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Decisione

16.2009.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 novembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti prodotti dalla convenuta per la prima volta in questa sede sono irricevibili,

in sede di ricorso per cassazione la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni essendo esclusa (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che la

capacità di essere parte è un presupposto processuale esaminato d'ufficio dal

giudice (art. 97 cifra 4 CPC; Cocchi/

Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad

art. 38), sicché poco importa se l'istante, non

comparsa all'udienza di contraddittorio, userebbe il ricorso in cassazione per

ovviare alla mancata contestazione dei fatti da lei presentati con il suo allegato

di risposta;

che,

in concreto, il CO 1 è stato costituito il 1° agosto 1966 quale associazione

con lo scopo di promuovere e sviluppare il gioco del calcio, l'amicizia ed il

senso di camerateria tra i giovani (doc. 4 art. 1 e 4);

che

ancorché non sia iscritta nel registro di commercio, l'associazione ha acquisito

la personalità giuridica (art. 52 cpv. 2 CC) e di conseguenza dispone della

capacità processuale (art. 38 CPC);

che

nell'ambito dell'assemblea generale ordinaria del 27 ottobre 2008 con decisione

unanime del comitato è stato deciso lo scioglimento del CO 1 (doc. 2 trattanda

7);

che

l'associazione tuttavia, come le altre persone giuridiche, non perde immediatamente

la sua personalità giuridica con il sorgere della causa dello scioglimento, ma

solo quando non ha più né attivi né obblighi, per cui lo scioglimento è la prima

tappa che porta all'estinzione dell'associazione, ossia l'inizio della fase di

liquidazione (Perrin/Chappuis,

Droit de l'association, 3ª edizione, pag. 224 seg.; Heini/Scherrer, Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3

ad art. 76);

che

l'associazione in questa fase non persegue più il suo scopo originario, bensì

la sua attività si limita all'esecuzione della liquidazione (Heini/Scherrer, op. cit., loc. cit.);

che,

come risulta chiaramente dagli atti (cfr. decisione di tassazione del 16 novembre

2007 doc. B; verbale dell'assemblea generale ordinaria del 27 ottobre 2008 in

cui è stato deciso lo scioglimento dell'associazione, doc. 2 trattanda 4;

lettera dell'avv. __________ alla RI 1, doc. 3) la convenuta deve ancora far

fronte a obblighi, sicché essa si trova tuttora in fase di liquidazione;

che

di conseguenza la convenuta non ha perso la sua personalità giuridica e dispone

tuttora della capacità processuale;

che

la procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica avviene

con le norme stabilite per le società cooperative (art. 58 CC);

che

per l'art. 913 cpv. 1 CO la liquidazione della società (cooperativa) s'opera in

conformità delle disposizioni che valgono per la società anonima, salvo deroghe

estranee alla fattispecie;

che

Considerandi

secondo l'art. 740 cpv. 1 CO la liquidazione spetta al consiglio di amministrazione,

salvo che dallo statuto o da una deliberazione dell'assemblea generale non sia

rimessa ad altre persone;

che

tale disposizione consacra una presunzione legale secondo cui il consiglio di

amministrazione assume la funzione di liquidatore (Rayroux, Commentaire Romand, Code des obligations II, Basilea

2008, n. 2 e 6 ad art. 740);

che

in concreto, né lo statuto dell'associazione prevede il nominativo del

liquidatore (doc. 4), né all'assemblea del 27 ottobre 2008 si è proceduto alla

designazione di un liquidatore (doc. 2);

che,

quindi, i membri della direzione dell'associazione diventano automaticamente

liquidatori al momento dello scioglimento (cfr. Amstutz/

Wiprächtiger, Commentaire Romand, Code des obligations II, op. cit., n.

9.

ad art. 913);

che

in tali circostanze il comitato dell'associazione, di cui M__________ __________

era il presidente, continua a rappresentare l'associazione medesima;

che

in tal senso l'eccezione di carenza di capacità di rappresentanza da parte del

presidente dell'associazione deve essere respinta;

che,

quindi, respingendo l'istanza in difetto della capacità di parte il Pretore è

incorso in manifesto arbitrio;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i

requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo

ai sensi dell'art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D.

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

che

questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto

e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la

fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle

proponibili in base all'art. 81 LEF;

che oltre

le sentenze, entro il territorio cantonale, anche le decisioni di autorità amministrative

cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le

imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive, permettono

di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF;

A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 103 ad art. 80);

che

la decisione di tassazione d'ufficio del 16 novembre 2007 della RI 1, confermata

dalla decisione su opposizione del 21 gennaio 2008 dell'Istituto delle

assicurazioni sociali, munita dell'attestato di passaggio in giudicato posto dalla

Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni, costituisce valido

titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 3

LEF per fr. 5422.90 oltre interessi al 5% su fr. 4838.05 dal 17 novembre 2007;

che,

visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il

conseguente accoglimento dell'istanza;

che gli

oneri processuali dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma vista la precaria situazione finanziaria dell'CO 1 si giustifica

– eccezionalmente – di rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);

che non si

giustifica neppure di assegnare ripetibili all'ente pubblico avendo questi

agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF

per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF,

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 20 febbraio 2009

del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal

seguente giudicato:

1. L'istanza 29 ottobre della RI 1,

Bellinzona, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta dal CO 1 al PE

n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 5422.90

oltre interessi al 5% su fr. 4838.05 dal 17 novembre 2007.

2.

La tassa di giustizia di fr. 80.– da anticipare dall'istante è posta a carico

della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

II. Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

III. Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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