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Decisione

16.2009.132

Contratto di mandato - legittimazione passiva - contratto concluso tramite rappresentante - presupposti rappresentanza - organo di fatto - contenuto ricorso per cassazione

24 agosto 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 17 settembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace

del circolo di Lugano est per ottenere il pagamento di fr. 1435.40 oltre interessi

del 5% dal 7 marzo 2009 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al menzionato PE. All'udienza del 13 ottobre 2009,

indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando

in particolare la propria legittimazione passiva, non avendo essa conferito

nessun incarico all'istante.

C. Statuendo

il 19 novembre 2009 il Giudice di pace, accertato che la convenuta aveva

incaricato M__________ __________ di affidare a un legale di sua scelta la

verifica delle possibilità di ripristino della situazione legale della società

e avendo costei scelto la società

istante

per tale consulenza, mai contestata dalla convenuta come tale, ha accolto l'istanza.

D. Con

ricorso per cassazione del 7 dicembre 2009 RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC. La ricorrente

rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed

erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo dimostrata la sua

legittimazione passiva nonostante agli atti non vi sia nessuna prova del conferimento

da parte sua di un qualsiasi mandato di consulenza all'istante. Nelle sue osservazioni

dell'8 febbraio 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

2.

Il Giudice di pace, accertato che il mandato alla società istante è

stato conferito dalla convenuta per il tramite di una sua valida rappresentante,

ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento dell'onorario rivendicato e

non contestato nel suo ammontare. La ricorrente contesta tale conclusione e ritiene

invece che nessun elemento avrebbe potuto indurre il primo giudice a ritenere

provato il conferimento di un incarico all'istante né diretto e neppure per il

tramite di una sua rappresentante, M__________ __________ essendo stata

semplicemente chiesta di agire per mezzo di un legale della fiduciaria __________

SA per la quale questa lavorava e non a un qualsiasi legale.

Sennonché,

così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per

cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione

dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero

viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella

motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, la

ricorrente si limita in sostanza a dissentire dalla conclusione del primo

giudice, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.

3.

Si

volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito della

questione, la conclusione del primo giudice che ha ammesso la legittimazione

passiva della convenuta, non è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

a) La

legittimazione passiva, ovvero la posizione della parte convenuta per rapporto

al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non costituisce un presupposto

processuale, ma è invece una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa

dedotta in giudizio (Walder-Richli,

Zivilprozesserecht, 4ª edizione, § 25 nota a piè di pagina n. 4). Trattandosi

di un presupposto di merito, essa deve essere

verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2;

I-2008 pag. 1092 consid. 5a).

b) Nell'ambito

di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un

determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta

sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e

massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181). La prova dell'esistenza di

un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale (art. 8 CC; Watter/ Schneller, in Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 4ª edizione, n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, in concreto, all'istante.

Nella fattispecie, è indiscusso che tra l'istante e la convenuta non sono mai

state condotte direttamente delle trattative in vista del perfezionamento di un

contratto di mandato.

c) Ora,

le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO sono da un

lato una procura del rappresentato al rappresentante e dall'altro l'agire del

rappresentante in nome del rappresentato (Zäch,

Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO). La procura al rappresentante può

venire conferita in qualsiasi forma, anche solo tollerando consapevolmente che

esso si comporti come tale. Agire in nome del rappresentato significa che il

rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far

nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico

in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata

esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o

dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto

della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando

il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il

principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte

era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO;

Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32

CO; Watter/ Schneller, op. cit.,

n. 16 e 17 ad art. 32 CO).

d) Dagli

atti risulta che con il 28 gennaio 2009 M__________ __________, della __________

SA ha comunicato a tale signor O__________ che dopo lo

scioglimento della società [RI 1] la Pretura di Lugano le aveva indicato che l'unica soluzione era di fare un'istanza di revoca

preferibilmente tramite un avvocato (doc. D). Il giorno successivo __________ S__________ ha risposto a M__________ __________ comunicandole

il proprio accordo affinché “un vostro avvocato faccia l'opposizione.

Riceverete la stessa conferma dal sig__________” (doc. D). Il 30 gennaio 2009 M__________

__________ ha poi trasmesso tutti gli atti all'avvocato __________ C__________,

dipendente della società istante (doc. E).

e) Che

il 29 gennaio 2009 __________ S__________ non fosse formalmente iscritto nel registro di commercio quale amministratore

unico della società è vero, l'iscrizione essendo avvenuta il 17 febbraio 2009

(doc. A). Sennonché senza incorrere in arbitrio il giudice di pace poteva

ritenere che lo stesso potesse comunque essere considerato quale organo di

fatto della società, ovvero nella funzione di chi partecipa in maniera

determinante alla formazione della volontà sociale (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e

massimato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 64), tanto più se si pensa che lo stesso

29.

gennaio 2009 egli aveva confermato a M__________ __________ di aver

predisposto per conto della convenuta un ordine di pagamento per arretrati

(doc. D). Per di più, se ciò non fosse, la ricorrente non spiega perché le

comunicazioni di M__________ __________ fossero indirizzate a __________ S__________, il quale poi il 3 febbraio 2009, ancor prima di assumere la carica

di amministratore unico della società, stava lavorando per trovare un revisore

“sperandolo di nominarlo già domani” e che in merito alla pratica di trapasso

dell'amministrazione, compreso il ricorso contro lo scioglimento, avrebbe comunicato

a M__________ __________ la decisione della società (doc. H).

f) Quanto

al fatto che M__________ __________ si sia rivolta all'istante allorquando per

la convenuta avrebbe dovuto rivolgersi a un avvocato della __________ SA, è

possibile che tra le parti vi sia stato un fraintendimento, ma ciò concerne il

loro rapporto interno e non è opponibile all'istante. Non consta poi, né la

ricorrente pretende, che l'istante fosse a conoscenza di particolari istruzioni

conferite da RI 1 a __________ __________. Ciò posto, una volta di più, senza

incorrere in arbitrio il Giudice di pace poteva ritenere che M__________ __________,

legittima rappresentante della convenuta, potesse validamente conferire

all'istante il mandato di esaminare le possibilità per opporsi allo

scioglimento di RI 1. Ne discende che il ricorso deve essere respinto.

4.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 170.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

220.–

sono

posti a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte fr. 300.– di ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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