16.2009.36
Contratto di compravendita - difetti - diritti del compratore - azione redibitoria o estimatoria - carattere non vincolante della scelta - risoluzione del contratto improponibile in caso di distruzion
22 marzo 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2009.36
Data decisione, Autorità:
22.03.2010, CCC
Titolo:
Contratto di compravendita - difetti - diritti del compratore - azione redibitoria o estimatoria - carattere non vincolante della scelta - risoluzione del contratto improponibile in caso di distruzione dell'oggetto - minor valore della cosa - onere della prova
DIFETTI
MINORE VALORE
art. 197 CO
art. 205 CO
art. 207 CO
Incarto n.
16.2009.36
Lugano
22 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2
aprile 2009 presentato da
RI 1 (SG)
(patrocinato dall'
PA 1)
contro la sentenza emessa il 10 marzo 2009 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2008.297 (contratto
di compravendita) promossa con istanza 12 dicembre 2008 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
14 dicembre 2007 RI 1, in risposta a un annuncio apparso su una rivista di
lingua tedesca, ha acquistato da CO 1 un veicolo d'occasione, Subaru Justy
1.2/4WD al prezzo di fr. 2900.–. Il 4 febbraio 2008, una volta effettuato il
versamento della somma pattuita, il veicolo è stato consegnato all'acquirente
il quale ne ha immediatamente verificato lo stato, accorgendosi che la vettura
non solo non presentava le caratteristiche garantite, ma non era nemmeno
funzionante. Il 7 febbraio 2008 il compratore ha comunicato al venditore la
rinuncia all'acquisto chiedendogli di riprendersi il veicolo e di restituirgli
fr. 2900.–. Preso atto che CO 1 rifiutava di dare seguito alle sue richieste,
RI 1 ha proceduto alla rottamazione del veicolo.
Fatti
B.
Con istanza del 12 dicembre 2008 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la restituzione di fr. 2900.–,
corrispondente al minor valore della cosa. All'udienza del 12 febbraio 2009, indetta
per la discussione, l'istante si è riconfermato nella sua domanda mentre il convenuto,
assente, si è lasciato precludere.
C. Statuendo il 10 marzo 2009 il Pretore, accertata l'improponibilità
dell'azione redibitoria avendo l'acquirente distrutto il veicolo ed esclusa la
possibilità per l'istante di prevalersi dell'azione estimatoria sia perché
vincolato alla scelta precedentemente effettuata, ovvero la risoluzione della
vendita, sia perché non aveva provato il minor valore della cosa, ha respinto l'istanza.
D. Con
ricorso per cassazione del 2 aprile 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale. Con scritto 6 maggio 2009 il convenuto ha chiesto
la conferma del giudizio impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
2.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver respinto l'istanza non riconoscendogli
la possibilità di introdurre un'azione estimatoria anziché un'azione
redibitoria, diritto d'opzione riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza e
per il quale, in considerazione dei gravi difetti presenti nel veicolo, si
giustifica il risarcimento del minor valore della cosa pari al prezzo pagato. Sennonché
il Pretore, ancorché in modo succinto, ha respinto la pretesa dell'istante non
solo perché non ha ritenuto adempiuti i presupposti dell'azione estimatoria ma anche
perché non ha ammesso quelli dell'azione redibitoria.
a) Secondo
l'art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore tanto delle
qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente,
tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso
cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze
gli siano o meno note. In concreto non è in discussione la presenza di difetti
nel veicolo venduto dal convenuto né la loro notifica tempestiva, controverso è
sapere se la conclusione del Pretore secondo cui l'acquirente non ha diritto al
minor valore della cosa per non avere lo stesso dimostrato l'ammontare della
minusvalenza sia arbitrario.
b) Ora,
se la cosa venduta presenta dei difetti, il compratore può optare tra l'azione
redibitoria, e chiedere la risoluzione della vendita, o l'azione estimatoria e
reclamare il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 cpv. 1 CO). Nella
fattispecie, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità
riconosciuta al compratore di modificare la sua scelta circa le menzionate
opzioni (ius variandi), va innanzi tutto rilevato che la risoluzione del
contratto comporta la reciproca restituzione delle prestazioni delle parti, ciò
che in concreto è improponibile avendo l'acquirente distrutto il veicolo (art.
207.
cpv. 3 CO; Honsell in: Basler
Kommentar, 4ª edizione, n. 2 ad art. 207 CO; Keller/Siehr,
Kaufrecht, 3ª edizione, pag. 87 e 99; Tercier/
Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, §13 n. 843).
c) Per
quanto attiene all'azione estimatoria con la quale il compratore può chiedere
la riduzione del prezzo, questa è data solo se il difetto comporta un minor
valore della cosa al momento della vendita (Maissen,
Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen, 1999, pag. 93),
ovvero se esiste una differenza tra il valore oggettivo della stessa senza difetto
e il suo valore oggettivo con il difetto. In questo senso il minor valore è un
concetto oggettivo, indipendente dal prezzo di vendita, che può anche essere
inferiore al valore della cosa difettata (Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 16 ad art. 205 CO; Giger in: Berner Kommentar, n. 23 ad
art. 205 CO), e si determina in applicazione del metodo relativo, secondo cui lo
stesso viene stabilito riducendo il prezzo di vendita proporzionalmente alla
differenza esistente tra il valore oggettivo della cosa senza difetti e il suo
valore oggettivo con i difetti (Giger,
op. cit., n. 17 seg. ad art. 205 CO;
Tercier/ Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., §13 n.
876; Rep. 1982 pag. 392).
d) Sennonché,
in concreto l'istante non solo non ha fornito nessuna indicazione in merito al minor
valore del veicolo essendosi limitato a sostenere che lo stesso era
“inutilizzabile” (cfr. istanza pag. 4 ad 4), ma la sua domanda, intesa alla
restituzione dell'intero prezzo pagato, non sarebbe in ogni caso proponibile
così come concluso senza arbitrio dal Pretore. L'art. 205 cpv. 3 CO esclude infatti
la possibilità di far valere il minor valore della cosa quando questo
corrisponde al prezzo pagato, rinviando in questo caso alla sola azione redibitoria,
pure improponibile nel caso concreto (Honsell,
op. cit., n. 10 ad art. 205 CO; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,
op. cit., §13 n. 871; Venturi, in Commentaire romand du Code des Obligations I, op. cit., n. 17
ad art. 205 CO). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, in particolare non quello del'errata applicazione del diritto sostanziale
da parte del primo giudice, deve essere respinto.
3.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili di questa sede al
convenuto, la redazione delle osservazioni 6 maggio 2009 non avendo comportato
apprezzabili spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 370.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 420.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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