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Decisione

16.2009.20

Contratto d'appalto - mancato pagamento mercede per inadempienza - eccezione improponibile se è data l'azione di garanzia per difetti - contestazione tasse e spese di giustizia

13 aprile 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 20 dicembre 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento

di fr. 6250.85 così come il rigetto dell'opposizione interposta

al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 5 febbraio 2007, indetta

per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza prevalendosi

della grave difettosità dell'opera fornita e invocando l'eccezione di cui all'art.

82 CO, l'istante non potendo nulla pretendere sino all'eliminazione del

problema riscontrato alla piscina.

C. Statuendo

il 17 dicembre 2007 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha

accolto l'istanza. Adita da RI 1 questa Camera con sentenza del 28 luglio 2008 ha annullato il giudizio impugnato per carente giurisdizione del Segretario assessore e ha

rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse il caso egli medesimo (inc. 16.__________).

D. Il Pretore ha indetto un nuovo

dibattimento finale per il 14 gennaio 2009, al quale le parti hanno rinunciato

a comparire, il convenuto introducendo il 9 gennaio 2009 un memoriale conclusivo

nel quale ha ribadito il suo punto di vista. Con sentenza del 15 gennaio 2009

il Pretore, esclusa la presenza di difetti nell'opera fornita dall'istante, non

avendo in particolare il convenuto provato che la perdita di acqua riscontrata

nella piscina sarebbe da ricondurre all'intervento di quest'ultima, ha accolto

l'istanza obbligando il convenuto a pagare fr. 6250.85 oltre interessi del 5%

dal 12 maggio 2005 e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato

PE.

E. Contro

la sentenza appena citata RI 1 è insorto con un ricorso per cassazione del 13

febbraio 2009 nel quale postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento

del giudizio pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327

lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice un'errata

applicazione del diritto sostanziale, per aver esaminato la sua opposizione al

pagamento della mercede rivendicata dall'istante nell'ottica dei principi che

regolano la notifica dei difetti nel contratto di appalto anziché quale

eccezione di inadempienza ai sensi dell'art. 82 CO. Egli si duole inoltre del

riconoscimento all'istante di interessi di mora neppure richiesti e contesta l'ammontare

delle spese giudiziarie. Con decreto del 18 febbraio 2009 il presidente di

questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni

del 9 marzo 2009 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia

e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere

definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o

riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella

circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;

è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta

da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135

V 4 consid. 1.3).

2.

Il

Pretore basandosi sulle risultanze istruttorie, dalle quali risultava che la

ditta istante aveva regolarmente fornito la prestazione prevista dal contratto,

e ritenuto che il convenuto non aveva provveduto al saldo delle prestazioni della

ditta lamentando una perdita di acqua per la quale non era emersa alcuna

responsabilità a carico dell'istante, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto

al pagamento dell'intera mercede fatturata. Il ricorrente contesta tale

conclusione e ribadisce che la sua opposizione al pagamento del saldo della

fattura non era basata sulla presenza del difetto, bensì sull'eccezione di

inadempienza in virtù della quale l'istante non aveva posato il manto plastico di

rivestimento del fondo e delle pareti perimetrali della piscina a regola d'arte.

Sennonché,

così argomentando, il ricorrente dimentica che per

motivare

un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una

propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto

preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento

dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero

arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di

arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato.

In concreto, il ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità

di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e

nella valutazione delle prove. Ciò premesso il ricorso, di natura spiccatamente

appellatoria, è improprio a sostanziare una critica di arbitrio. Già per questo

motivo andrebbe dichiarato inammissibile. Si volesse da ciò prescindere, l'esito

del ricorso non muterebbe per i motivi in appresso.

3.

Secondo l'art. 82 CO, disposizione che il ricorrente sostiene essere

stata disattesa dal primo giudice, chi domanda l'adempimento di un contratto

bilaterale, deve averlo per parte sua già adempiuto, caso contrario la

controparte può opporre l'eccezione di inadempienza del contratto. Siffatta

eccezione presuppone, oltre all'esistenza di un contratto bilaterale, che le

prestazioni siano esigibili e che il creditore non abbia eseguito o offerto di

eseguire la propria prestazione (Hohl

in: Commentaire romand du Code des obligations, n. 5 segg. ad art. 82 CO).

a) Nella

fattispecie, a prescindere dal fatto che senza essere stato smentito dalle risultanze

istruttorie l'istante ha sostenuto di avere interamente adempiuto al contratto avendo

fornito e posato il manto di rivestimento della piscina del convenuto, va

rilevato che l'eccezione di cui all'art. 82 CO è improponibile se il debitore

può far valere i suoi diritti nell'ambito di un'azione di garanzia per i

difetti (Hohl, op. cit., n. 6 ad

art. 82 CO; Gauh/Schraner in:

Zürcher Kommentar, 1991, n. 137 ad art. 82 CO). Ora, dagli atti si evince che

l'opposizione del committente al pagamento del saldo delle prestazioni della

ditta era dettata dalla presenza di difetti nella sua piscina. Infatti, con lettera

16.

luglio 2004 egli comunicava alla controparte di essere “disponibile a pagare

la fattura solo dopo l'eliminazione del difetto della vostra opera” (doc. 2), mentre

nella successiva lettera del 20 giugno 2005 ribadiva la propria “disponibilità

a pagare la fattura solo dopo l'eliminazione del difetto del vostro impianto”

(doc. 4). In questi scritti il convenuto ha chiaramente inteso notificare alla

ditta appaltatrice la presenza di difetti nell'opera fornita (perdita di acqua)

e non chiedere l'esecuzione del contratto, esecuzione che l'istante, come

detto, ha provato di aver effettuato (Hohl,

op. cit., n. 11 ad art. 82 CO), avendo provveduto al “rifacimento del manto di

rivestimento saldato a caldo“ (cfr. lettera 4 maggio 2006, doc. 5). Per di più anche

nella risposta il convenuto si è prevalso della presenza di difetti nell'opera

fornita dall'istante e non della sua inadempienza.

b) In

simile evenienza, la conclusione del primo giudice secondo cui il convenuto non

avrebbe fatto fronte all'onere della prova che gli competeva dimostrando una

qualsiasi carenza nell'intervento dell'istante (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª edizione, n. 1507 segg.;

Tercier/Favre/Carron, Les contrats

spéciaux, 4ª edizione, § 55 n. 4486), ovvero che la

posa del telo di rivestimento della piscina del convenuto non sarebbe avvenuta

a regola d'arte così da giustificare le perdite di acqua lamentate dal

committente, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Il

solo fatto per l'istante di aver ammesso la presenza di perdite di acqua e di

essere intervenuta a più riprese dopo la fatturazione delle sue prestazioni per

escludere qualsiasi difetto nel suo intervento, non equivale a un'ammissione di

responsabilità. Al contrario la ditta, che non ha fatturato queste sue

ulteriori prestazioni, ha dimostrato la propria disponibilità nel voler trovare

una soluzione ai problemi lamentati dal convenuto, senza che da questa sua disponibilità

possa essere dedotto nulla, tantomeno il riconoscimento del difetto.

Il

convenuto, per di più, non pretende di aver provato la responsabilità dell'istante,

ma si limita a dedurla dal fatto per quest'ultima di aver ammesso la presenza

di una perdita di acqua dalla piscina e dall'avvenuta riparazione del “tubo che

perdeva nel locale filtri” (cfr. deposizione J__________ S__________, verbale

del 17 aprile 2007) e che secondo l'istante era all'origine dei problemi alla

piscina (cfr. verbale del 5 febbraio 2007 pag. 2 in alto). Ciò posto, senza incorrere in arbitrio, il primo giudice poteva escludere la

responsabilità dell'istante per il difetto lamentato dal convenuto, il quale non

può richiamarsi con successo all'eccezione di inadempienza del contratto per

ribaltare l'onere della prova a carico dell'istante, chiedendo a quest'ultima

di provare l'adempimento del contratto di appalto, contratto peraltro dalla

stessa pacificamente adempiuto avendo fatturato tutte le prestazioni concordate

ed effettuate.

4.

Per quanto attiene al riconoscimento all'istante degli interessi di

mora, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice non ha

violato l'art. 86 CPC poiché con l'istanza la ditta ha indicato il valore di causa

in fr. 6250.85 “come a PE”, potendosi quindi ritenere, senza arbitrio, che in

ciò fossero espressamente richiesti anche gli interessi di mora.

5.

Il

ricorrente contesta le spese giudiziarie di fr. 225.– ritenendole errate. La

contestazione sull'ammontare della tassa di giustizia e delle spese è

deferibile a questa Camera con ricorso per cassazione (cfr. messaggio del

Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005), sennonché nella determinazione e

nella suddivisione delle stesse il primo giudice fruisce di ampio

apprezzamento, censurabile in appello, così come in cassazione, solo per eccesso

o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto, per tacere del fatto che il

ricorrente nemmeno cifra la riduzione, egli si limita a rilevare che, tenuto

conto delle spese postali e delle indennità per due testi, la spesa è errata ma

ciò non basta per ritenere che il Pretore abbia ecceduto o abusato del suo potere

di apprezzamento. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, deve essere respinto.

6.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà

alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla

controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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