16.2009.13
Contratto di compravendita - contratto tra consumatori - competenza territoriale - sede della Sagl - succursale - stabile organizzazione
13 febbraio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.13
Data decisione, Autorità:
13.02.2009, CCC
Titolo:
Contratto di compravendita - contratto tra consumatori - competenza territoriale - sede della Sagl - succursale - stabile organizzazione
COMPETENZA IN MATERIA DI CONTRATTI CONLCUSI DA CONSUMATORI
COMPETENZA TERRITORIALE
SUCCURSALE
art. 782 CO
art. 5 LFORO
art. 22 cpv. 1 LFORO
Incarto n.
16.2009.13
Lugano
13 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 23
gennaio 2009 presentato dall'
RI 1 )
contro la sentenza emessa il 30 dicembre 2008 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa inc. IU.2008.154 (risarcimento
danni) promossa con istanza 6 giugno 2008 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall'
PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 19 settembre 2007 RI 1 ha acquistato in un negozio a M__________, presso la CO
1, un personal computer con relativi accessori per complessivi di fr. 948.80;
che l'acquirente,
constatati problemi nel funzionamento del PC, si è rivolto alla ditta C__________
Consulenze di __________ (__________;
che dopo
avere accertato un problema di fissazione della ventola, la ditta C__________
Consulenze ha trasmesso a RI 1, il 26 ottobre 2007, una fattura di fr. 860.80;
che con
istanza del 6 giugno 2008 RI 1 ha convenuto la CO 1 di L__________ davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di complessivi
fr. 2396.80 (fr. 860.80 anticipati per la verifica del difetto, fr. 200.– per
il minor valore del PC risultato rumoroso nonostante la riparazione della
ventola, fr. 100.– per le spese di trasferta a M__________, fr. 1150.– per
spese preprocessuali e fr. 86.– per spese esecutive);
che all'udienza
del 22 settembre 2008, indetta per la discussione la convenuta, eccepita
preliminarmente la competenza per territorio del giudice adito, ha proposto
di respingere l'istanza;
che statuendo
il 30 dicembre 2008 il Pretore, negata la propria competenza territoriale, ha respinto
l'istanza;
che con
ricorso per cassazione del 23 gennaio 2009 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
che per il ricorrente il Pretore ha accertato a torto la sua incompetenza per
territorio;
che in
concreto, le parti hanno pacificamente concluso un contratto tra consumatori;
che in
caso di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente,
per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una
delle parti (art. 22 cpv. 1 lett. a LForo);
che nella
fattispecie l'istante ha optato per il foro della convenuta;
che,
nondimeno, trattandosi di una società a garanzia limitata l'azione avrebbe dovuto
essere promossa alla sede sociale (Brunner
in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über
den Gerichtsstand in Zivilsachen, Basilea 2001, n. 18 ad art. 22; Dasser in: Kommentar zum Bundesgesetz
über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurigo 2001, n. 40 ad art. 3), ovvero al
luogo in cui la società è iscritta nel Registro di Commercio (Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale sur les fors en matière civile, Berna 2001, n. 40 ad art. 3)
che la
sede della convenuta è a L__________, nel Canton Lucerna;
che,
invero, nel caso di una succursale, l'azione può essere promossa dinanzi al
giudice del luogo della stabile organizzazione (art. 5 LForo);
che,
nondimeno, la semplice presenza di uno spazio commerciale a M__________, ove si
è perfezionato il contratto tra le parti, non basta per considerare detto
negozio una succursale (Müller in:
Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, op. cit., n.
Fatti
12 e 18 ad art. 5), ovvero uno stabile commerciale che, pur dipendendo dalla
sede principale, esercita in locali separati un'attività analoga godendo di una
certa autonomia e indipendenza (DTF 103 II 199);
che
infatti il negozio di M__________, oltre a non essere iscritto nel Registro di
Commercio (art. 782 CO), utilizza per la sua attività commerciale la carta
intestata della società lucernese, prestampata in lingua tedesca e con l'indicazione,
in calce, della relazione bancaria della stessa (cfr. doc. A; Müller, op. cit., n. 21 ad art. 5);
che l'utilizzo
del termine filiale (cfr. doc. F) non è sufficiente per ritenere il
negozio di M__________ una succursale (cfr. DTF 103 II 199) e pertanto fondare
Considerandi
la competenza territoriale del Pretore del Distretto di Lugano;
che
non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione il ricorso deve
essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri
del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte alla quale non è
stata chiesta la presentazione di osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono poste
a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
);
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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