Lexipedia

Decisione

16.2009.38

Contratto d'appalto - mercede fissa - prezzo a corpo o unitario - difetto dell'opera - ricusa dell'opera - onere della prova del carattere inservibile - esigibilità della mercede

22 dicembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 12 novembre 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto

di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2514.95 così come il rigetto dell'opposizione interposta

dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona. All'udienza

del 19 febbraio 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza. Statuendo con sentenza del 16 marzo 2009 il Pretore ha

respinto l'istanza.

C. Con

ricorso per cassazione del 6 aprile 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2009 CO 1 conclude per

il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135

V 4 consid. 1.3).

2.

Il

Pretore, premesso che il contratto d'appalto a prezzo fisso è composto di due categorie,

quello a corpo e quello unitario, ha accertato che l'istante non aveva comunicato

alla committente la modifica delle circostanze, ovvero le modifiche imposte dal

Comune di __________. Egli ha poi rimproverato all'istante di non essersi informata

presso l'autorità comunale delle condizioni pianificatorie e del tracciato

delle canalizzazioni, tanto più che i piani sui quali essa si è fondata erano

superati e due tubazioni erano già esistenti al momento dell'allestimento del

preventivo. Donde, per il primo giudice, la mancanza dei requisiti per l'auspicato

aumento della mercede. Egli ha altresì appurato che l'appaltatore non avesse adempiuto

scrupolosamente l'opera ciò che escludeva un aumento della mercede anche ove

questa fosse contrattualmente prevista come unitaria. Il Pretore ha infine rilevato

che “dandosi opera completamente diversa da quella pattuita, invano si

cercherebbe nel fascicolo processuale un qualsivoglia elemento probatorio che

consenta di desumere la benché minima utilità dell'opera per la committente”

donde l'integrale reiezione dell'istanza.

3.

La

ricorrente censura quest'ultima argomentazione sostenendo che il Pretore non ha

spiegato per quale ragione l'opera “sarebbe completamente diversa da quella pattuita”

e per quale ragione la stessa sarebbe senza utilità alcuna per la committente,

ciò costituisce una carenza di motivazione che configura una violazione

del diritto di essere sentito. Essa sostiene che quand'anche la sentenza fosse sufficientemente

motivata, il Pretore, pur avendo accertato l'avvenuta esecuzione effettiva dell'opera,

a torto l'ha ritenuta completamente diversa. In effetti l'opera eseguita,

segnatamente il percorso della canalizzazione e il punto d'entrata nel fondo

della convenuta è identica – eccezion fatta per il punto esatto di

allacciamento alla rete fognaria comunale, che però non riguarda la convenuta –

a quanto originariamente pattuito nel preventivo. In tal caso la convenuta deve

pertanto corrisponderle quanto originariamente pattuito, ciò a maggior ragione poiché

il prezzo per l'opera preventivata, integralmente eseguita, corrisponde a

quello di mercato ed è corretto, come è risultato dalla perizia.

a) Per

l'art. 368 cpv. 1 CO se l'opera è così difettosa o difforme dal

contratto, che riesca inservibile per il committente, o che non si possa

equamente pretenderne dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e

chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei

danni. Il contratto è in tal caso rescisso (Chaix, Commentaire romand, n. 23 segg. ad

art. 368 CO). Presupposto per far valere i propri diritti è l'esistenza di un

difetto, ovvero di un'opera non conforme alle pattuizioni intervenute tra le

parti, o alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo

1999, n. 1356 segg. e 1406 segg.), difetto che spetta a quest'ultimo provare (Gauch, op. cit. n. 1507).

b) In

concreto, nella sua opposizione del 1° luglio 2008 ai quesiti peritali la convenuta

ha riconosciuto che i lavori elencati sul preventivo del 12 gennaio 2006 (doc.

B) e sul conteggio del 9 febbraio 2009 (doc. D) erano stati effettivamente

realizzati. D'altro canto confrontando il conteggio del 9 febbraio 2009 (doc.

D) con il preventivo del 12 gennaio 2006 (doc. B) non si scorge alcuna

sostanziale differenza tra le opere da realizzare e quelle realizzate. Non

consta, né è preteso, che le canalizzazioni come tali siano difettose.

c) La

convenuta ha invero preteso che l'opera eseguita non le serve poiché in seguito

alla costruzione di un muro di cinta sul confine tra la sua proprietà (particella

n. 1388) e quella appartenente a __________ (particella n. 1043) l'allacciamento

alla canalizzazione pubblica non può più avvenire attraverso quest'ultimo fondo.

Ora, che per collegare le proprie infrastrutture alla rete pubblica l'interessata

abbia ottenuto il permesso di attraverso la particella n.1042 è vero (doc. 4).

Sennonché la costruzione del muro di cinta è successiva all'esigibilità della

mercede (art. 372 CO) e comunque sia non può essere addebitata all'istante, che

non si è occupata della questione, l’edificazione del muro essendo stata direttamente

commissionata dal vicino (deposizione __________ del 23 giugno 2008, verbali

pag. 2). Non si può quindi ritenere che l'inutilizzabilità dell'opera fornita

dall’istante sia da ricondurre a un difetto della stessa. In circostanze siffatte

la convenuta non ha fornito alcuna prova in merito al carattere inservibile dell'opera

eseguita, rispettivamente alla presenza di un difetto di una gravità tale da

giustificarne la ricusa. Ne segue che, sotto questo profilo, la sentenza del

primo giudice è arbitraria. Quanto alla mercede supplementare, la ricorrente si

limita a rivendicarla ma non si confronta minimamente con le argomentazioni del

Pretore, che anzi la ricorrente dichiara espressamente non essere “oggetto del

presente ricorso” (cfr. ricorso pag. 3 punto 3).

4.

Accogliendo

parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il

conseguente parziale accoglimento dell'istanza, limitatamente a fr. 1431. – oltre

interessi al 5% dal 3 agosto 2007 (cfr. scritto del 2 luglio dello Studio

legale __________, doc. H).

5.

Gli

oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La

convenuta, maggiormente soccombente, verserà all'istante un'adeguata indennità

per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è parzialmente accolto, la sentenza 16 marzo 2009 del Pretore

del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta. CO 1 è condannata

a versare ad RI 1 l'importo di fr. 1431.– oltre interessi al 5% dal 3 agosto

2007.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr.

900.–, da anticipare dall'istante, sono poste per 2/5 a carico di quest'ultima

e per 3/5 a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 360.– per

ripetibili ridotte.

II. Gli oneri del

presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 370.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

420.–

sono

posti per due quinti a carico della ricorrente e per tre quinti a carico di CO

1, la quale rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster