16.2009.124
Rigetto provvisorio dell'opposizione - istanza di rigetto non può essere trasformata dal giudice in ordinaria - riconoscimento di debito - fatture non contestate non legittimano il rigetto provvisorio
22 febbraio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2009.124
Data decisione, Autorità:
22.02.2010, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - istanza di rigetto non può essere trasformata dal giudice in ordinaria - riconoscimento di debito - fatture non contestate non legittimano il rigetto provvisorio
PROCEDURA
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 86 CPC-TI
art. 101 CPC-TI
art. 291 CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2009.124
Lugano
22 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11
dicembre 2009 presentato da
RI 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 30 novembre 2009 dal
Giudice di pace del Circolo del Ticino nella causa n. 527/09 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 12 ottobre 2009 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza del 12 ottobre 2009 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo
del Ticino di rigettare l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF
di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 468.40 oltre accessori,
corrispondenti al saldo di fatture emesse il 7 dicembre 2007 e il 12 agosto
2008 per lavori di manutenzione eseguiti su un veicolo appartenente al convenuto;
che
all'udienza del 18 novembre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto,
unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver onorato
tutte le prestazioni dell'istante;
che
statuendo il 30 novembre 2009 il Giudice di pace, trattando l'istanza quale azione
ordinaria inappellabile, ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 468.40
oltre interessi e spese, ha rigettato l'opposizione interposta al menzionato PE
e ha posto gli oneri processuali,di complessivi fr. 95.–, a carico del
convenuto, tenuto a versare alla controparte un'indennità di fr. 10.–;
che
con ricorso per cassazione dell'11 dicembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato l'art. 86 CPC
pronunciando la sua condanna al pagamento dell'importo posto in esecuzione
ancorché non richiesta dall'istante, e l'art. 82 LEF per aver concluso alla
presenza di un valido riconoscimento di debito per un importo che risulta
peraltro saldato;
che
nelle sue osservazioni 11 gennaio 2010, l'istante ha concluso per il rigetto del
ricorso;
in diritto: che
la documentazione allegata alle osservazioni, presentata per la prima volta in
questa sede, è irricevibile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti
Fatti
di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che in
concreto dal testo dell'istanza 12 ottobre 2009 si evince chiaramente come l'istante
abbia chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UEF di Bellinzona e non la sua condanna al pagamento di una somma di denaro;
che, ciò
detto, il giudice di pace anziché pronunciarsi sull'esistenza o no di un titolo
legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione, ha trattato
la vertenza come se fosse un'azione ordinaria avente per oggetto la condanna
del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC);
che,
così facendo, il giudice di pace ha contravvenuto sia all'art. 101 CPC, che gli
vieta di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge,
sia all'art. 86 CPC che gli vieta di concedere alla parte più di quanto da
questa richiesto (Cocchi/ Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86);
che,
ciò posto, l'istanza doveva essere esaminata unicamente nell'ottica di una procedura
sommaria e in particolare, in difetto di un titolo esecutivo, di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
che
in quest'ambito il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la
Considerandi
documentazione prodotta dall'istante costituisce titolo idoneo per permettere
la pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che
a tale fine è necessaria la presenza di un riconoscimento di debito, ovvero di
un documento o un insieme di documenti dai quali risulti la volontà chiara,
esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore di pagare
una determinata somma di denaro (D.
Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad art. 82);
che
nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante non è possibile
concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo
posto in esecuzione nei confronti del convenuto;
che
infatti le fatture, ancorché non contestate dal convenuto, non bastano a
legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione formulata dall'istante, non
essendo state sottoscritte dal convenuto e non contenendo la dichiarazione di quest'ultimo
di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante per l'importo da questa
rivendicato (D. Staehelin, op.
cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);
che, ciò
posto, avendo evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero la violazione
da parte del primo giudice di norme di diritto procedurale e materiale, il ricorso
deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la
conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che
gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'istante (art.
148.
cpv. 1 CPC);
che,
per quanto riguarda le ripetibili di questa sede, il convenuto, patrocinato da
un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 novembre 2009 del Giudice di pace del circolo del
Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 75.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dalla
parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità
di fr. 10.–.
II. Gli
oneri processuali del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già
anticipate dal ricorrente, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 300.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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