16.2009.15
Contributo alla formazione - esigenza del verbale
2 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.15
Data decisione, Autorità:
02.11.2009, CCC
Titolo:
Contributo alla formazione - esigenza del verbale
VERBALE
art. 298 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.15
Lugano
2 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21
gennaio 2009 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1 )
contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa n. 64-2008-O promossa
con istanza 18 novembre 2008 dall'
CO
1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 18 novembre 2008 CO 1 ha convenuto la società RI
1davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per
ottenere il pagamento di fr. 420.– oltre interessi del 5% dal 5 maggio 2007 e
spese esecutive così come il rigetto definitivo dell'opposizione da questa interposta
al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che tale
importo corrisponde al contributo alla formazione dovuto dalla convenuta per il
2007 sulla base del Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà
generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale __________ CO
1;
che all'udienza
del 16 dicembre 2008, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la
sua domanda mentre la convenuta, assente, è rimasta preclusa;
che
statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, basandosi sulla documentazione
prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via definitiva l'opposizione
interposta al menzionato precetto esecutivo;
che con ricorso
per cassazione del 21 gennaio 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC;
che la ricorrente
rimprovera al primo giudice di avere arbitrariamente valutato le prove
documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, accogliendo la pretesa
dell'istante nonostante la stessa non abbia nessun dipendente e non sia in ogni
caso assoggettata al Regolamento del Fondo per la formazione professionale __________
non esercitando nessuna attività;
che al ricorso
la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni;
e considerando
in diritto: che la documentazione prodotta con il
ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale
(LFPr: RS 412.10) per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni
del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione
continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della
formazione professionale;
che
ciò è il caso CO 1, il Consiglio federale avendo conferito obbligatorietà generale
al Regolamento del fondo per la formazione professionale di tale organizzazione
(v. doc. L);
che
tale Regolamento si applica direttamente a tutte le aziende che eseguono prodotti
Fatti
di __________ o prodotti di rami professionali affini (cfr. art. 3 cpv. 2 doc.
L);
che
ogni azienda ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione
professionale __________, composto di un contributo di base e di un contributo
supplementare in funzione del numero dei collaboratori, importi espressamente
menzionati nel Decreto del Consiglio federale (cfr. art. 4 doc. L);
che
a sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto il modulo di dichiarazione
FFP–__________ 2007 inviato alla convenuta e che questa avrebbe dovuto completare
con l'indicazione del numero dei dipendenti qualora non fosse stato il medesimo
dell'anno precedente (cfr. doc. E);
che
non avendo la convenuta dato seguito alla richiesta dell'istante, la
conclusione del primo giudice secondo cui la pretesa dell'istante tendente al
pagamento di un contributo di fr. 420.– pari a un organico di 10 dipendenti
(numero stimato per il 2005/2006 cfr. doc. D) era giustificata, non appare
arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;
che, per
Considerandi
il resto, la ricorrente dimentica di essersi fatta precludere sicché in questa
sede essa non può contestare i fatti risultanti dall'istruttoria (Rep. 1981
pag. 376; Anastasi, Il sistema
dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981,
pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169);
che
pertanto tutte le argomentazioni sollevate per la prima volta in questa sede, in
particolare l'assenza di un qualsiasi collaboratore alle sue dipendenze, l'annullamento
della multa inflittale per infrazione al contratto collettivo così come l'eccezione
di mancato assoggettamento al Regolamento del Fondo per la formazione professionale
in quanto priva di attività, sono inammissibili;
che
quindi il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere
respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
pone problema di ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni
al ricorso;
che, in
aggiunta, si rammenta al primo giudice l'obbligo di allestire il verbale d'udienza
impostogli dall'art. 298 CPC, sola esigenza procedurale in grado di attestare
quanto avvenuto nel corso dell'udienza della quale, in concreto, è fatta
menzione solo nella sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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