16.2009.27
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11 novembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2009.27
Data decisione, Autorità:
11.11.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - decisione per incasso contributi paritetici - capacità di essere parte - associazione non iscritta a RC - conseguenze della decisione di scioglimento - procedura di liquidazione - liquidazione da parte del consiglio di amministrazione
ASSOCIAZIONE
CAPACITÀ A STARE IN CAUSA
LIQUIDAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SCIOGLIMENTO PER RISOLUZIONE
art. 38 CC
art. 52 cpv. 2 CC
art. 58 CC
art. 76 CC
art. 740 CO
art. 740 cpv. 1 CO
art. 913 CO
art. 913 cpv. 1 CO
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2009.27
Lugano
11 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5
marzo 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 20 febbraio 2009 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2008.2809
(rigetto definitivo dell'opposizione) promossa con istanza 29 ottobre 2009 nei confronti del da
CO 1FC Arbedo
(patrocinata dall'
PA 1 ));
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con decisione di tassazione d'ufficio del 16 novembre 2007 la RI 1 ha condannato
il CO 1 a pagare fr. 5422.90 (fr. 4838.05 oltre fr. 524.85 interessi di mora e
fr. 60.– tasse di diffida) quali contributi paritetici a seguito di riprese per
salari non notificati dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2006;
che con decisione
del 21 gennaio 2008 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto
l'opposizione presentata dall'CO 1;
che la RI
1 ha fatto notificare all'CO 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso
di fr. 4838.05 oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2007 e fr. 584.85 per
interessi di mora e tasse di diffida, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con
istanza del 29 ottobre 2008 la RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo
menzionato;
che all'udienza
del 20 febbraio 2009, indetta per il contraddittorio, la convenuta, unica
comparente, ha proposto di respingere l'istanza facendo valere lo scioglimento
dell'associazione avvenuto il 27 ottobre 2008, donde la decadenza della
personalità giuridica;
che con
sentenza del 20 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
respinto l'istanza con lo scioglimento la convenuta avendo perso la capacità di
essere parte;
che il 5
marzo 2009 la RI 1 è insorta davanti a questa Camera per ottenere, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato
sulla base dell'art. 327 lett. g CPC;
che con
decreto 17 marzo 2009 il presidente di questa Camera ha accordato al ricorso
l'effetto sospensivo al suo ricorso;
che il 3
aprile 2009 l'avvocato __________ ha presentato delle osservazioni in cui
eccepisce la carenza di capacità di M__________ __________, già presidente del
sodalizio, di rappresentare CO 1 e nel merito conclude per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che,
giusta l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
Fatti
i documenti prodotti dalla convenuta per la prima volta in questa sede sono irricevibili,
in sede di ricorso per cassazione la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni essendo esclusa (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che la
capacità di essere parte è un presupposto processuale esaminato d'ufficio dal
giudice (art. 97 cifra 4 CPC; Cocchi/
Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad
art. 38), sicché poco importa se l'istante, non
comparsa all'udienza di contraddittorio, userebbe il ricorso in cassazione per
ovviare alla mancata contestazione dei fatti da lei presentati con il suo allegato
di risposta;
che,
in concreto, il CO 1 è stato costituito il 1° agosto 1966 quale associazione
con lo scopo di promuovere e sviluppare il gioco del calcio, l'amicizia ed il
senso di camerateria tra i giovani (doc. 4 art. 1 e 4);
che
ancorché non sia iscritta nel registro di commercio, l'associazione ha acquisito
la personalità giuridica (art. 52 cpv. 2 CC) e di conseguenza dispone della
capacità processuale (art. 38 CPC);
che
nell'ambito dell'assemblea generale ordinaria del 27 ottobre 2008 con decisione
unanime del comitato è stato deciso lo scioglimento del CO 1 (doc. 2 trattanda
7);
che
l'associazione tuttavia, come le altre persone giuridiche, non perde immediatamente
la sua personalità giuridica con il sorgere della causa dello scioglimento, ma
solo quando non ha più né attivi né obblighi, per cui lo scioglimento è la prima
tappa che porta all'estinzione dell'associazione, ossia l'inizio della fase di
liquidazione (Perrin/Chappuis,
Droit de l'association, 3ª edizione, pag. 224 seg.; Heini/Scherrer, Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3
ad art. 76);
che
l'associazione in questa fase non persegue più il suo scopo originario, bensì
la sua attività si limita all'esecuzione della liquidazione (Heini/Scherrer, op. cit., loc. cit.);
che,
come risulta chiaramente dagli atti (cfr. decisione di tassazione del 16 novembre
2007 doc. B; verbale dell'assemblea generale ordinaria del 27 ottobre 2008 in
cui è stato deciso lo scioglimento dell'associazione, doc. 2 trattanda 4;
lettera dell'avv. __________ alla RI 1, doc. 3) la convenuta deve ancora far
fronte a obblighi, sicché essa si trova tuttora in fase di liquidazione;
che
di conseguenza la convenuta non ha perso la sua personalità giuridica e dispone
tuttora della capacità processuale;
che
la procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica avviene
con le norme stabilite per le società cooperative (art. 58 CC);
che
per l'art. 913 cpv. 1 CO la liquidazione della società (cooperativa) s'opera in
conformità delle disposizioni che valgono per la società anonima, salvo deroghe
estranee alla fattispecie;
che
Considerandi
secondo l'art. 740 cpv. 1 CO la liquidazione spetta al consiglio di amministrazione,
salvo che dallo statuto o da una deliberazione dell'assemblea generale non sia
rimessa ad altre persone;
che
tale disposizione consacra una presunzione legale secondo cui il consiglio di
amministrazione assume la funzione di liquidatore (Rayroux, Commentaire Romand, Code des obligations II, Basilea
2008, n. 2 e 6 ad art. 740);
che
in concreto, né lo statuto dell'associazione prevede il nominativo del
liquidatore (doc. 4), né all'assemblea del 27 ottobre 2008 si è proceduto alla
designazione di un liquidatore (doc. 2);
che,
quindi, i membri della direzione dell'associazione diventano automaticamente
liquidatori al momento dello scioglimento (cfr. Amstutz/
Wiprächtiger, Commentaire Romand, Code des obligations II, op. cit., n.
9.
ad art. 913);
che
in tali circostanze il comitato dell'associazione, di cui M__________ __________
era il presidente, continua a rappresentare l'associazione medesima;
che
in tal senso l'eccezione di carenza di capacità di rappresentanza da parte del
presidente dell'associazione deve essere respinta;
che,
quindi, respingendo l'istanza in difetto della capacità di parte il Pretore è
incorso in manifesto arbitrio;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D.
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che
questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la
fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle
proponibili in base all'art. 81 LEF;
che oltre
le sentenze, entro il territorio cantonale, anche le decisioni di autorità amministrative
cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le
imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive, permettono
di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF;
A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 103 ad art. 80);
che
la decisione di tassazione d'ufficio del 16 novembre 2007 della RI 1, confermata
dalla decisione su opposizione del 21 gennaio 2008 dell'Istituto delle
assicurazioni sociali, munita dell'attestato di passaggio in giudicato posto dalla
Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni, costituisce valido
titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 3
LEF per fr. 5422.90 oltre interessi al 5% su fr. 4838.05 dal 17 novembre 2007;
che,
visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il
conseguente accoglimento dell'istanza;
che gli
oneri processuali dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma vista la precaria situazione finanziaria dell'CO 1 si giustifica
– eccezionalmente – di rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non si
giustifica neppure di assegnare ripetibili all'ente pubblico avendo questi
agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF
per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 20 febbraio 2009
del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
1. L'istanza 29 ottobre della RI 1,
Bellinzona, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta dal CO 1 al PE
n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 5422.90
oltre interessi al 5% su fr. 4838.05 dal 17 novembre 2007.
2.
La tassa di giustizia di fr. 80.– da anticipare dall'istante è posta a carico
della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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