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Decisione

16.2009.124

Rigetto provvisorio dell'opposizione - istanza di rigetto non può essere trasformata dal giudice in ordinaria - riconoscimento di debito - fatture non contestate non legittimano il rigetto provvisorio

22 febbraio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che in

concreto dal testo dell'istanza 12 ottobre 2009 si evince chiaramente come l'istante

abbia chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

dell'UEF di Bellinzona e non la sua condanna al pagamento di una somma di denaro;

che, ciò

detto, il giudice di pace anziché pronunciarsi sull'esistenza o no di un titolo

legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione, ha trattato

la vertenza come se fosse un'azione ordinaria avente per oggetto la condanna

del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC);

che,

così facendo, il giudice di pace ha contravvenuto sia all'art. 101 CPC, che gli

vieta di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge,

sia all'art. 86 CPC che gli vieta di concedere alla parte più di quanto da

questa richiesto (Cocchi/ Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86);

che,

ciò posto, l'istanza doveva essere esaminata unicamente nell'ottica di una procedura

sommaria e in particolare, in difetto di un titolo esecutivo, di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

che

in quest'ambito il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la

Considerandi

documentazione prodotta dall'istante costituisce titolo idoneo per permettere

la pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);

che

a tale fine è necessaria la presenza di un riconoscimento di debito, ovvero di

un documento o un insieme di documenti dai quali risulti la volontà chiara,

esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore di pagare

una determinata somma di denaro (D.

Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad art. 82);

che

nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante non è possibile

concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo

posto in esecuzione nei confronti del convenuto;

che

infatti le fatture, ancorché non contestate dal convenuto, non bastano a

legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione formulata dall'istante, non

essendo state sottoscritte dal convenuto e non contenendo la dichiarazione di quest'ultimo

di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante per l'importo da questa

rivendicato (D. Staehelin, op.

cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);

che, ciò

posto, avendo evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero la violazione

da parte del primo giudice di norme di diritto procedurale e materiale, il ricorso

deve essere accolto;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la

conseguente integrale reiezione dell'istanza;

che

gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'istante (art.

148.

cpv. 1 CPC);

che,

per quanto riguarda le ripetibili di questa sede, il convenuto, patrocinato da

un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 30 novembre 2009 del Giudice di pace del circolo del

Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 75.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dalla

parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità

di fr. 10.–.

II. Gli

oneri processuali del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già

anticipate dal ricorrente, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 300.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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