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Decisione

16.2009.19

Azione negatoria - sporgenza di spigolo di tetto su proprietà altrui - indebita ingerenza - buona fede - obbligo di demolizione - servtù di sporgenza - valutazione delle circostanze - abuso di diritto

22 febbraio 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

2. In concreto il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie,

ha constatato che lo spigolo del tetto del rustico posto sulla particella n. __________,

e segnatamente il canale di gronda di rame, invade di otto centimetri il fondo

contiguo, ciò che costituisce un'indebita ingerenza ai sensi dell'art. 641 cpv.

2 CC. Egli ha poi ritenuto che nonostante la tardiva opposizione dell'istante,

non sussistessero gli estremi per iscrivere una servitù di sporgenza in favore

del fondo appartenente alle convenute, queste ultime non potendo prevalersi

della loro buona fede. Ciò posto il primo giudice ha ordinato la demolizione

della parte di tetto sconfinante sulla particella dell'istante.

3. Le

ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le

risultanze istruttorie, non considerando le peculiarità dei due rustici in

questione così come la situazione preesistente che già presentava uno

sconfinamento reciproco delle due proprietà. Esse ritengono che il Pretore

abbia arbitrariamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo abusiva e

priva di interesse la richiesta della vicina sia in considerazione dell'esiguità

della sporgenza, per altro inferiore a quella del suo tetto, sia perché è l'immobile

confinante che manifesta cedimenti e non viceversa, anche perché la posa della loro

gronda ha permesso di evitare il deflusso delle acque piovane sul suo tetto. Le

ricorrenti rimproverano inoltre al primo giudice di non aver loro riconosciuto

la buona fede, di principio presunta, respingendo a torto la loro domanda di

iscrizione di una servitù di sporgenza.

4. Contrariamente

a quanto pretendono le ricorrenti, l'istante non ha fondato la domanda di

demolizione sul cedimento delle strutture del loro rustico, bensì sullo sconfinamento

del loro tetto sul suo fondo, il richiamo all'art. 679 CC essendo stato

formulato solo in via alternativa (cfr. petizione 8 agosto 2001 pag. 1 e 5

punto 7), ragione per la quale l'accertamento peritale circa l'assenza di

cedimenti (cfr. perizia pag. 4 risposta ad 1.1.3) non è di nessun sostegno alla

tesi difensiva delle ricorrenti poiché l'istante non ne ha dedotto nessuna

richiesta. Di conseguenza nessuna censura può essere formulata nei confronti

del giudizio pretorile che non si è chinato sulla questione, tantomeno l'assenza

di cedimenti della struttura del rustico delle ricorrenti può essere addotta a

comprova di un comportamento abusivo dell'istante o di una sua richiesta priva

di interesse, la sua domanda non dipendendo da detta circostanza.

5. Nel

caso di specie, la domanda di demolizione è fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC

che permette al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa

pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di

proprietà (Steinauer, Les droits

réels, vol. I, 4ª edizione, n. 1028; Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, n. 89 ad art. 641 CC con richiami). L'azione è imprescrittibile,

il proprietario potendo esigere in ogni tempo l'eliminazione di una spor­genza

illecita, salvo che il convenuto si valga con successo dell'art. 674 cpv. 3 CC,

rispettivamente dell'art. 685 cpv. 2 CC (Steinauer,

op. cit., n. 1040; Meier-Hayoz, op.

cit., n. 74 e segg. ad art. 641), oppure che il comportamento dell'attore

trascenda nell'abuso (Meier-Hayoz, op.

cit., n. 74 ad art. 641 CC; Wiegand

in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 67 ad art. 641). La questione è pertanto

di sapere se il Pretore ha arbitrariamente escluso tali eventualità.

a) Ora

non vi è contestazione sul fatto che la gronda del rustico delle convenute sconfini

di 8 cm sulla particella n. __________, come accertato dal perito giudiziario (cfr.

referto del 14 dicembre 2005 pag. 3 risposta ad 1.1.2). E siccome le ricorrenti

non pretendono che tale sconfinamento sia stato in qualche modo autorizzato

dalla vicina, di principio soccorrono gli estremi per imporre la demolizione

della gronda in questione. Né soccorre la circostanza che il pluviale possa comportare

vantaggi al fondo confinante evitando il deflusso delle acque meteoriche sul

tetto dell'immobile confinante, un eventuale beneficio in tal senso non

rendendo di per sé legittimo lo sconfinamento sulla proprietà altrui.

b) Per

quel che concerne le opere sporgenti, l'art. 674 cpv. 3 CC stabilisce, in

quanto restrizione legale indiretta della proprietà (Rep. 1996 pag. 10), che qualora

un'opera sporgente sia fatta senza diritto ma il vicino non abbia fatto opposizione

alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le

circostanze lo esigono, accordare al costruttore in buona fede il diritto reale

sull'opera o la proprietà del terreno e fissare l'equa indennità a favore al

Considerandi

proprietario del fondo gravato. L'attribuzione di un diritto reale o della

proprietà presuppone quindi che il vicino abbia reagito tardivamente, che il

costruttore sia stato in buona fede al momento della costruzione, e che l'attribuzione

in quanto tale sia giustificata dalle circostanze (sentenza del Tribunale

federale 5C.51/2007 del 21 dicembre 2007; Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, n. 1652 segg.). Ci si può chiedere se

la richiesta, formulata dalle convenute solo in “via

eventuale” fosse già di per sé ricevibile giacché per vedersi

attribuire “il diritto reale

sul­l'opera o la proprietà del terreno” in forza

dell'art. 674 cpv. 3 CC occorre promuovere un'azione

riconvenzionale o un'azione (principale) separata (sentenza del Tribunale federale 5C.193/1998 dell'8 giugno 1989 consid. 4; Rep. 1996 pag. 10). La questione può rimanere indecisa per i motivi

seguenti.

c) In

concreto, il Pretore ha accertato che l'opposizione di __________ __________ è

stata tardiva, nondimeno egli ha respinto la domanda delle convenute intesa all'iscrizione

di una servitù di sporgenza in favore del loro fondo, in primo luogo poiché non

le ha ritenute in buona fede e secondariamente poiché non ha ritenuto la loro

richiesta giustificata dalle circostanze. Le ricorrenti ritengono innanzi

tutto arbitrario l'accertamento del primo giudice che ha escluso la loro buona

fede sia perché dalle risultanze istruttorie è emerso che lo sconfinamento del

loro tetto non era di facile percezione, sia perché l'istante non ha mai preteso

che le stesse sarebbero state negligenti nel non verificare la riattazione del

rustico, in particolare il rifacimento del tetto. Ora, la buona fede del costruttore

è di principio presunta (Meier-Hayoz,

op. cit., n. 67 ad art. 674 CC), ed è ammessa quando l'autore della sporgenza

costruisce ritenendo di essere legittima­to a procedere, o perché ignora senza

grave negligenza i confini o perché presuppone senza grave negligenza l'accordo

del vicino (DTF 103 II 326, 41 II 221; Meier-Hayoz,

op. cit., n. 66 ad art. 674 CC; Steinauer,

op. cit., n. 1654a). Per sovvertire la presunzione dell'art. 3 cpv. 1 CC occorrono

quindi consistenti indizi, dati univoci che logicamente e rigorosamente concatenati

fra loro inducano a ravvisare una negligenza colpevole (sulla gravità della

negligenza imputabile al costruttore: Piotet,

La notion de bonne foi, notamment en cas d'empiétement, in: JdT 1978 I pag. 620

segg.; Schnyder, Der gute Glaube

im Immobiliarsachenrecht, in: ZBGR 66/1985 pag. 91 in fondo). La buona fede è quindi l'ignoranza non colpevole del vizio (Piotet, pag. 623).

d) Nella

fattispecie, ci si può seriamente chiedere se, la conclusione del Pretore che

ha negato la buona fede delle ricorrenti poiché esse, avendo partecipato attivamente

alla progettazione delle opere di ristrutturazione e conoscendo i luoghi, avrebbero

dovuto prestare maggiore attenzione alla riattazione del loro rustico e all'ossequio

del confine rettilineo tra i due fondi proprio in considerazione delle

peculiarità dei luoghi di cui le stesse si prevalgono, in particolare la vicinanza

degli stabili, non sia solo opinabile ma finanche arbitraria. Tanto meno se si

pensa che esse hanno incaricato un loro famigliare “competente in materia” di

verificare i calcoli statici (cfr. deposizione dell'arch. K__________ __________

del 24 giugno 2004, verbali pag. 6), ciò che sembra piuttosto escludere un loro

comportamento gravemente negligente e costitutivo di una colpa, tale da escludere

la loro buona fede. La questione può rimanere indecisa giacché, fossero anche

in buona fede, la sentenza del Pretore resiste alla critica.

e) Come

si è detto, l'iscrizione di una servitù di sporgenza dev'essere altresì

giustificata dalle circostanze (terzo presupposto cumulativo richiesto dall'art.

674.

cpv. 3 CC; Rey in: Basler

Kommentar, 2ª edizione, n. 10 e

11.

ad art. 674 CC). Ora, per decidere se accordare o no il diritto reale sull'opera,

il giudice deve valutare gli interessi delle parti, in particolare se l'eliminazione

della sporgenza è di facile o difficile attuazione, se il suo mantenimento è

tale da creare durevolmente un pregiudizio economico o di utilizzo al fondo sul

quale è avvenuto lo sconfinamento (sentenza del Tribunale federale 5A.332/2007 del

15.

novembre 2007). In concreto il primo giudice, ritenendo di poter imporre

alle convenute l'arretramento del loro tetto entro i loro confini, non ha

abusato del suo potere di apprezzamento. Intanto, come risulta dalla perizia

giudiziaria, l'intervento imposto alle convenute non è particolarmente oneroso né

di difficile attuazione tant'è che il perito ha quantificato in fr. 2500.–/3000.–

la spesa necessaria per il ripristino (cfr. referto pag. 5 ad 1.1.5). Inoltre il

mantenimento della sporgenza pregiudicherebbe, o renderebbe impossibile, l'innalzamento

dell'immobile dell’istante entro i suoi confini di proprietà (cfr. referto

peritale pag. 5 ad.1.1.4 e pag. 12 ad 1.4.3).

6.

Né, infine, si può dire che la pretesa volta alla demolizione della

gronda appare abusiva, tanto meno se si pensa che nei rapporti di vicinato gli

estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati solo con grande riserbo e devono

risultare manifesti (Meier-Hayoz,

op. cit., n. 146 ad art. 679 CC). Una violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC presuppone,

in specie, un comportamento contraddittorio e deve avere provocato nella

controparte un'aspettativa degna di protezione, ciò che non risulta in

concreto, l'istante mai avendo acconsentito all'invasione e, appena accortasi

della sporgenza, ne ha subito chiesto la demolizione. Ciò posto, ritenuto che la

censura d'arbitrio può riferirsi solo al risultato della decisione impugnata e

non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/

Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), il ricorso deve essere respinto.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le ricorrenti

rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di

un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno alle controparti,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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