Lexipedia

Decisione

16.2009.127

Rigetto definitivo - tassa acqua potabile - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - eccezioni proponibili

30 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a

permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80

cpv. 1 LEF (D. Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84

LEF);

che

simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni

definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul

diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze

esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);

che

nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive

di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);

che la documentazione

prodotta dall'istante, in particolare la decisione 5 dicembre 2008 concernente la

tassa acqua potabile 2008, munita dell'attestazione del suo passaggio in

giudicato, è titolo idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione

ai sensi dell'art. 80 LEF;

che l'argomentazione

del ricorrente secondo la quale egli non avrebbe ricevuto la menzionata

decisione, è irricevibile siccome sollevata per la prima volta con il ricorso,

l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede

nuovi fatti, prove o eccezioni;

che

infatti, davanti al Giudice di pace egli si è limitato a richiamare uno scritto

1° luglio 2009 in cui contestava la lettura del contatore;

che

come correttamente evidenziato dal primo giudice, simile

contestazione, a prescindere dalla sua fondatezza, andava proposta nell'ambito

di una procedura di reclamo contro la bolletta 5 dicembre 2008, mentre essa è

improponibile in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione giacché

le sole eccezioni proponibili in questa sede sono l'estinzione

del debito dopo la sentenza, la proroga del termine di pagamento del credito o

la sua prescrizione (art. art.

81 cpv. 1 LEF), il giudice del rigetto non potendo verificare il contenuto

Considerandi

materiale del titolo esecutivo (D.

Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81);

che,

non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello

dell'arbitraria valutazione delle prove documentali e dell'errata applicazione

dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore, mentre

non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è

stato intimato.

Per

questi motivi

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster