vallemaggia per ottenere il pagamento di fr. 2126.30 oltre interessi
del 5% dal 19 settembre 2008, di cui fr. 1500.– quale restituzione della pigione
anticipata, fr. 320.– per i costi di un albergo e fr. 306.30 per i pasti consumati
durante i due giorni di permanenza a __________. All'udienza del 24 novembre
2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza contestando di aver consegnato un appartamento non conforme all'uso
come indicato dagli istanti, i quali hanno peraltro sottoscritto una dichiarazione
secondo la quale “je reçois la clef de l'appartement qui est comme convenu”.
C. Statuendo
il 2 dicembre 2009 il Pretore, accertato che al contratto di locazione concluso
dalle parti non si applicano le norme sui locali di abitazione e commerciali (art.
253a cpv. 2 CO) ma solo quelle generali sulla locazione, in particolare
quelle che impongono la consegna di una cosa priva di difetti, ha ritenuto
provata la presenza di un difetto nell'appartamento del convenuto in considerazione
della presenza di muffa e di un sistema elettrico precario. E per il primo
giudice tale difetto giustificava l'applicazione delle norme sull'errore essenziale,
donde l'obbligo per il convenuto di restituire fr. 1500.– oltre interessi del
5% dal 19 settembre 2008.
D. Con
ricorso per cassazione del 14 dicembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente concluso per la presenza di un contratto viziato da errore
essenziale, nonostante non ne fossero date le premesse. Con decreto del 18
dicembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto una domanda volta al
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Nelle loro osservazioni 26
gennaio 2010 gli istanti concludono per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
2.
Il Pretore, accertato che l'appartamento oggetto della locazione
“non corrispondesse di certo agli standard minimi che un villeggiante medio si
aspetta da un operatore svizzero”, in particolare per la presenza di muffa e di
un sistema elettrico precario, ha individuato in tali manchevolezze un'inadempienza
contrattuale a carico del convenuto che di per sé avrebbe giustificato la rescissione
del contratto in applicazione dell'art. 107 cpv. 2 CO. Sennonché, non avendo
gli istanti tempestivamente segnalato la presenza dei difetti al locatore e
avendo trattenuto le chiavi dell'ente locato fin dopo la scadenza del
contratto, il primo giudice ha escluso che essi potessero prevalersi delle
norme sul recesso e il risarcimento di cui agli art. 107–109 CO. Nondimeno, richiamandosi
alle norme sull'errore essenziale (art. 23 CO), il Pretore ha ritenuto che gli
istanti si sono confrontati con una realtà diversa da quanto immaginato,
condizione che, se anticipatamente conosciuta, non avrebbe portato alla
conclusione del contratto. Riconoscendo il contratto viziato in tal senso, il
Pretore ha ammesso il diritto degli istanti di rescindere il contratto e
chiedere la restituzione di quanto versato a titolo di pigione.
3.
Il ricorrente
contesta tale conclusione e rimprovera al primo giudice di aver concluso per la
presenza di difetti nell'ente locato nonostante nulla sia emerso in tal senso
dalle risultanze istruttorie, e di aver ritenuto provati gli estremi dell'errore
essenziale. Sennonché, così argomentando, il ricorrente dimentica che per
motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza
impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle
prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero
arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di
arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato.
In concreto il Pretore ha diffusamente spiegato sulla base di quali prove egli
ha valutato la presenza di difetti nell'ente locato e perché ciò costituisse un
elemento che sia dal profilo soggettivo e da quello oggettivo giustificasse l'ammissione
di un errore essenziale. Il ricorrente, dal canto suo, elenca tutta una serie
di elementi che contraddirebbero la valutazione del primo giudice e si limita a
rilevare che non vi può essere errore ma egli non pretende che il Pretore abbia
tralasciato senza ragione una prova atta a modificare l'esito del giudizio o
che fondandosi sugli elementi di fatto sia giunto ad accertamenti insostenibili
(DTF 134 V 62, consid. 4.3). Certo, CO 1 ha sottoscritto una dichiarazione secondo la quale “je reçois la clef de l'appartement qui est comme convenu” (doc.
1), ma senza essere smentito egli ha affermato di averla sottoscritta prima di
prendere visione dello stato dell'appartamento. Quanto al fatto che gli istanti
abbiano conservato le chiavi dell'appartamento, tale circostanza non influisce
sull'esistenza dei difetti. Ne discende che il ricorso si avvera finanche
irricevibile.
4.
Quanto alla ripetibili, il ricorrente chiede di ridurle da fr. 800.–
a fr. 400.–. Sennonché, per tacere del fatto che in materia di spese e
ripetibili la decisione del Pretore è censurabile solo per abuso o eccesso del
potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171), questione a cui il ricorrente
nemmeno allude, in concreto, la causa ha comportato per gli istanti, oltre alla
stesura di due memoriali, la partecipazione a 4 udienze (discussione, audizioni
testimoniali e sopralluogo). Tenuto conto delle spese e dell'IVA l'importo di
fr. 800.–, per altro ridotto, non può essere considerato eccessivo. Ne segue
che il ricorso su questo punto deve essere respinto.
5.
Gli
oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Il ricorrente rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per
il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 170.–
b) spese fr.
50.–
fr.
220.–
sono
posti a carico del ricorrente che rifonderà alle controparti fr. 400.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster