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Decisione

16.2009.22

Rigetto per pretese salariali - rappresentanza processuale - non data al sindacato - termine per sanare il vizio

28 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso

di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di

un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica impugnativa da parte delle

parti (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 142);

che nelle

cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è

riconosciuta a qualsiasi persona in grado di difendere la parte (art. 64a

cpv. 3 CPC; Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag.

1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti nell'albo cantonale

o di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza;

che, per

contro, davanti alle altre istanze giudiziarie, legittimati alla rappresentanza

processuale sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della

professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale

(art. 64 cpv. 1 CPC);

che,

inoltre, nelle cause derivanti da contratto di lavoro, l'art. 64a cpv. 1

lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche a rappresentanti o

impiegati di associazioni professionali o di categoria, ma nei limiti stabiliti

dagli art. 416–418 CPC;

che tale

rappresentanza, invero è però limitata alle controversie di merito tra lavoratore

e datore di lavoro mentre sono escluse le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione;

che quest'interpretazione

restrittiva si impone già dalla lettura del testo della norma poiché, diversamente

da quanto previsto per le controversie in materia di locazione ove la facoltà

di rappresentanza da parte dei rappresentanti di associazioni di categoria è espressamente

estesa anche alle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti (art.

Considerandi

64a cpv. 1 lett. d CPC), per quelle derivanti da contratto di lavoro una

tale estensione non è prevista;

che,

inoltre, la mancata estensione della legittimazione alla rappresentanza processuale

da parte di organizzazioni sindacali ad altre procedure, non sembra costituire

una lacuna legislativa ma piuttosto un silenzio qualificato, dal rapporto della

Commissione della legislazione del 15 marzo 1985 risultando come i relatori,

richiamata anche la procedura in materia di contratto di lavoro, abbiano inteso

“definire in modo chiaro e completo, chi sono le persone oltre all'avvocato

legittimate a rappresentare in giudizio una parte, in quali procedure ed a

quali condizioni” (cfr. verbali del Gran Consiglio 1985, sessione ordinaria

primaverile, vol. 1, pag. 145);

che per

scelta del legislatore, quindi, la legittimazione processuale delle organizzazioni

sindacali è limitata alle controversie tra lavoratore e datore di lavoro e non

anche alle procedure sommarie di rigetto dell'opposizione, ancorché derivanti

dal contratto di lavoro (cfr. CCC inc. 16.2009.109 del 14 dicembre 2009 e CEF

inc. 14.2007.48 del 9 novembre 2007);

che,

quindi, il sindacato __________ non può validamente rappresentare il lavoratore

in questa sede ricorsuale;

che ad RI

1.

è stata invero concessa la possibilità di

sottoscrivere personalmente il ricorso in modo da ovviare alla carenza di rappresentanza

processuale (cfr. ordinanza del 19 novembre 2009);

che

malgrado l'avvertenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso

di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, RI 1 non ha reagito;

che in

circostanze del genere il ricorso deve essere considerato irricevibile per mancanza

di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 64);

che

in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si rinuncia al prelievo degli oneri processuali;

che

non si giustifica di assegnare ripetibili alla

convenuta in considerazione della stringatezza del suo scritto 27 marzo 2009.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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