16.2009.132
Contratto di mandato - legittimazione passiva - contratto concluso tramite rappresentante - presupposti rappresentanza - organo di fatto - contenuto ricorso per cassazione
24 agosto 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2009.132
Data decisione, Autorità:
24.08.2010, CCC
Titolo:
Contratto di mandato - legittimazione passiva - contratto concluso tramite rappresentante - presupposti rappresentanza - organo di fatto - contenuto ricorso per cassazione
CONTENUTO DEL RICORSO
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
ORGANO
RAPPRESENTANZA
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 32 CO
art. 64 CPC-TI
art. 181 CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.132
Lugano
24 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
dicembre 2009 presentato da
RI 1
(rappresentata dall'amministratore unico)
contro la sentenza emessa il 19 novembre 2009 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Lugano est nella causa inc. n. 54/2009/O
(contratto di mandato) promossa con istanza 17 settembre 2009 da
CO 1
(patrocinata dagli,);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
10 dicembre 2008 l'Ufficio del registro di commercio di Lugano si è rivolto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, segnalandogli che la società RI 1 era
priva dei necessari organi e che al termine assegnatole per ripristinare la
situazione legale, la società non aveva reagito. Diffidata dal Pretore il 15
dicembre 2008 pena il suo scioglimento e la sua liquidazione in caso di mancato
ripristino della situazione, con sentenza del 23 gennaio 2009 il Pretore ha
pronunciato lo scioglimento di RI 1 e ne ordinato la liquidazione.
Alla fine
di gennaio 2009 M__________ __________ si è rivolta a CO 1 chiedendo una valutazione
sulle possibilità di ripristino della situazione legale di RI 1. In seguito alla rinuncia del mandato, il 5 febbraio 2009 CO 1 ha trasmesso alla cliente una nota professionale di complessivi fr. 1435.40 (onorario fr. 1200.–, spese fr. 134.– e
IVA fr. 101.40) che RI 1 ha rifiutato di onorare. CO 1 ha quindi fatto intimare a quest'ultima il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al
quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
istanza del 17 settembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Lugano est per ottenere il pagamento di fr. 1435.40 oltre interessi
del 5% dal 7 marzo 2009 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al menzionato PE. All'udienza del 13 ottobre 2009,
indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando
in particolare la propria legittimazione passiva, non avendo essa conferito
nessun incarico all'istante.
C. Statuendo
il 19 novembre 2009 il Giudice di pace, accertato che la convenuta aveva
incaricato M__________ __________ di affidare a un legale di sua scelta la
verifica delle possibilità di ripristino della situazione legale della società
e avendo costei scelto la società
istante
per tale consulenza, mai contestata dalla convenuta come tale, ha accolto l'istanza.
D. Con
ricorso per cassazione del 7 dicembre 2009 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC. La ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo dimostrata la sua
legittimazione passiva nonostante agli atti non vi sia nessuna prova del conferimento
da parte sua di un qualsiasi mandato di consulenza all'istante. Nelle sue osservazioni
dell'8 febbraio 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
2.
Il Giudice di pace, accertato che il mandato alla società istante è
stato conferito dalla convenuta per il tramite di una sua valida rappresentante,
ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento dell'onorario rivendicato e
non contestato nel suo ammontare. La ricorrente contesta tale conclusione e ritiene
invece che nessun elemento avrebbe potuto indurre il primo giudice a ritenere
provato il conferimento di un incarico all'istante né diretto e neppure per il
tramite di una sua rappresentante, M__________ __________ essendo stata
semplicemente chiesta di agire per mezzo di un legale della fiduciaria __________
SA per la quale questa lavorava e non a un qualsiasi legale.
Sennonché,
così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per
cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione
dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero
viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella
motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, la
ricorrente si limita in sostanza a dissentire dalla conclusione del primo
giudice, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.
3.
Si
volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito della
questione, la conclusione del primo giudice che ha ammesso la legittimazione
passiva della convenuta, non è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
a) La
legittimazione passiva, ovvero la posizione della parte convenuta per rapporto
al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non costituisce un presupposto
processuale, ma è invece una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa
dedotta in giudizio (Walder-Richli,
Zivilprozesserecht, 4ª edizione, § 25 nota a piè di pagina n. 4). Trattandosi
di un presupposto di merito, essa deve essere
verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2;
I-2008 pag. 1092 consid. 5a).
b) Nell'ambito
di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un
determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta
sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e
massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181). La prova dell'esistenza di
un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale (art. 8 CC; Watter/ Schneller, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4ª edizione, n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, in concreto, all'istante.
Nella fattispecie, è indiscusso che tra l'istante e la convenuta non sono mai
state condotte direttamente delle trattative in vista del perfezionamento di un
contratto di mandato.
c) Ora,
le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO sono da un
lato una procura del rappresentato al rappresentante e dall'altro l'agire del
rappresentante in nome del rappresentato (Zäch,
Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO). La procura al rappresentante può
venire conferita in qualsiasi forma, anche solo tollerando consapevolmente che
esso si comporti come tale. Agire in nome del rappresentato significa che il
rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far
nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico
in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata
esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o
dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto
della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando
il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il
principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte
era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO;
Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32
CO; Watter/ Schneller, op. cit.,
n. 16 e 17 ad art. 32 CO).
d) Dagli
atti risulta che con il 28 gennaio 2009 M__________ __________, della __________
SA ha comunicato a tale signor O__________ che dopo lo
scioglimento della società [RI 1] la Pretura di Lugano le aveva indicato che l'unica soluzione era di fare un'istanza di revoca
preferibilmente tramite un avvocato (doc. D). Il giorno successivo __________ S__________ ha risposto a M__________ __________ comunicandole
il proprio accordo affinché “un vostro avvocato faccia l'opposizione.
Riceverete la stessa conferma dal sig__________” (doc. D). Il 30 gennaio 2009 M__________
__________ ha poi trasmesso tutti gli atti all'avvocato __________ C__________,
dipendente della società istante (doc. E).
e) Che
il 29 gennaio 2009 __________ S__________ non fosse formalmente iscritto nel registro di commercio quale amministratore
unico della società è vero, l'iscrizione essendo avvenuta il 17 febbraio 2009
(doc. A). Sennonché senza incorrere in arbitrio il giudice di pace poteva
ritenere che lo stesso potesse comunque essere considerato quale organo di
fatto della società, ovvero nella funzione di chi partecipa in maniera
determinante alla formazione della volontà sociale (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e
massimato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 64), tanto più se si pensa che lo stesso
29.
gennaio 2009 egli aveva confermato a M__________ __________ di aver
predisposto per conto della convenuta un ordine di pagamento per arretrati
(doc. D). Per di più, se ciò non fosse, la ricorrente non spiega perché le
comunicazioni di M__________ __________ fossero indirizzate a __________ S__________, il quale poi il 3 febbraio 2009, ancor prima di assumere la carica
di amministratore unico della società, stava lavorando per trovare un revisore
“sperandolo di nominarlo già domani” e che in merito alla pratica di trapasso
dell'amministrazione, compreso il ricorso contro lo scioglimento, avrebbe comunicato
a M__________ __________ la decisione della società (doc. H).
f) Quanto
al fatto che M__________ __________ si sia rivolta all'istante allorquando per
la convenuta avrebbe dovuto rivolgersi a un avvocato della __________ SA, è
possibile che tra le parti vi sia stato un fraintendimento, ma ciò concerne il
loro rapporto interno e non è opponibile all'istante. Non consta poi, né la
ricorrente pretende, che l'istante fosse a conoscenza di particolari istruzioni
conferite da RI 1 a __________ __________. Ciò posto, una volta di più, senza
incorrere in arbitrio il Giudice di pace poteva ritenere che M__________ __________,
legittima rappresentante della convenuta, potesse validamente conferire
all'istante il mandato di esaminare le possibilità per opporsi allo
scioglimento di RI 1. Ne discende che il ricorso deve essere respinto.
4.
Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 170.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
220.–
sono
posti a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte fr. 300.– di ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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