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Decisione

16.2009.43

Contratto per vendita prodotti e trattamenti dimagranti - contratto sottoscritto presso la venditrice - diritto di revoca - contenuto verbale - verbale incompleto

24 novembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

2. La

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver riportato nel verbale di udienza

del 6 marzo 2009 solo quanto da lei riferito in merito alla sua difficile situazione

finanziaria, tralasciando di verbalizzare le sue contestazioni sulla validità

del contratto e l'avvenuta tempestiva rescissione del medesimo. La doglianza non

può essere ammessa già per il fatto che la convenuta ha sottoscritto il verbale

6 marzo 2009 – che peraltro si chiude con la dicitura “non avendo altro da

aggiungere” – senza nulla eccepire in merito al suo contenuto. E a tale contenuto

questa Camera deve attenersi non competendole l'esame della fedefacenza dei verbali

(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 119). Stessero così le cose, il ricorso andrebbe dichiarato

irricevibile, la ricorrente non potendo esporre per la prima volta in questa

sede le contestazioni sulla validità del contratto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

3. a) Per

il resto, a prescindere dal contenuto del verbale e del fatto di sapere se la

convenuta abbia proposto o no la produzione della sua lettera 16 luglio 2008, con

cui pretende avere disdetto il contratto prevalendosi del diritto di revoca previsto

dall'art. 40e CO ed eccepito la nullità delle stesso poiché privo di quest'indicazione,

la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta non avrebbe

“sollevato nessuna eccezione atta a infirmare la sua relazione di debito verso

l'istante”, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

b) Sostiene

la ricorrente che al contratto sottoscritto l'11 aprile 2008 con la CO 1 si applicano

le norme sul diritto di revoca previste dall'art. 40a segg. CO. Ora il diritto

di revoca concesso al consumatore vale per i contratti a domicilio, le escursioni

pubblicitarie, le manifestazioni di vendita e altre manifestazioni in cui il

consumatore è sovente sommerso di offerte di contratti oppure esposto a una

determinata pressione psicologica (cfr. art. 40b CO; Gonzenbach in: Basler Kommentar, OR I,

Considerandi

4ª edizione, n. 2 ad art. 40a

CO e n. 4 segg. ad art. 40b CO). Scopo del medesimo è quello di proteggere

il consumatore dalla conclusione imponderata di contratti soprattutto quando

viene colto di sorpresa o subisce l'effetto di altri mezzi sleali (Messaggio in

FF 1986 II pag. 254 e segg.). Incombe a chi invoca tale diritto dimostrare i presupposti

della norma (Gonzenbach, op.

cit., n. 11 alle note introduttive agli art. 40a–40f CO).

c) Nella

fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il contratto non è

nullo per mancata indicazione del diritto di revoca. In tali casi, la validità

del contratto non è inficiata ma il termine per esercitare il diritto di revoca

non decorre (Studer in:

Commentaire Romand, Code des Obligations, n. 14 ad art. 40d CO).

Inoltre, per stessa ammissione della convenuta, il contratto che la vincola alla

controparte è stato sottoscritto nei locali di quest'ultima. Di per sé questa

circostanza non esclude l'applicazione dell'art. 40b CO (Studer, op. cit., n. 12 ad art. 40b

CO), ma si deve ritenere che la convenuta, essendosi recata di sua

spontanea volontà, abbia avuto il tempo necessario per riflettere sull'opportunità

o meno di recarsi dall'istante potendo e dovendo in buona fede prevedere l'eventualità

dell'offerta di conclusione di un contratto. Il fatto che la stessa sia stata

sollecitata telefonicamente a recarsi dalla convenuta, foss'anche con la promessa

di un trattamento gratuito, non significa ancora che questa sia stata colta di

sorpresa, ciò che di per sé già rende inapplicabili le norme sul diritto di

revoca (FF 1986 II pag. 254). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quel che è

delle ripetibili, l'istante avrebbe diritto a

un'indennità

ridotta ove la stesura delle osservazioni gli avesse cagionato particolari

costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno. Tale non è

il caso nella fattispecie, l'interessata, per il tramite del proprio

amministratore unico, avendo potuto redigere il memoriale di due pagine da sé,

senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di

rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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