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Decisione

16.2009.15

Contributo alla formazione - esigenza del verbale

2 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di __________ o prodotti di rami professionali affini (cfr. art. 3 cpv. 2 doc.

L);

che

ogni azienda ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione

professionale __________, composto di un contributo di base e di un contributo

supplementare in funzione del numero dei collaboratori, importi espressamente

menzionati nel Decreto del Consiglio federale (cfr. art. 4 doc. L);

che

a sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto il modulo di dichiarazione

FFP–__________ 2007 inviato alla convenuta e che questa avrebbe dovuto completare

con l'indicazione del numero dei dipendenti qualora non fosse stato il medesimo

dell'anno precedente (cfr. doc. E);

che

non avendo la convenuta dato seguito alla richiesta dell'istante, la

conclusione del primo giudice secondo cui la pretesa dell'istante tendente al

pagamento di un contributo di fr. 420.– pari a un organico di 10 dipendenti

(numero stimato per il 2005/2006 cfr. doc. D) era giustificata, non appare

arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

che, per

Considerandi

il resto, la ricorrente dimentica di essersi fatta precludere sicché in questa

sede essa non può contestare i fatti risultanti dall'istruttoria (Rep. 1981

pag. 376; Anastasi, Il sistema

dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981,

pag. 128, n. 8.1.4 con richia­mi; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169);

che

pertanto tutte le argomentazioni sollevate per la prima volta in questa sede, in

particolare l'assenza di un qualsiasi collaboratore alle sue dipendenze, l'annullamento

della multa inflittale per infrazione al contratto collettivo così come l'eccezione

di mancato assoggettamento al Regolamento del Fondo per la formazione professionale

in quanto priva di attività, sono inammissibili;

che

quindi il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere

respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

pone problema di ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni

al ricorso;

che, in

aggiunta, si rammenta al primo giudice l'obbligo di allestire il verbale d'udienza

impostogli dall'art. 298 CPC, sola esigenza procedurale in grado di attestare

quanto avvenuto nel corso dell'udienza della quale, in concreto, è fatta

menzione solo nella sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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