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Decisione

16.2009.121

Risarcimento danni - affitto casa vacanza - difetti per presenza muffa e sporcizia - inadempienza - errore essenziale - restituzione prestazioni - contenuto ricorso per cassazione - ripetibili - modif

28 dicembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 3 novembre 2008 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RI 1 davanti al Pretore

del Distretto di Vallemaggia per ottenere il pagamento di fr. 2126.30 oltre interessi

del 5% dal 19 settembre 2008, di cui fr. 1500.– quale restituzione della pigione

anticipata, fr. 320.– per i costi di un albergo e fr. 306.30 per i pasti consumati

durante i due giorni di permanenza a __________. All'udienza del 24 novembre

2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere

l'istanza contestando di aver consegnato un appartamento non conforme all'uso

come indicato dagli istanti, i quali hanno peraltro sottoscritto una dichiarazione

secondo la quale “je reçois la clef de l'appartement qui est comme convenu”.

C. Statuendo

il 2 dicembre 2009 il Pretore, accertato che al contratto di locazione concluso

dalle parti non si applicano le norme sui locali di abitazione e commerciali (art.

253a cpv. 2 CO) ma solo quelle generali sulla locazione, in particolare

quelle che impongono la consegna di una cosa priva di difetti, ha ritenuto

provata la presenza di un difetto nell'appartamento del convenuto in considerazione

della presenza di muffa e di un sistema elettrico precario. E per il primo

giudice tale difetto giustificava l'applicazione delle norme sull'errore essenziale,

donde l'obbligo per il convenuto di restituire fr. 1500.– oltre interessi del

5% dal 19 settembre 2008.

D. Con

ricorso per cassazione del 14 dicembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver

erroneamente concluso per la presenza di un contratto viziato da errore

essenziale, nonostante non ne fossero date le premesse. Con decreto del 18

dicembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto una domanda volta al

conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Nelle loro osservazioni 26

gennaio 2010 gli istanti concludono per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

2.

Il Pretore, accertato che l'appartamento oggetto della locazione

“non corrispondesse di certo agli standard minimi che un villeggiante medio si

aspetta da un operatore svizzero”, in particolare per la presenza di muffa e di

un sistema elettrico precario, ha individuato in tali manchevolezze un'inadempienza

contrattuale a carico del convenuto che di per sé avrebbe giustificato la rescissione

del contratto in applicazione dell'art. 107 cpv. 2 CO. Sennonché, non avendo

gli istanti tempestivamente segnalato la presenza dei difetti al locatore e

avendo trattenuto le chiavi dell'ente locato fin dopo la scadenza del

contratto, il primo giudice ha escluso che essi potessero prevalersi delle

norme sul recesso e il risarcimento di cui agli art. 107–109 CO. Nondimeno, richiamandosi

alle norme sull'errore essenziale (art. 23 CO), il Pretore ha ritenuto che gli

istanti si sono confrontati con una realtà diversa da quanto immaginato,

condizione che, se anticipatamente conosciuta, non avrebbe portato alla

conclusione del contratto. Riconoscendo il contratto viziato in tal senso, il

Pretore ha ammesso il diritto degli istanti di rescindere il contratto e

chiedere la restituzione di quanto versato a titolo di pigione.

3.

Il ricorrente

contesta tale conclusione e rimprovera al primo giudice di aver concluso per la

presenza di difetti nell'ente locato nonostante nulla sia emerso in tal senso

dalle risultanze istruttorie, e di aver ritenuto provati gli estremi dell'errore

essenziale. Sennonché, così argomentando, il ricorrente dimentica che per

motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza

impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle

prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero

arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di

arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato.

In concreto il Pretore ha diffusamente spiegato sulla base di quali prove egli

ha valutato la presenza di difetti nell'ente locato e perché ciò costituisse un

elemento che sia dal profilo soggettivo e da quello oggettivo giustificasse l'ammissione

di un errore essenziale. Il ricorrente, dal canto suo, elenca tutta una serie

di elementi che contraddirebbero la valutazione del primo giudice e si limita a

rilevare che non vi può essere errore ma egli non pretende che il Pretore abbia

tralasciato senza ragione una prova atta a modificare l'esito del giudizio o

che fondandosi sugli elementi di fatto sia giunto ad accertamenti insostenibili

(DTF 134 V 62, consid. 4.3). Certo, CO 1 ha sottoscritto una dichiarazione secondo la quale “je reçois la clef de l'appartement qui est comme convenu” (doc.

1), ma senza essere smentito egli ha affermato di averla sottoscritta prima di

prendere visione dello stato dell'appartamento. Quanto al fatto che gli istanti

abbiano conservato le chiavi dell'appartamento, tale circostanza non influisce

sull'esistenza dei difetti. Ne discende che il ricorso si avvera finanche

irricevibile.

4.

Quanto alla ripetibili, il ricorrente chiede di ridurle da fr. 800.–

a fr. 400.–. Sennonché, per tacere del fatto che in materia di spese e

ripetibili la decisione del Pretore è censurabile solo per abuso o eccesso del

potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171), questione a cui il ricorrente

nemmeno allude, in concreto, la causa ha comportato per gli istanti, oltre alla

stesura di due memoriali, la partecipazione a 4 udienze (discussione, audizioni

testimoniali e sopralluogo). Tenuto conto delle spese e dell'IVA l'importo di

fr. 800.–, per altro ridotto, non può essere considerato eccessivo. Ne segue

che il ricorso su questo punto deve essere respinto.

5.

Gli

oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Il ricorrente rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per

il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 170.–

b) spese fr.

50.–

fr.

220.–

sono

posti a carico del ricorrente che rifonderà alle controparti fr. 400.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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