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Decisione

16.2009.36

Contratto di compravendita - difetti - diritti del compratore - azione redibitoria o estimatoria - carattere non vincolante della scelta - risoluzione del contratto improponibile in caso di distruzion

22 marzo 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Con istanza del 12 dicembre 2008 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la restituzione di fr. 2900.–,

corrispondente al minor valore della cosa. All'udienza del 12 febbraio 2009, indetta

per la discussione, l'istante si è riconfermato nella sua domanda mentre il convenuto,

assente, si è lasciato precludere.

C. Statuendo il 10 marzo 2009 il Pretore, accertata l'improponibilità

dell'azione redibitoria avendo l'acquirente distrutto il veicolo ed esclusa la

possibilità per l'istante di prevalersi dell'azione estimatoria sia perché

vincolato alla scelta precedentemente effettuata, ovvero la risoluzione della

vendita, sia perché non aveva provato il minor valore della cosa, ha respinto l'istanza.

D. Con

ricorso per cassazione del 2 aprile 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

applicato il diritto sostanziale. Con scritto 6 maggio 2009 il convenuto ha chiesto

la conferma del giudizio impugnato.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

2.

Il

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver respinto l'istanza non riconoscendogli

la possibilità di introdurre un'azione estimatoria anziché un'azione

redibitoria, diritto d'opzione riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza e

per il quale, in considerazione dei gravi difetti presenti nel veicolo, si

giustifica il risarcimento del minor valore della cosa pari al prezzo pagato. Sennonché

il Pretore, ancorché in modo succinto, ha respinto la pretesa dell'istante non

solo perché non ha ritenuto adempiuti i presupposti dell'azione estimatoria ma anche

perché non ha ammesso quelli dell'azione redibitoria.

a) Secondo

l'art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore tanto delle

qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente,

tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso

cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze

gli siano o meno note. In concreto non è in discussione la presenza di difetti

nel veicolo venduto dal convenuto né la loro notifica tempestiva, controverso è

sapere se la conclusione del Pretore secondo cui l'acquirente non ha diritto al

minor valore della cosa per non avere lo stesso dimostrato l'ammontare della

minusvalenza sia arbitrario.

b) Ora,

se la cosa venduta presenta dei difetti, il compratore può optare tra l'azione

redibitoria, e chiedere la risoluzione della vendita, o l'azione estimatoria e

reclamare il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 cpv. 1 CO). Nella

fattispecie, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità

riconosciuta al compratore di modificare la sua scelta circa le menzionate

opzioni (ius variandi), va innanzi tutto rilevato che la risoluzione del

contratto comporta la reciproca restituzione delle prestazioni delle parti, ciò

che in concreto è improponibile avendo l'acquirente distrutto il veicolo (art.

207.

cpv. 3 CO; Honsell in: Basler

Kommentar, 4ª edizione, n. 2 ad art. 207 CO; Keller/Siehr,

Kaufrecht, 3ª edizione, pag. 87 e 99; Tercier/

Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, §13 n. 843).

c) Per

quanto attiene all'azione estimatoria con la quale il compratore può chiedere

la riduzione del prezzo, questa è data solo se il difetto comporta un minor

valore della cosa al momento della vendita (Maissen,

Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen, 1999, pag. 93),

ovvero se esiste una differenza tra il valore oggettivo della stessa senza difetto

e il suo valore oggettivo con il difetto. In questo senso il minor valore è un

concetto oggettivo, indipendente dal prezzo di vendita, che può anche essere

inferiore al valore della cosa difettata (Thévenoz/Werro,

Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 16 ad art. 205 CO; Giger in: Berner Kommentar, n. 23 ad

art. 205 CO), e si determina in applicazione del metodo relativo, secondo cui lo

stesso viene stabilito riducendo il prezzo di vendita proporzionalmente alla

differenza esistente tra il valore oggettivo della cosa senza difetti e il suo

valore oggettivo con i difetti (Giger,

op. cit., n. 17 seg. ad art. 205 CO;

Tercier/ Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., §13 n.

876; Rep. 1982 pag. 392).

d) Sennonché,

in concreto l'istante non solo non ha fornito nessuna indicazione in merito al minor

valore del veicolo essendosi limitato a sostenere che lo stesso era

“inutilizzabile” (cfr. istanza pag. 4 ad 4), ma la sua domanda, intesa alla

restituzione dell'intero prezzo pagato, non sarebbe in ogni caso proponibile

così come concluso senza arbitrio dal Pretore. L'art. 205 cpv. 3 CO esclude infatti

la possibilità di far valere il minor valore della cosa quando questo

corrisponde al prezzo pagato, rinviando in questo caso alla sola azione redibitoria,

pure improponibile nel caso concreto (Honsell,

op. cit., n. 10 ad art. 205 CO; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,

op. cit., §13 n. 871; Venturi, in Commentaire romand du Code des Obligations I, op. cit., n. 17

ad art. 205 CO). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, in particolare non quello del'errata applicazione del diritto sostanziale

da parte del primo giudice, deve essere respinto.

3.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili di questa sede al

convenuto, la redazione delle osservazioni 6 maggio 2009 non avendo comportato

apprezzabili spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 370.-

b)

spese fr. 50.-

fr. 420.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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