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Decisione

16.2009.33

Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - esecutività nota alla Camera - identità creditore - rigetto chiesto da titolare cessione di credito

7 aprile 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il

giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante

possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli

riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, SchKG 1, 1998, n. 115 ad art.

80 LEF);

che

per assurgere a valido titolo esecutivo, la decisione deve aver

assunto carattere definitivo, questione che deve essere esaminata d'ufficio dal

giudice indipendentemente da una sua contestazione da parte del convenuto (D. Staehelin, n. 9

ad art. 80 LEF);

che

l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,

ovvero dall'assenza di una sua impugnazione nei termini

stabiliti, circostanza questa che non deve necessariamente risultare da

un'attestazione sul titolo ma può essere dedotta anche da altre circostanze,

quale la mancata contestazione del suo passaggio in giudicato da parte della convenuta

o dalla decorrenza di un lungo lasso di tempo dalla sua emanazione (D. Staehelin, op. cit., n. 7, 9 e 55 ad

art. 80 LEF);

che agli atti, invero, manca un’attestazione del passaggio in giudicato,

nondimeno è nota al presidente di questa Camera la

mancata impugnazione della sentenza 29 luglio 2008 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, davanti

alla prima Camera civile di cui è vicepresidente;

che, del

resto, nemmeno la ricorrente pretende il contrario;

che oltre al carattere

esecutivo del titolo il giudice del rigetto deve accertare

anche l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso,

e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo

Considerandi

(D. Staehelin, op. cit.,

n. 50 ad art. 84 LEF);

che se di

principio legittimata a chiedere il rigetto dell'opposizione è unicamente la

persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, La mainlevée

de l'opposition, 1980, § 17), tale legittimazione compete anche alla persona diventatane

titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO);

che la

questione di sapere come il giudice del rigetto definitivo debba determinarsi

in mancanza di identità tra creditore ed escutente nel caso di cessione del

credito posto in esecuzione o di successione a titolo universale è controversa (per

tutti: D. Staehelin, op. cit., n.

35.

ad art. 80);

che, nondimeno,

la scelta del primo giudice di fondarsi su una dottrina, peraltro

maggioritaria, secondo la quale il rigetto definitivo dell'opposizione va

concesso qualora il procedente provi con documenti la cessione del credito dopo

l'emanazione del titolo esecutivo (cfr. anche CEF sentenza inc. 14.__________

del 23 maggio 2002, consid. 3 con vari riferimenti), non può essere considerata

arbitraria;

che viste

queste premesse, avendo l'istante prodotto una cessione scritta a comprova

della titolarità del credito da questi posto in esecuzione (doc. B), egli era

sicuramente legittimato a proporre la domanda di rigetto definitivo

dell'opposizione qui in discussione;

che

pertanto il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere

respinto;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.

1.

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare ripetibili all'istante, al quale il ricorso non è stato

notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 100.– sono posti a carico della ricorrente.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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