16.2009.43
Contratto per vendita prodotti e trattamenti dimagranti - contratto sottoscritto presso la venditrice - diritto di revoca - contenuto verbale - verbale incompleto
24 novembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2009.43
Data decisione, Autorità:
24.11.2009, CCC
Titolo:
Contratto per vendita prodotti e trattamenti dimagranti - contratto sottoscritto presso la venditrice - diritto di revoca - contenuto verbale - verbale incompleto
REVOCA
VERBALE
art. 40a CO
art. 40b CO
art. 40e CO
art. 119 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.43
Lugano
24 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
marzo 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 7 marzo 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa 4/Ord. promossa con
istanza 12 febbraio 2009 da
CO 1
(rappresentata dall'amministratore );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. L'11
aprile 2008 RI 1ha sottoscritto con la __________ by CO 1 un contratto avente
per oggetto dei trattamenti dimagranti con acquisto dei relativi prodotti per
un costo complessivo di fr. 3665.–, IVA compresa. Dopo aver ritirato i
prodotti, per un valore di fr. 190.–, e aver eseguito sei trattamenti, per un
controvalore di fr. 1140.–, RI 1 non ha più pagato nulla se non acconti per complessivi
fr. 450.–.
B. Con
istanza del 12 febbraio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1per ottenere il pagamento di
fr. 880.– oltre interessi dal 4 settembre 2008. All'udienza del 6 marzo 2009, indetta
per la discussione, la convenuta ha comunicato “di essere in ristrettezze economiche”
e di non poter pagare quanto richiesto.
C. Statuendo
il 7 marzo 2009 il Giudice di pace, basandosi sulla documentazione prodotta
dall'istante e ritenendo sufficientemente comprovato il credito da questa vantato,
ha accolto l'istanza obbligando RI 1 a versare fr.
880.– oltre interessi del 5% dal 12 febbraio 2009.
D. Con ricorso per cassazione del 27 marzo 2009 RI 1 è insorta contro
il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale, concludendo all'accoglimento
dell'istanza nonostante la stessa avesse addotto e dimostrato contestazioni sulla
validità del contratto, di cui il giudice non ha riportato nel verbale di discussione
né riferito nella sentenza. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2009 l'istante
conclude per il rigetto del ricorso.
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
2. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver riportato nel verbale di udienza
del 6 marzo 2009 solo quanto da lei riferito in merito alla sua difficile situazione
finanziaria, tralasciando di verbalizzare le sue contestazioni sulla validità
del contratto e l'avvenuta tempestiva rescissione del medesimo. La doglianza non
può essere ammessa già per il fatto che la convenuta ha sottoscritto il verbale
6 marzo 2009 – che peraltro si chiude con la dicitura “non avendo altro da
aggiungere” – senza nulla eccepire in merito al suo contenuto. E a tale contenuto
questa Camera deve attenersi non competendole l'esame della fedefacenza dei verbali
(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 119). Stessero così le cose, il ricorso andrebbe dichiarato
irricevibile, la ricorrente non potendo esporre per la prima volta in questa
sede le contestazioni sulla validità del contratto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
3. a) Per
il resto, a prescindere dal contenuto del verbale e del fatto di sapere se la
convenuta abbia proposto o no la produzione della sua lettera 16 luglio 2008, con
cui pretende avere disdetto il contratto prevalendosi del diritto di revoca previsto
dall'art. 40e CO ed eccepito la nullità delle stesso poiché privo di quest'indicazione,
la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta non avrebbe
“sollevato nessuna eccezione atta a infirmare la sua relazione di debito verso
l'istante”, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
b) Sostiene
la ricorrente che al contratto sottoscritto l'11 aprile 2008 con la CO 1 si applicano
le norme sul diritto di revoca previste dall'art. 40a segg. CO. Ora il diritto
di revoca concesso al consumatore vale per i contratti a domicilio, le escursioni
pubblicitarie, le manifestazioni di vendita e altre manifestazioni in cui il
consumatore è sovente sommerso di offerte di contratti oppure esposto a una
determinata pressione psicologica (cfr. art. 40b CO; Gonzenbach in: Basler Kommentar, OR I,
Considerandi
4ª edizione, n. 2 ad art. 40a
CO e n. 4 segg. ad art. 40b CO). Scopo del medesimo è quello di proteggere
il consumatore dalla conclusione imponderata di contratti soprattutto quando
viene colto di sorpresa o subisce l'effetto di altri mezzi sleali (Messaggio in
FF 1986 II pag. 254 e segg.). Incombe a chi invoca tale diritto dimostrare i presupposti
della norma (Gonzenbach, op.
cit., n. 11 alle note introduttive agli art. 40a–40f CO).
c) Nella
fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il contratto non è
nullo per mancata indicazione del diritto di revoca. In tali casi, la validità
del contratto non è inficiata ma il termine per esercitare il diritto di revoca
non decorre (Studer in:
Commentaire Romand, Code des Obligations, n. 14 ad art. 40d CO).
Inoltre, per stessa ammissione della convenuta, il contratto che la vincola alla
controparte è stato sottoscritto nei locali di quest'ultima. Di per sé questa
circostanza non esclude l'applicazione dell'art. 40b CO (Studer, op. cit., n. 12 ad art. 40b
CO), ma si deve ritenere che la convenuta, essendosi recata di sua
spontanea volontà, abbia avuto il tempo necessario per riflettere sull'opportunità
o meno di recarsi dall'istante potendo e dovendo in buona fede prevedere l'eventualità
dell'offerta di conclusione di un contratto. Il fatto che la stessa sia stata
sollecitata telefonicamente a recarsi dalla convenuta, foss'anche con la promessa
di un trattamento gratuito, non significa ancora che questa sia stata colta di
sorpresa, ciò che di per sé già rende inapplicabili le norme sul diritto di
revoca (FF 1986 II pag. 254). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quel che è
delle ripetibili, l'istante avrebbe diritto a
un'indennità
ridotta ove la stesura delle osservazioni gli avesse cagionato particolari
costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno. Tale non è
il caso nella fattispecie, l'interessata, per il tramite del proprio
amministratore unico, avendo potuto redigere il memoriale di due pagine da sé,
senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di
rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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