16.2009.22
Rigetto per pretese salariali - rappresentanza processuale - non data al sindacato - termine per sanare il vizio
28 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2009.22
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, CCC
Titolo:
Rigetto per pretese salariali - rappresentanza processuale - non data al sindacato - termine per sanare il vizio
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
SINDACATO
art. 64 cpv. 1 CPC-TI
art. 64a CPC-TI
art. 64a cpv. 3 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
Incarto n.
16.2009.22
Lugano
28 dicembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
febbraio 2009 presentato da
(rappresentato dall'PA 1)
contro la sentenza emessa il 2 febbraio 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Airolo nella causa S 1/09 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 12 gennaio 2009 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con sentenza del 13 novembre 2008 il
Pretore del Distretto di Leventina ha obbligato CO 1, titolare dell'omonima
impresa di costruzione, a versare al suo ex dipendente RI 1 fr. 2408.50 lordi
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2007 e fr. 550.– per assegni familiari, così
come fr. 150.– a titolo di ripetibili;
che
RI 1, avendo ricevuto unicamente fr. 2583.75 netti, ha fatto notificare
all'impresa di costruzioni CO 1 il precetto esecutivo n. __________dell'UE di
Leventina per ottenere la rimanenza di fr. 693.75 oltre interessi del 5% dal 2
dicembre 2008;
che,
vista l'opposizione interposta dall'escusso, con istanza del 12 gennaio 2009 RI
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Airolo per ottenere il rigetto
in via definitiva dell'opposizione;
che
all'udienza del 30 gennaio 2009, indetta per il contraddittorio, la convenuta proposto
di respingere l'istanza sostenendo di aver versato al lavoratore tutte le sue
pretese salariali;
che
statuendo il 2 febbraio 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella nota sentenza e rilevato che la convenuta aveva
provato le sue asserzioni mediante documenti, ha respinto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 12 febbraio 2009 RI 1, rappresentato dal sindacato __________, è
insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che
con osservazioni 27 marzo 2009 la convenuta ha proposto
il rigetto del ricorso;
che con ordinanza del 19 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha assegnato ad RI 1 un termine di 10 giorni per sottoscrivere personalmente il ricorso,
con l'avvertenza dell'inammissibilità del ricorso in caso contrario;
che il
ricorrente non ha reagito in alcun modo;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con le osservazioni al ricorso (e non davanti al primo
giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che in
concreto il ricorso è stato presentato dal sindacato __________ per conto di RI
1;
che
secondo l'art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che ancorché
Fatti
il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso
di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di
un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica impugnativa da parte delle
parti (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 142);
che nelle
cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è
riconosciuta a qualsiasi persona in grado di difendere la parte (art. 64a
cpv. 3 CPC; Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag.
1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti nell'albo cantonale
o di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza;
che, per
contro, davanti alle altre istanze giudiziarie, legittimati alla rappresentanza
processuale sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della
professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale
(art. 64 cpv. 1 CPC);
che,
inoltre, nelle cause derivanti da contratto di lavoro, l'art. 64a cpv. 1
lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche a rappresentanti o
impiegati di associazioni professionali o di categoria, ma nei limiti stabiliti
dagli art. 416–418 CPC;
che tale
rappresentanza, invero è però limitata alle controversie di merito tra lavoratore
e datore di lavoro mentre sono escluse le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione;
che quest'interpretazione
restrittiva si impone già dalla lettura del testo della norma poiché, diversamente
da quanto previsto per le controversie in materia di locazione ove la facoltà
di rappresentanza da parte dei rappresentanti di associazioni di categoria è espressamente
estesa anche alle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti (art.
Considerandi
64a cpv. 1 lett. d CPC), per quelle derivanti da contratto di lavoro una
tale estensione non è prevista;
che,
inoltre, la mancata estensione della legittimazione alla rappresentanza processuale
da parte di organizzazioni sindacali ad altre procedure, non sembra costituire
una lacuna legislativa ma piuttosto un silenzio qualificato, dal rapporto della
Commissione della legislazione del 15 marzo 1985 risultando come i relatori,
richiamata anche la procedura in materia di contratto di lavoro, abbiano inteso
“definire in modo chiaro e completo, chi sono le persone oltre all'avvocato
legittimate a rappresentare in giudizio una parte, in quali procedure ed a
quali condizioni” (cfr. verbali del Gran Consiglio 1985, sessione ordinaria
primaverile, vol. 1, pag. 145);
che per
scelta del legislatore, quindi, la legittimazione processuale delle organizzazioni
sindacali è limitata alle controversie tra lavoratore e datore di lavoro e non
anche alle procedure sommarie di rigetto dell'opposizione, ancorché derivanti
dal contratto di lavoro (cfr. CCC inc. 16.2009.109 del 14 dicembre 2009 e CEF
inc. 14.2007.48 del 9 novembre 2007);
che,
quindi, il sindacato __________ non può validamente rappresentare il lavoratore
in questa sede ricorsuale;
che ad RI
1.
è stata invero concessa la possibilità di
sottoscrivere personalmente il ricorso in modo da ovviare alla carenza di rappresentanza
processuale (cfr. ordinanza del 19 novembre 2009);
che
malgrado l'avvertenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso
di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, RI 1 non ha reagito;
che in
circostanze del genere il ricorso deve essere considerato irricevibile per mancanza
di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 64);
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si rinuncia al prelievo degli oneri processuali;
che
non si giustifica di assegnare ripetibili alla
convenuta in considerazione della stringatezza del suo scritto 27 marzo 2009.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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