16.2009.19
Azione negatoria - sporgenza di spigolo di tetto su proprietà altrui - indebita ingerenza - buona fede - obbligo di demolizione - servtù di sporgenza - valutazione delle circostanze - abuso di diritto
22 febbraio 2010Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
16.2009.19
Data decisione, Autorità:
22.02.2010, CCC
Titolo:
Azione negatoria - sporgenza di spigolo di tetto su proprietà altrui - indebita ingerenza - buona fede - obbligo di demolizione - servtù di sporgenza - valutazione delle circostanze - abuso di diritto nei rapporti di vicinato
BUONA FEDE
SERVITÙ DI SPORGENZA
art. 2 CC
art. 641 CC
art. 674 CC
art. 679 CC
Incarto n.
16.2009.19
Lugano
22 febbraio
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5
febbraio 2009 presentato da
RI 1 e
RI 2
(patrocinate dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 2 dicembre 2008 dal
Pretore del Distretto di Blenio, nella causa inc. OA.2001.8 (azione
negatoria) promossa con istanza 8 agosto 2001 da
__________, ,
cui sono
subentrati in pendenza di causa gli eredi
AO 1i,
AO 2 , e
AO 3
(patrocinati dall' PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in
fatto: A. Nel mese di
agosto 1999 O__________ __________, proprietaria della particella n. __________
RFD di __________ sulla quale sorge un rustico, ha
presentato al Comune una domanda per riattare l'immobile. L'intervento prevedeva, in particolare, il
rifacimento del tetto. Il 29 ottobre 1999 il Comune ha
rilasciato la licenza edilizia. Nel maggio del 2000 RI 1 e RI 2 sono diventate comproprietarie
in ragione di un mezzo ciascuna della particella n. __________ e nel maggio del
2001 sono terminati i lavori di copritetto.
Il 22
giugno 2001 B__________ __________, proprietaria della confinante particella n.
__________ sulla quale si trova un rustico, constatato che il nuovo tetto invadeva
la sua proprietà sovrapponendosi e appoggiandosi al suo tetto, ne ha chiesto la
demolizione.
B. L'8 agosto 2001 B__________
__________ ha adito il Pretore del Distretto di Blenio perché ordinasse a RI 1
e RI 2 di eliminare entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza lo sconfinamento sul suo fondo del tetto appartenente allo stabile
delle vicine. Nella loro risposta del 23 novembre 2001 le convenute hanno
proposto di respingere l'azione, chiedendo “in via eventuale” che fosse
attribuita loro una servitù di sporgenza sul fondo dell'attrice dietro
versamento di un'indennità. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno
ribadito i rispettivi punti di vista. Il 1° febbraio 2002 le convenute hanno
denunciato la lite alle ditte __________ SA e __________ __________ Sagl, che sono
intervenute nella lite a loro sostegno l'8 e il 28 marzo 2002, proponendo anch'esse
di respingere la petizione. L'attrice è deceduta il 12 maggio 2002. Le sono
subentrati nel processo gli eredi CO 1, CO 2 e CO 3.
C. Esperita l'istruttoria,
durante la quale l'arch. F__________ ____________________ ha rilasciato una
perizia giudiziaria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno confermato i rispettivi
punti di vista, le convenute quantificando in fr. 1.– l'indennità offerta per l'iscrizione
della servitù in favore del loro fondo. La __________ Sagl ha postulato inoltre
“la messa in sicurezza” dell'immobile sulla particella degli
attori. Statuendo il 7 gennaio 2008, il Segretario assessore ha accolto la
petizione, obbligando le convenute a demolire la porzione del tetto che invade la
proprietà degli attori. La tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese di
complessivi fr. 13 900.– sono state poste per fr. 9150.– a carico delle convenute in
solido, per fr. 2700.– a carico della __________ SA e per i rimanenti fr.
2700.– a carico della __________ Sagl. Le convenute sono state tenute inoltre a
rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili. Adita da RI 1 e RI 2 il
28 gennaio 2008, con sentenza del 28 luglio 2008 la Camera di cassazione civile
del Tribunale di appello ha annullato il giudizio impugnato per carente giurisdizione
del Segretario assessore e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse il
caso egli medesimo (inc. 16.__________).
D. Il Pretore ha indetto un nuovo
dibattimento finale per il 1° ottobre 2008. Le parti hanno rinunciato a
comparire, limitandosi a produrre memoriali conclusivi del 2 e 23 settembre 2008 in cui hanno confermato le rispettive richieste di giudizio. Non risulta che le denunciate in
lite siano state citate all'udienza. Statuendo nuovamente il 2 dicembre 2008,
il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato una volta ancora le
convenute a togliere la porzione del tetto che invade il fondo degli attori. La
tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese di complessivi fr. 13 900.–
sono state poste per fr. 9150.– a carico delle convenute in solido, per fr.
2700.– a carico della __________ SA e per i rimanenti fr. 2700.– a carico della
__________ Sagl. Le convenute sono state tenute inoltre a rifondere alla
controparte fr. 1400.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RI 1 e RI 2 sono insorte con un appello “e in subordine
ricorso per cassazione” del 5 gennaio 2009, nel quale chiedono che il giudizio
del Pretore sia riformato nel senso di respingere la petizione o – “in via
eventuale” – di iscrivere sulla loro particella una servitù di sporgenza a
carico della particella n. __________ dietro pagamento di fr. 1.–. Con decisione
del 9 febbraio 2009 la prima Camera civile, accertato che il valore litigioso fosse
inferiore a fr. 8000.– (art. 36 cpv. 1 LOG), ha dichiarato inammissibile l'appello
e ha trasmesso l'incarto a questa Camera (11.__________).
F. Con
osservazioni del 2 marzo 2009 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno concluso per il rigetto
del ricorso. Intanto, dall'ottobre del 2004 RI 1 è unica proprietaria della
particella n. __________ mentre dal 10 maggio 2006 la n.
__________ appartiene in proprietà esclusiva a CO 3.
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
2. In concreto il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie,
ha constatato che lo spigolo del tetto del rustico posto sulla particella n. __________,
e segnatamente il canale di gronda di rame, invade di otto centimetri il fondo
contiguo, ciò che costituisce un'indebita ingerenza ai sensi dell'art. 641 cpv.
2 CC. Egli ha poi ritenuto che nonostante la tardiva opposizione dell'istante,
non sussistessero gli estremi per iscrivere una servitù di sporgenza in favore
del fondo appartenente alle convenute, queste ultime non potendo prevalersi
della loro buona fede. Ciò posto il primo giudice ha ordinato la demolizione
della parte di tetto sconfinante sulla particella dell'istante.
3. Le
ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, non considerando le peculiarità dei due rustici in
questione così come la situazione preesistente che già presentava uno
sconfinamento reciproco delle due proprietà. Esse ritengono che il Pretore
abbia arbitrariamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo abusiva e
priva di interesse la richiesta della vicina sia in considerazione dell'esiguità
della sporgenza, per altro inferiore a quella del suo tetto, sia perché è l'immobile
confinante che manifesta cedimenti e non viceversa, anche perché la posa della loro
gronda ha permesso di evitare il deflusso delle acque piovane sul suo tetto. Le
ricorrenti rimproverano inoltre al primo giudice di non aver loro riconosciuto
la buona fede, di principio presunta, respingendo a torto la loro domanda di
iscrizione di una servitù di sporgenza.
4. Contrariamente
a quanto pretendono le ricorrenti, l'istante non ha fondato la domanda di
demolizione sul cedimento delle strutture del loro rustico, bensì sullo sconfinamento
del loro tetto sul suo fondo, il richiamo all'art. 679 CC essendo stato
formulato solo in via alternativa (cfr. petizione 8 agosto 2001 pag. 1 e 5
punto 7), ragione per la quale l'accertamento peritale circa l'assenza di
cedimenti (cfr. perizia pag. 4 risposta ad 1.1.3) non è di nessun sostegno alla
tesi difensiva delle ricorrenti poiché l'istante non ne ha dedotto nessuna
richiesta. Di conseguenza nessuna censura può essere formulata nei confronti
del giudizio pretorile che non si è chinato sulla questione, tantomeno l'assenza
di cedimenti della struttura del rustico delle ricorrenti può essere addotta a
comprova di un comportamento abusivo dell'istante o di una sua richiesta priva
di interesse, la sua domanda non dipendendo da detta circostanza.
5. Nel
caso di specie, la domanda di demolizione è fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC
che permette al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa
pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di
proprietà (Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 4ª edizione, n. 1028; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, n. 89 ad art. 641 CC con richiami). L'azione è imprescrittibile,
il proprietario potendo esigere in ogni tempo l'eliminazione di una sporgenza
illecita, salvo che il convenuto si valga con successo dell'art. 674 cpv. 3 CC,
rispettivamente dell'art. 685 cpv. 2 CC (Steinauer,
op. cit., n. 1040; Meier-Hayoz, op.
cit., n. 74 e segg. ad art. 641), oppure che il comportamento dell'attore
trascenda nell'abuso (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 74 ad art. 641 CC; Wiegand
in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 67 ad art. 641). La questione è pertanto
di sapere se il Pretore ha arbitrariamente escluso tali eventualità.
a) Ora
non vi è contestazione sul fatto che la gronda del rustico delle convenute sconfini
di 8 cm sulla particella n. __________, come accertato dal perito giudiziario (cfr.
referto del 14 dicembre 2005 pag. 3 risposta ad 1.1.2). E siccome le ricorrenti
non pretendono che tale sconfinamento sia stato in qualche modo autorizzato
dalla vicina, di principio soccorrono gli estremi per imporre la demolizione
della gronda in questione. Né soccorre la circostanza che il pluviale possa comportare
vantaggi al fondo confinante evitando il deflusso delle acque meteoriche sul
tetto dell'immobile confinante, un eventuale beneficio in tal senso non
rendendo di per sé legittimo lo sconfinamento sulla proprietà altrui.
b) Per
quel che concerne le opere sporgenti, l'art. 674 cpv. 3 CC stabilisce, in
quanto restrizione legale indiretta della proprietà (Rep. 1996 pag. 10), che qualora
un'opera sporgente sia fatta senza diritto ma il vicino non abbia fatto opposizione
alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le
circostanze lo esigono, accordare al costruttore in buona fede il diritto reale
sull'opera o la proprietà del terreno e fissare l'equa indennità a favore al
Considerandi
proprietario del fondo gravato. L'attribuzione di un diritto reale o della
proprietà presuppone quindi che il vicino abbia reagito tardivamente, che il
costruttore sia stato in buona fede al momento della costruzione, e che l'attribuzione
in quanto tale sia giustificata dalle circostanze (sentenza del Tribunale
federale 5C.51/2007 del 21 dicembre 2007; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, n. 1652 segg.). Ci si può chiedere se
la richiesta, formulata dalle convenute solo in “via
eventuale” fosse già di per sé ricevibile giacché per vedersi
attribuire “il diritto reale
sull'opera o la proprietà del terreno” in forza
dell'art. 674 cpv. 3 CC occorre promuovere un'azione
riconvenzionale o un'azione (principale) separata (sentenza del Tribunale federale 5C.193/1998 dell'8 giugno 1989 consid. 4; Rep. 1996 pag. 10). La questione può rimanere indecisa per i motivi
seguenti.
c) In
concreto, il Pretore ha accertato che l'opposizione di __________ __________ è
stata tardiva, nondimeno egli ha respinto la domanda delle convenute intesa all'iscrizione
di una servitù di sporgenza in favore del loro fondo, in primo luogo poiché non
le ha ritenute in buona fede e secondariamente poiché non ha ritenuto la loro
richiesta giustificata dalle circostanze. Le ricorrenti ritengono innanzi
tutto arbitrario l'accertamento del primo giudice che ha escluso la loro buona
fede sia perché dalle risultanze istruttorie è emerso che lo sconfinamento del
loro tetto non era di facile percezione, sia perché l'istante non ha mai preteso
che le stesse sarebbero state negligenti nel non verificare la riattazione del
rustico, in particolare il rifacimento del tetto. Ora, la buona fede del costruttore
è di principio presunta (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 67 ad art. 674 CC), ed è ammessa quando l'autore della sporgenza
costruisce ritenendo di essere legittimato a procedere, o perché ignora senza
grave negligenza i confini o perché presuppone senza grave negligenza l'accordo
del vicino (DTF 103 II 326, 41 II 221; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 66 ad art. 674 CC; Steinauer,
op. cit., n. 1654a). Per sovvertire la presunzione dell'art. 3 cpv. 1 CC occorrono
quindi consistenti indizi, dati univoci che logicamente e rigorosamente concatenati
fra loro inducano a ravvisare una negligenza colpevole (sulla gravità della
negligenza imputabile al costruttore: Piotet,
La notion de bonne foi, notamment en cas d'empiétement, in: JdT 1978 I pag. 620
segg.; Schnyder, Der gute Glaube
im Immobiliarsachenrecht, in: ZBGR 66/1985 pag. 91 in fondo). La buona fede è quindi l'ignoranza non colpevole del vizio (Piotet, pag. 623).
d) Nella
fattispecie, ci si può seriamente chiedere se, la conclusione del Pretore che
ha negato la buona fede delle ricorrenti poiché esse, avendo partecipato attivamente
alla progettazione delle opere di ristrutturazione e conoscendo i luoghi, avrebbero
dovuto prestare maggiore attenzione alla riattazione del loro rustico e all'ossequio
del confine rettilineo tra i due fondi proprio in considerazione delle
peculiarità dei luoghi di cui le stesse si prevalgono, in particolare la vicinanza
degli stabili, non sia solo opinabile ma finanche arbitraria. Tanto meno se si
pensa che esse hanno incaricato un loro famigliare “competente in materia” di
verificare i calcoli statici (cfr. deposizione dell'arch. K__________ __________
del 24 giugno 2004, verbali pag. 6), ciò che sembra piuttosto escludere un loro
comportamento gravemente negligente e costitutivo di una colpa, tale da escludere
la loro buona fede. La questione può rimanere indecisa giacché, fossero anche
in buona fede, la sentenza del Pretore resiste alla critica.
e) Come
si è detto, l'iscrizione di una servitù di sporgenza dev'essere altresì
giustificata dalle circostanze (terzo presupposto cumulativo richiesto dall'art.
674.
cpv. 3 CC; Rey in: Basler
Kommentar, 2ª edizione, n. 10 e
11.
ad art. 674 CC). Ora, per decidere se accordare o no il diritto reale sull'opera,
il giudice deve valutare gli interessi delle parti, in particolare se l'eliminazione
della sporgenza è di facile o difficile attuazione, se il suo mantenimento è
tale da creare durevolmente un pregiudizio economico o di utilizzo al fondo sul
quale è avvenuto lo sconfinamento (sentenza del Tribunale federale 5A.332/2007 del
15.
novembre 2007). In concreto il primo giudice, ritenendo di poter imporre
alle convenute l'arretramento del loro tetto entro i loro confini, non ha
abusato del suo potere di apprezzamento. Intanto, come risulta dalla perizia
giudiziaria, l'intervento imposto alle convenute non è particolarmente oneroso né
di difficile attuazione tant'è che il perito ha quantificato in fr. 2500.–/3000.–
la spesa necessaria per il ripristino (cfr. referto pag. 5 ad 1.1.5). Inoltre il
mantenimento della sporgenza pregiudicherebbe, o renderebbe impossibile, l'innalzamento
dell'immobile dell’istante entro i suoi confini di proprietà (cfr. referto
peritale pag. 5 ad.1.1.4 e pag. 12 ad 1.4.3).
6.
Né, infine, si può dire che la pretesa volta alla demolizione della
gronda appare abusiva, tanto meno se si pensa che nei rapporti di vicinato gli
estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati solo con grande riserbo e devono
risultare manifesti (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 146 ad art. 679 CC). Una violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC presuppone,
in specie, un comportamento contraddittorio e deve avere provocato nella
controparte un'aspettativa degna di protezione, ciò che non risulta in
concreto, l'istante mai avendo acconsentito all'invasione e, appena accortasi
della sporgenza, ne ha subito chiesto la demolizione. Ciò posto, ritenuto che la
censura d'arbitrio può riferirsi solo al risultato della decisione impugnata e
non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/
Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), il ricorso deve essere respinto.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le ricorrenti
rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di
un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno alle controparti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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