16.2009.127
Rigetto definitivo - tassa acqua potabile - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - eccezioni proponibili
30 dicembre 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2009.127
Data decisione, Autorità:
30.12.2009, CCC
Ricorso:
TF,5D_5/2010, 3.3.2010
Titolo:
Rigetto definitivo - tassa acqua potabile - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - eccezioni proponibili
DECISIONE AMMINISTRATIVA
ECCEZIONI
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2009.127
Lugano
30 dicembre
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8
dicembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 3 dicembre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 430 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 29 settembre 2009 da
CO 1
(rappresentata dal
RA 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza del 29 settembre 2009 CO 1 del Comune di __________ ha chiesto al
Giudice di pace del circolo di Vezia di pronunciare il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di
Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 849.05 rivendicati per il pagamento della
tassa acqua potabile per il 2008 oltre alla tassa di diffida e agli interessi
di mora;
che a
valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 5 dicembre
2008 concernente il prelievo della tassa acqua potabile per il 2008 munita
dell'attestazione del suo passaggio in giudicato, il successivo richiamo di
pagamento 27 marzo 2009 e la diffida 22 giugno 2009 pure muniti
dell'attestazione del loro passaggio in giudicato;
che
all'udienza del 28 novembre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver contestato il 1° luglio
2009 la bolletta prodotta dall'istante;
che
statuendo il 3 dicembre 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, respinte poiché tardive
le contestazioni sollevate dal convenuto, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione dell'8 dicembre 2009 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sostenendo di non avere ricevuto
il 5 dicembre 2008 la bolletta relativa alla tassa acqua potabile 2008, mentre quella
da lui ricevuta nel 2009 è stata “immediatamente contestata”;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a
permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80
cpv. 1 LEF (D. Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84
LEF);
che
simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni
definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul
diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze
esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);
che
nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive
di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che la documentazione
prodotta dall'istante, in particolare la decisione 5 dicembre 2008 concernente la
tassa acqua potabile 2008, munita dell'attestazione del suo passaggio in
giudicato, è titolo idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
ai sensi dell'art. 80 LEF;
che l'argomentazione
del ricorrente secondo la quale egli non avrebbe ricevuto la menzionata
decisione, è irricevibile siccome sollevata per la prima volta con il ricorso,
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
infatti, davanti al Giudice di pace egli si è limitato a richiamare uno scritto
1° luglio 2009 in cui contestava la lettura del contatore;
che
come correttamente evidenziato dal primo giudice, simile
contestazione, a prescindere dalla sua fondatezza, andava proposta nell'ambito
di una procedura di reclamo contro la bolletta 5 dicembre 2008, mentre essa è
improponibile in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione giacché
le sole eccezioni proponibili in questa sede sono l'estinzione
del debito dopo la sentenza, la proroga del termine di pagamento del credito o
la sua prescrizione (art. art.
81 cpv. 1 LEF), il giudice del rigetto non potendo verificare il contenuto
Considerandi
materiale del titolo esecutivo (D.
Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81);
che,
non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello
dell'arbitraria valutazione delle prove documentali e dell'errata applicazione
dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore, mentre
non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è
stato intimato.
Per
questi motivi
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster