16.2009.33
Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - esecutività nota alla Camera - identità creditore - rigetto chiesto da titolare cessione di credito
7 aprile 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2009.33
Data decisione, Autorità:
07.04.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - esecutività nota alla Camera - identità creditore - rigetto chiesto da titolare cessione di credito
3 IDENTITÀ
ESECUTIVITÀ
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 164 CO
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2009.33
Lugano
7 aprile 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20
marzo 2009 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1 )
contro la sentenza emessa il 10 marzo 2009 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2008.2975 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 13 novembre 2008 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 29 luglio 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
ha accolto un'istanza della __________ Sagl di __________, patrocinata
dall'avvocato CO 1, volta a ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani o imprenditori a carico della particella n. __________
RFD di __________ appartenente a K__________ __________ e RI 1, ponendo gli
oneri processuali di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dall'istante, a
carico dei convenuti tenuti a rifondere, in solido, alla controparte
fr. 1800.– per ripetibili;
che con
istanza 13 novembre 2008 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio
notificatole per l'incasso di fr. 2800.–;
che a
valere quale titolo esecutivo l'istante oltre alla citata sentenza 29 luglio
2008 ha prodotto una cessione di credito sottoscritta il 27 agosto 2008 dalla __________
Sagl a favore del proprio legale;
che
all'udienza del 10 marzo 2009, indetta per il contraddittorio, l'istante si è
riconfermato nella sua domanda mentre la convenuta non è comparsa ed è rimasta
preclusa;
che
statuendo quello stesso giorno il Pretore, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;
che con ricorso
per cassazione del 20 marzo 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC;
che la
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente attribuito alla sentenza
29 luglio 2008 la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di
un'attestazione di passaggio in giudicato e la mancata identità tra il
procedente e il cedente dell'importo posto in esecuzione;
che il ricorso
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il
giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli
riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, SchKG 1, 1998, n. 115 ad art.
80 LEF);
che
per assurgere a valido titolo esecutivo, la decisione deve aver
assunto carattere definitivo, questione che deve essere esaminata d'ufficio dal
giudice indipendentemente da una sua contestazione da parte del convenuto (D. Staehelin, n. 9
ad art. 80 LEF);
che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,
ovvero dall'assenza di una sua impugnazione nei termini
stabiliti, circostanza questa che non deve necessariamente risultare da
un'attestazione sul titolo ma può essere dedotta anche da altre circostanze,
quale la mancata contestazione del suo passaggio in giudicato da parte della convenuta
o dalla decorrenza di un lungo lasso di tempo dalla sua emanazione (D. Staehelin, op. cit., n. 7, 9 e 55 ad
art. 80 LEF);
che agli atti, invero, manca un’attestazione del passaggio in giudicato,
nondimeno è nota al presidente di questa Camera la
mancata impugnazione della sentenza 29 luglio 2008 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, davanti
alla prima Camera civile di cui è vicepresidente;
che, del
resto, nemmeno la ricorrente pretende il contrario;
che oltre al carattere
esecutivo del titolo il giudice del rigetto deve accertare
anche l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso,
e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo
Considerandi
(D. Staehelin, op. cit.,
n. 50 ad art. 84 LEF);
che se di
principio legittimata a chiedere il rigetto dell'opposizione è unicamente la
persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l'opposition, 1980, § 17), tale legittimazione compete anche alla persona diventatane
titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO);
che la
questione di sapere come il giudice del rigetto definitivo debba determinarsi
in mancanza di identità tra creditore ed escutente nel caso di cessione del
credito posto in esecuzione o di successione a titolo universale è controversa (per
tutti: D. Staehelin, op. cit., n.
35.
ad art. 80);
che, nondimeno,
la scelta del primo giudice di fondarsi su una dottrina, peraltro
maggioritaria, secondo la quale il rigetto definitivo dell'opposizione va
concesso qualora il procedente provi con documenti la cessione del credito dopo
l'emanazione del titolo esecutivo (cfr. anche CEF sentenza inc. 14.__________
del 23 maggio 2002, consid. 3 con vari riferimenti), non può essere considerata
arbitraria;
che viste
queste premesse, avendo l'istante prodotto una cessione scritta a comprova
della titolarità del credito da questi posto in esecuzione (doc. B), egli era
sicuramente legittimato a proporre la domanda di rigetto definitivo
dell'opposizione qui in discussione;
che
pertanto il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere
respinto;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.
1.
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili all'istante, al quale il ricorso non è stato
notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 100.– sono posti a carico della ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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