16.2009.24
Rigetto dell'opposizione - stralcio per adesione al ricorso - acquiescenza equivale a soccombenza
29 gennaio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.24
Data decisione, Autorità:
29.01.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - stralcio per adesione al ricorso - acquiescenza equivale a soccombenza
STRALCIO PER ACQUIESCENZA
art. 77 cpv. 3 CPC-TI
art. 151 CPC-TI
art. 320 CPC-TI
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
art. 21 LTG
Incarto n.
16.2009.24
Lugano
29 gennaio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione 26 e
27 febbraio 2009 presentati da
RI 2,
e
RI 1
contro la sentenza emessa il 17 febbraio 2009 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, nella causa inc. 05-09 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 14 gennaio 2009 da
CO 1
(rappresentata da );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nel 2004 RI 2 ha sublocato CO 1 parte dei suoi uffici a __________, locazione
che si è conclusa il 29 ottobre 2008 con la restituzione dell'ente locato;
che il 10
novembre 2008 sul conto della RI 2 è stato accreditato l'importo di fr. 1000.–
versato CO 1 che il 9 gennaio 2009 CO
1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per
ottenere la restituzione di fr. 1000.– oltre accessori rivendicati a titolo di
“errore di accredito non ristornato”;
che vista
l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo, con istanza del 14
gennaio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 e la RI 2 davanti al Giudice di pace del
circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1070.– e gli interessi
di mora del 5 %, così come il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al
menzionato PE;
che all'udienza
del 4 febbraio 2009, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di
respingere l'istanza mentre l'istante ha riconosciuto alla RI 2 l'importo di
fr. 368.20 concernente tre fatture per spese telefoniche;
che
statuendo il 17 febbraio 2009 il Giudice di pace, preso atto dell'ammissione dell'istante
ha obbligato “la parte convenuta…. a pagare la somma di fr. 701.80 che deve
essere versata alla signora __________”, ordinando, a pagamento effettuato, la
cancellazione del PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che con separati
ricorsi per cassazione del 26 e 27 febbraio 2009 la RI 2 e RI 1 sono insorti
contro il giudizio appena citato postulandone l'annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che nelle
sue osservazioni del 18 marzo 2009 CO 1 conclude per l'accoglimento dei due
ricorsi;
in diritto: che
in applicazione dell'art. 320 CPC i due ricorsi possono essere decisi con un'unica
motivazione siccome diretti contro
la stessa sentenza e riferiti allo stesso complesso di fatti (DTF 123 V 214
consid. 1; 122 II 367 consid. 1a);
che, come si è detto, nelle sue osservazioni del 18 marzo 2009
l'istante conclude per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
che tale
dichiarazione unilaterale, con cui la parte aderisce alla pretesa della controparte,
raffigura acquiescenza;
che in
tali circostanze questa Camera non può dunque statuire nel merito, ma deva
prendere atto dell'acquiescenza e stralciare la causa dai ruoli (art. 352 cpv.
Fatti
2 CPC);
che nel
Cantone Ticino, infatti, una dichiarazione di acquiescenza ha già di per sé
forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta la fine del processo
senza l'intervento del giudice (art. 352 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale
federale 4P.215/2002 del 23 aprile 2003, consid. 3.2.1);
che,
nondimeno, in un caso come quello in rassegna, occorre prendere atto altresì
del ritiro dell'istanza, in difetto di che la sentenza del Giudice di pace
passerebbe in giudicato;
che, per
Considerandi
quanto riguarda gli oneri processuali, in caso di desistenza, transazione o
acquiescenza la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e
suddivise, a richiesta di parte, dal giudice adito (art. 151 CPC);
che
l'acquiescenza va equiparata, in linea di principio e ai fini del giudizio
sulle spese e le ripetibili, a soccombenza (v. RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5);
che
non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo
dovuto all'iniziativa dell'istante (v. anche Rep. 1985 pag. 146 in alto);
che
comunque sia, terminando senza sentenza la tassa di giustizia va equitativamente
ridotta (cfr. art. 21 LTG), così come può essere moderata equitativamente l'indennità
per ripetibili che spetta alla parte vittoriosa (art. 77 cpv. 3 CPC);
che
gli oneri di prima istanza devono essere addebitati alla parte che li ha cagionati;
Dispositivo
Per questi motivi
decreta: I. Si
prende atto dell'adesione ai ricorsi per cassazione e del ritiro dell'istanza.
La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.
II. La
sentenza 17 febbraio 2009 del Giudice di pace supplente del Circolo del Bellinzona
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza promossa CO 1 nei confronti di
RI 1 è respinta.
2.
È ordinata la cancellazione del PE n. dell'UEF di Bellinzona.
3.
L'istanza promossa CO 1 nei confronti di RI 2 è respinta.
4.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dalla
parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti RI
2 e RI 1 un'indennità di fr. 50.– ognuno.
III.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
già
anticipati dai ricorrenti, sono posti a carico CO 1, che rifonderà a ciascuno
dei ricorrenti un'indennità di fr. 100.–.
IV. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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