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Decisione

16.2009.123

Lavoro - licenziamento immediato - termine per la notifica in caso di comportamento ripetutamente scorretto - termine di ricorso non prorogabile

30 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di volersi opporre alla sentenza “non per avere dei soldi ma per far capire che

quanto hanno detto i signori della CO 1 non corrisponde a verità” e conclude scusandosi

per lo sfogo;

che, ciò

premesso, sussistono dubbi sull'effettiva volontà dell'istante di impugnare la

sentenza, nessun motivo di cassazione essendo stato indicato né alcuna precisa

domanda essendo stata formulata;

che per

di più, nella misura in cui RI 1 intende porre alcune sue precisazioni sulla

fattispecie, egli dimentica che davanti a un'autorità di ricorso non basta

contrapporre la propria esposizione dell'accaduto a quella del Pretore: occorre

indicare quale accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale

accertamento il primo giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel

determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione;

che, in

altri termini, i fatti constatati in una sentenza di primo grado non possono essere

integrati solo per un astratto esercizio di completezza ma devono avere incidenza

sul dispositivo della sentenza, sola parte del giudizio suscettibile di

passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 123 III 18 consid. 2a, 121 III

478 a metà, 120 IV 12 consid. 2b);

che,

infine, una proroga del termine per ricorrere in cassazione non entra in considerazione,

quello di 10 giorni, fissato dalla legge, è perentorio e non soggetto a proroghe

(art. 129 CPC);

che

il rimedio andrebbe quindi d'acchito dichiarato irricevibile;

che si

volesse da ciò prescindere ed esaminare se la conclusione del Pretore, secondo

cui il licenziamento in tronco del dipendente è stato tempestivo, è frutto di un'errata

e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie come sostiene l'istante,

il ricorso è destinato all'insuccesso;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove (sulla nozione d'arbitrio: DTF 134 I 148 consid. 5.4);

Considerandi

che di

principio una disdetta con effetto immediato deve essere esercitata entro breve

termine dalla violazione contrattuale su cui si fonda giacché la continuazione

del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di

riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità

tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine

di disdetta ordinaria, con conseguente perenzione del diritto di pronunciare la

disdetta per motivi gravi (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 17 ad art. 337 CO; Reh-binder

in: Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins,

Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37);

che se di

regola il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere

limitato a 2/3 giorni o comunque al tempo necessario per chiarire la fattispecie

e per valutarne la portata, non esiste un criterio fisso di valutazione poiché

la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica deve

essere considerata di caso in caso (Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 337 CO; Rehbinder,

op. cit., n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins,

op. cit. loc. cit.) fermo restando che il termine inizia a decorrere da quando

il datore di lavoro dispone di una sufficiente conoscenza della situazione (Carruzzo, Le contrat individuel de

travail, 2009, pag. 557);

che in

questo senso la conclusione del primo giudice secondo cui la reazione della

convenuta è stata tempestiva avendo notificato il licenziamento in tronco non

appena i suoi sospetti sull'agire del dipendente ”si sono tradotti in

ragionevoli certezze“ ( sentenza impugnata pag. 4) non appare manifestamente

insostenibile il Tribunale federale avendo recentemente giustificato un licenziamento

in tronco dal momento in cui la violazione degli obblighi contrattuali appariva

chiaramente nel caso di un comportamento ripetutamente scorretto del dipendente,

ovvero non in presenza di un atto isolato estremamente grave (sentenza 4A_559/2008

del 12 marzo 2009 consid. 4.3);

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che

l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, ragione per la quale non

si prelevano tasse né spese;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica

dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF),

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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