16.2009.123
Lavoro - licenziamento immediato - termine per la notifica in caso di comportamento ripetutamente scorretto - termine di ricorso non prorogabile
30 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2009.123
Data decisione, Autorità:
30.12.2009, CCC
Titolo:
Lavoro - licenziamento immediato - termine per la notifica in caso di comportamento ripetutamente scorretto - termine di ricorso non prorogabile
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
art. 129 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.123
Lugano
30 dicembre
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Pellegrini ed Ermotti
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso
per cassazione”15 dicembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 7 dicembre 2009 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa DI.2009.96 (contratto
di lavoro) promossa con istanza 23 gennaio 2009 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 1°ottobre 2007 RI 1 è stato
assunto dalla CO 1 come consulente alla clientela privata;
che
il 30 settembre 2008 la compagnia d'assicurazione ha licenziato con effetto immediato
il dipendente;
che
con istanza del 23 gennaio 2009 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 15 000.–
corrispondenti al salario rivendicato per il normale periodo di disdetta ovvero
il mese di ottobre 2008, importo successivamente ridotto in considerazione
delle indennità di disoccupazione nel frattempo percepite;
che
all'udienza di discussione del 9 marzo 2009 proseguita il 6 maggio successivo,
l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 7264.85 oltre interessi del 5% dal 1°
ottobre 2008 mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;
che
esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale
limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande,
l'istante precisando in fr. 7348.60 la sua pretesa;
che
statuendo il 7 dicembre 2009 il Pretore, ritenuto giustificato e tempestivo il
licenziamento in tronco del lavoratore, ha respinto l’istanza;
che
con scritto 15 dicembre 2009 RI 1 si è rivolto al Pretore “per precisare alcune
cose”;
che
il 17 dicembre 2009 il Pretore ha trasmesso a questa Camera lo scritto citato,
per essere trattato quale ricorso per cassazione;
che
il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
per l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, pena la
nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato;
che in
concreto nello scritto indirizzato al Pretore RI 1 afferma di voler “fare opposizione… ma non posso perché non ho i soldi per farlo”,
prosegue sostenendo di “non volere soldi o altro”
chiede “una proroga di tempo per fare opposizione” ribadisce
Fatti
di volersi opporre alla sentenza “non per avere dei soldi ma per far capire che
quanto hanno detto i signori della CO 1 non corrisponde a verità” e conclude scusandosi
per lo sfogo;
che, ciò
premesso, sussistono dubbi sull'effettiva volontà dell'istante di impugnare la
sentenza, nessun motivo di cassazione essendo stato indicato né alcuna precisa
domanda essendo stata formulata;
che per
di più, nella misura in cui RI 1 intende porre alcune sue precisazioni sulla
fattispecie, egli dimentica che davanti a un'autorità di ricorso non basta
contrapporre la propria esposizione dell'accaduto a quella del Pretore: occorre
indicare quale accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale
accertamento il primo giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel
determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione;
che, in
altri termini, i fatti constatati in una sentenza di primo grado non possono essere
integrati solo per un astratto esercizio di completezza ma devono avere incidenza
sul dispositivo della sentenza, sola parte del giudizio suscettibile di
passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 123 III 18 consid. 2a, 121 III
478 a metà, 120 IV 12 consid. 2b);
che,
infine, una proroga del termine per ricorrere in cassazione non entra in considerazione,
quello di 10 giorni, fissato dalla legge, è perentorio e non soggetto a proroghe
(art. 129 CPC);
che
il rimedio andrebbe quindi d'acchito dichiarato irricevibile;
che si
volesse da ciò prescindere ed esaminare se la conclusione del Pretore, secondo
cui il licenziamento in tronco del dipendente è stato tempestivo, è frutto di un'errata
e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie come sostiene l'istante,
il ricorso è destinato all'insuccesso;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove (sulla nozione d'arbitrio: DTF 134 I 148 consid. 5.4);
Considerandi
che di
principio una disdetta con effetto immediato deve essere esercitata entro breve
termine dalla violazione contrattuale su cui si fonda giacché la continuazione
del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di
riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità
tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine
di disdetta ordinaria, con conseguente perenzione del diritto di pronunciare la
disdetta per motivi gravi (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 17 ad art. 337 CO; Reh-binder
in: Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37);
che se di
regola il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere
limitato a 2/3 giorni o comunque al tempo necessario per chiarire la fattispecie
e per valutarne la portata, non esiste un criterio fisso di valutazione poiché
la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica deve
essere considerata di caso in caso (Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 337 CO; Rehbinder,
op. cit., n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins,
op. cit. loc. cit.) fermo restando che il termine inizia a decorrere da quando
il datore di lavoro dispone di una sufficiente conoscenza della situazione (Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, 2009, pag. 557);
che in
questo senso la conclusione del primo giudice secondo cui la reazione della
convenuta è stata tempestiva avendo notificato il licenziamento in tronco non
appena i suoi sospetti sull'agire del dipendente ”si sono tradotti in
ragionevoli certezze“ ( sentenza impugnata pag. 4) non appare manifestamente
insostenibile il Tribunale federale avendo recentemente giustificato un licenziamento
in tronco dal momento in cui la violazione degli obblighi contrattuali appariva
chiaramente nel caso di un comportamento ripetutamente scorretto del dipendente,
ovvero non in presenza di un atto isolato estremamente grave (sentenza 4A_559/2008
del 12 marzo 2009 consid. 4.3);
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che
l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, ragione per la quale non
si prelevano tasse né spese;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica
dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF),
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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