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Decisione

16.2009.24

Rigetto dell'opposizione - stralcio per adesione al ricorso - acquiescenza equivale a soccombenza

29 gennaio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2 CPC);

che nel

Cantone Ticino, infatti, una dichiarazione di acquiescenza ha già di per sé

forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta la fine del processo

senza l'intervento del giudice (art. 352 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale

federale 4P.215/2002 del 23 aprile 2003, consid. 3.2.1);

che,

nondimeno, in un caso come quello in rassegna, occorre prendere atto altresì

del ritiro dell'istanza, in difetto di che la sentenza del Giudice di pace

passerebbe in giudicato;

che, per

Considerandi

quanto riguarda gli oneri processuali, in caso di desistenza, transazione o

acquiescenza la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e

suddivise, a richiesta di par­te, dal giudice adito (art. 151 CPC);

che

l'acquiescenza va equiparata, in linea di principio e ai fini del giudizio

sulle spese e le ripetibili, a soccombenza (v. RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5);

che

non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo

dovuto all'iniziativa dell'istante (v. anche Rep. 1985 pag. 146 in alto);

che

comunque sia, terminando senza sentenza la tassa di giustizia va equitativamente

ridotta (cfr. art. 21 LTG), così come può essere moderata equitativamente l'indennità

per ripetibili che spetta alla parte vittoriosa (art. 77 cpv. 3 CPC);

che

gli oneri di prima istanza devono essere addebitati alla parte che li ha cagionati;

Dispositivo

Per questi motivi

decreta: I. Si

prende atto dell'adesione ai ricorsi per cassazione e del ritiro dell'istanza.

La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.

II. La

sentenza 17 febbraio 2009 del Giudice di pace supplente del Circolo del Bellinzona

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza promossa CO 1 nei confronti di

RI 1 è respinta.

2.

È ordinata la cancellazione del PE n. dell'UEF di Bellinzona.

3.

L'istanza promossa CO 1 nei confronti di RI 2 è respinta.

4.

La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dalla

parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti RI

2 e RI 1 un'indennità di fr. 50.– ognuno.

III.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

già

anticipati dai ricorrenti, sono posti a carico CO 1, che rifonderà a ciascuno

dei ricorrenti un'indennità di fr. 100.–.

IV. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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