16.2009.20
Contratto d'appalto - mancato pagamento mercede per inadempienza - eccezione improponibile se è data l'azione di garanzia per difetti - contestazione tasse e spese di giustizia
13 aprile 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2009.20
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - mancato pagamento mercede per inadempienza - eccezione improponibile se è data l'azione di garanzia per difetti - contestazione tasse e spese di giustizia
APPALTO
INADEMPIMENTO
art. 82 CO
art. 86 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.20
Lugano,
13 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13
febbraio 2009 presentato dall'
RI 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 15 gennaio 2009 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2008.306 (contratto
d'appalto) promossa con istanza 20 dicembre 2006 dalla
CO 1
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nella
primavera del 2004 RI 1, intenzionato a ingrandire la piscina della sua abitazione
di __________, ha incaricato la ditta CO 1 di posare un manto plastico (PVC) di
rivestimento del fondo e delle pareti perimetrali della piscina. Il 14 giugno
2004 CO 1 ha trasmesso al committente una fattura per le proprie prestazioni di
complessivi fr. 11 250.85. RI 1, che nel frattempo aveva versato alla ditta un
acconto di fr. 5000.–, ha rifiutato di procedere al saldo addebitando alla ditta
una perdita di acqua dalla piscina. CO 1 ha contestato ogni responsabilità, i lavori commissionatigli essendo stati
eseguiti
a regola d'arte.
Fatti
B. Con istanza del 20 dicembre 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento
di fr. 6250.85 così come il rigetto dell'opposizione interposta
al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 5 febbraio 2007, indetta
per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza prevalendosi
della grave difettosità dell'opera fornita e invocando l'eccezione di cui all'art.
82 CO, l'istante non potendo nulla pretendere sino all'eliminazione del
problema riscontrato alla piscina.
C. Statuendo
il 17 dicembre 2007 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha
accolto l'istanza. Adita da RI 1 questa Camera con sentenza del 28 luglio 2008 ha annullato il giudizio impugnato per carente giurisdizione del Segretario assessore e ha
rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse il caso egli medesimo (inc. 16.__________).
D. Il Pretore ha indetto un nuovo
dibattimento finale per il 14 gennaio 2009, al quale le parti hanno rinunciato
a comparire, il convenuto introducendo il 9 gennaio 2009 un memoriale conclusivo
nel quale ha ribadito il suo punto di vista. Con sentenza del 15 gennaio 2009
il Pretore, esclusa la presenza di difetti nell'opera fornita dall'istante, non
avendo in particolare il convenuto provato che la perdita di acqua riscontrata
nella piscina sarebbe da ricondurre all'intervento di quest'ultima, ha accolto
l'istanza obbligando il convenuto a pagare fr. 6250.85 oltre interessi del 5%
dal 12 maggio 2005 e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato
PE.
E. Contro
la sentenza appena citata RI 1 è insorto con un ricorso per cassazione del 13
febbraio 2009 nel quale postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento
del giudizio pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327
lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice un'errata
applicazione del diritto sostanziale, per aver esaminato la sua opposizione al
pagamento della mercede rivendicata dall'istante nell'ottica dei principi che
regolano la notifica dei difetti nel contratto di appalto anziché quale
eccezione di inadempienza ai sensi dell'art. 82 CO. Egli si duole inoltre del
riconoscimento all'istante di interessi di mora neppure richiesti e contesta l'ammontare
delle spese giudiziarie. Con decreto del 18 febbraio 2009 il presidente di
questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 9 marzo 2009 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia
e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135
V 4 consid. 1.3).
2.
Il
Pretore basandosi sulle risultanze istruttorie, dalle quali risultava che la
ditta istante aveva regolarmente fornito la prestazione prevista dal contratto,
e ritenuto che il convenuto non aveva provveduto al saldo delle prestazioni della
ditta lamentando una perdita di acqua per la quale non era emersa alcuna
responsabilità a carico dell'istante, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto
al pagamento dell'intera mercede fatturata. Il ricorrente contesta tale
conclusione e ribadisce che la sua opposizione al pagamento del saldo della
fattura non era basata sulla presenza del difetto, bensì sull'eccezione di
inadempienza in virtù della quale l'istante non aveva posato il manto plastico di
rivestimento del fondo e delle pareti perimetrali della piscina a regola d'arte.
Sennonché,
così argomentando, il ricorrente dimentica che per
motivare
un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una
propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero
arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di
arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato.
In concreto, il ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità
di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e
nella valutazione delle prove. Ciò premesso il ricorso, di natura spiccatamente
appellatoria, è improprio a sostanziare una critica di arbitrio. Già per questo
motivo andrebbe dichiarato inammissibile. Si volesse da ciò prescindere, l'esito
del ricorso non muterebbe per i motivi in appresso.
3.
Secondo l'art. 82 CO, disposizione che il ricorrente sostiene essere
stata disattesa dal primo giudice, chi domanda l'adempimento di un contratto
bilaterale, deve averlo per parte sua già adempiuto, caso contrario la
controparte può opporre l'eccezione di inadempienza del contratto. Siffatta
eccezione presuppone, oltre all'esistenza di un contratto bilaterale, che le
prestazioni siano esigibili e che il creditore non abbia eseguito o offerto di
eseguire la propria prestazione (Hohl
in: Commentaire romand du Code des obligations, n. 5 segg. ad art. 82 CO).
a) Nella
fattispecie, a prescindere dal fatto che senza essere stato smentito dalle risultanze
istruttorie l'istante ha sostenuto di avere interamente adempiuto al contratto avendo
fornito e posato il manto di rivestimento della piscina del convenuto, va
rilevato che l'eccezione di cui all'art. 82 CO è improponibile se il debitore
può far valere i suoi diritti nell'ambito di un'azione di garanzia per i
difetti (Hohl, op. cit., n. 6 ad
art. 82 CO; Gauh/Schraner in:
Zürcher Kommentar, 1991, n. 137 ad art. 82 CO). Ora, dagli atti si evince che
l'opposizione del committente al pagamento del saldo delle prestazioni della
ditta era dettata dalla presenza di difetti nella sua piscina. Infatti, con lettera
16.
luglio 2004 egli comunicava alla controparte di essere “disponibile a pagare
la fattura solo dopo l'eliminazione del difetto della vostra opera” (doc. 2), mentre
nella successiva lettera del 20 giugno 2005 ribadiva la propria “disponibilità
a pagare la fattura solo dopo l'eliminazione del difetto del vostro impianto”
(doc. 4). In questi scritti il convenuto ha chiaramente inteso notificare alla
ditta appaltatrice la presenza di difetti nell'opera fornita (perdita di acqua)
e non chiedere l'esecuzione del contratto, esecuzione che l'istante, come
detto, ha provato di aver effettuato (Hohl,
op. cit., n. 11 ad art. 82 CO), avendo provveduto al “rifacimento del manto di
rivestimento saldato a caldo“ (cfr. lettera 4 maggio 2006, doc. 5). Per di più anche
nella risposta il convenuto si è prevalso della presenza di difetti nell'opera
fornita dall'istante e non della sua inadempienza.
b) In
simile evenienza, la conclusione del primo giudice secondo cui il convenuto non
avrebbe fatto fronte all'onere della prova che gli competeva dimostrando una
qualsiasi carenza nell'intervento dell'istante (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª edizione, n. 1507 segg.;
Tercier/Favre/Carron, Les contrats
spéciaux, 4ª edizione, § 55 n. 4486), ovvero che la
posa del telo di rivestimento della piscina del convenuto non sarebbe avvenuta
a regola d'arte così da giustificare le perdite di acqua lamentate dal
committente, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Il
solo fatto per l'istante di aver ammesso la presenza di perdite di acqua e di
essere intervenuta a più riprese dopo la fatturazione delle sue prestazioni per
escludere qualsiasi difetto nel suo intervento, non equivale a un'ammissione di
responsabilità. Al contrario la ditta, che non ha fatturato queste sue
ulteriori prestazioni, ha dimostrato la propria disponibilità nel voler trovare
una soluzione ai problemi lamentati dal convenuto, senza che da questa sua disponibilità
possa essere dedotto nulla, tantomeno il riconoscimento del difetto.
Il
convenuto, per di più, non pretende di aver provato la responsabilità dell'istante,
ma si limita a dedurla dal fatto per quest'ultima di aver ammesso la presenza
di una perdita di acqua dalla piscina e dall'avvenuta riparazione del “tubo che
perdeva nel locale filtri” (cfr. deposizione J__________ S__________, verbale
del 17 aprile 2007) e che secondo l'istante era all'origine dei problemi alla
piscina (cfr. verbale del 5 febbraio 2007 pag. 2 in alto). Ciò posto, senza incorrere in arbitrio, il primo giudice poteva escludere la
responsabilità dell'istante per il difetto lamentato dal convenuto, il quale non
può richiamarsi con successo all'eccezione di inadempienza del contratto per
ribaltare l'onere della prova a carico dell'istante, chiedendo a quest'ultima
di provare l'adempimento del contratto di appalto, contratto peraltro dalla
stessa pacificamente adempiuto avendo fatturato tutte le prestazioni concordate
ed effettuate.
4.
Per quanto attiene al riconoscimento all'istante degli interessi di
mora, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice non ha
violato l'art. 86 CPC poiché con l'istanza la ditta ha indicato il valore di causa
in fr. 6250.85 “come a PE”, potendosi quindi ritenere, senza arbitrio, che in
ciò fossero espressamente richiesti anche gli interessi di mora.
5.
Il
ricorrente contesta le spese giudiziarie di fr. 225.– ritenendole errate. La
contestazione sull'ammontare della tassa di giustizia e delle spese è
deferibile a questa Camera con ricorso per cassazione (cfr. messaggio del
Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005), sennonché nella determinazione e
nella suddivisione delle stesse il primo giudice fruisce di ampio
apprezzamento, censurabile in appello, così come in cassazione, solo per eccesso
o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto, per tacere del fatto che il
ricorrente nemmeno cifra la riduzione, egli si limita a rilevare che, tenuto
conto delle spese postali e delle indennità per due testi, la spesa è errata ma
ciò non basta per ritenere che il Pretore abbia ecceduto o abusato del suo potere
di apprezzamento. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, deve essere respinto.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà
alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla
controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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