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Decisione

16.2009.49

Disconoscimento di debito - competenza territoriale - foro facoltativo - partecipazione personale delle parti all'udienza e non mediante scambio di corrispondenza

14 dicembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 11 febbraio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di

pace del circolo di Riviera, per ottenere il disconoscimento del debito di fr.

1789.35 (fr. 872.35 per tasse a parte, fr. 2. – per altre tasse, fr. 270.– per

tassa rata, fr. 575.– per spese di incasso e fr. 70.– per spese di esecuzione),

sostenendo che non disponendo la convenuta di un valido titolo, nulla le è dovuto.

All'udienza del 2 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta non è

comparsa e si è lasciata precludere.

C. Statuendo il 12 maggio 2009 il Giudice di pace del circolo di Riviera

ha parzialmente accolto l'istanza, ponendo a carico di CO 1 unicamente l’importo

di fr. 319.35 (recte: fr. 419.35, pari a fr. 70.– di spese di esecuzione, fr.

2.– per altre tasse, fr. 270.– per tassa rata e fr. 77.35 per spese di

sollecito), per il quale ha ritenuto provato il credito della RI 1.

D. Con

ricorso per cassazione del 27 maggio 2009 RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento.

La

ricorrente eccepisce innanzi tutto l'incompetenza territoriale del giudice

adito, le parti avendo pattuito il foro di __________, essa si duole poi della

lesione del suo diritto di essere sentita poiché “non le è stata data la

possibilità di assistere all'udienza di discussione“. Nel merito, basandosi sul

titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo

giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, per aver

ritenuto provato il suo credito in misura ridotta e non in quella rivendicata

di complessivi fr. 1789.35. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2009 l'istante

conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto:

1.

La ricorrente contesta la competenza territoriale del giudice adito

(art. 327 lett. a CPC), le parti avendo contrattualmente pattuito il foro di __________.

Sennonché trattandosi di un foro di natura dispositiva (Vock, Kurzkommentar zum SchKG, 2009, n. 7 ad art. 83 LEF; D. Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, 1998, n. 35 ad art. 83 LEF), spettava alla ricorrente

prevalersi tempestivamente della clausola di proroga di foro. La contestazione,

sollevata per la prima volta in questa sede è pertanto irricevibile, l'art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa

sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Per il resto, l'art. 83 cpv. 2 LEF prevede

espressamente la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione, ovvero quello

del domicilio del debitore (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF), competenza che in

concreto spetta pacificamente al Giudice di pace del circolo della Riviera.

2.

La

ricorrente si duole poi della lesione del suo diritto di essere sentita per il

fatto che l'istante, nonostante il Giudice di pace abbia esonerato entrambe le

parti dal partecipare all'udienza invitandole a presentare per iscritto le loro

posizioni, avrebbe personalmente presenziato all'udienza di discussione del 2

marzo 2009.

Ora,

per tacere del fatto che di tale modo di procedere non vi è traccia agli atti, va

ricordato che né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura

diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC), ragione per la quale

alla partecipazione personale delle parti all'udienza di discussione dell'istanza,

non può essere supplito con uno scambio di allegati scritti. In questo senso l'art.

294.

cpv. 2 CPC prevede espressamente che nel corso dell'udienza le parti devono

far valere le loro rispettive ragioni e contestazioni, essendo escluso uno

scambio di corrispondenza tra le parti e il giudice al di fuori delle sedi

previste dalla procedura. Sia come sia, in concreto, il primo giudice ha riconvocato

le parti a una seconda udienza il 27 aprile 2009, non prevista dall'ordinamento

processuale, e alla quale la convenuta ha partecipato, ragione per cui la

stessa non può dolersi di una lesione del diritto di essere sentita.

3.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale

una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

4.

Nella fattispecie il Giudice di pace

basandosi sulla documentazione in suo possesso, ha ritenuto provato il credito

della ricorrente unicamente per fr. 319.35 (recte: fr. 419.35, pari a

fr. 70.– spese di esecuzione, fr. 2.– altre tasse, fr. 270.– tassa rata e fr.

77.35

sollecito), per la differenza di fr. 1370.– egli ha di fatto accolto l'azione

di disconoscimento del debito proposta dall'istante.

La

convenuta contesta tale conclusione ritenendo che dalla documentazione sottopostagli

il primo giudice avrebbe dovuto dedurre la prova della sussistenza dell'intero

credito dalla stessa rivendicato di fr. 1789.35, ossia anche per gli importi di

fr. 795.– per “tasse a parte” e fr. 575.– per “spese di incasso”. Essa rimprovera

quindi al Giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le risultanze

istruttorie.

Ora, in

un'azione di disconoscimento del debito spetta al creditore/convenuto l'obbligo

di dimostrare il fondamento del proprio credito mentre il debitore/istante deve

sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza

del debito (Rep. 1986 p. 89; D.

Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 83 LEF). Nella fattispecie,

l'istante medesimo ammette di aver riconosciuto ad [A__________ AG] e quindi alla

convenuta un credito di complessivi fr. 5559.70 (cfr. istanza di disconoscimento

del debito 11 febbraio 2009, pag. 1). E tale importo comprende sia le tasse a

parte di fr. 872.35 sia le spese di incasso di fr. 575.– così come si evince

dal riconoscimento di debito 31 marzo 2008 ancorché nella versione non

sottoscritta dal debitore (doc. 4 allegato alla lettera del 18 marzo 2009). Ciò

basta per ritenere quindi manifestamente arbitraria la conclusione del primo

giudice, la convenuta avendo provato il credito nella misura da questa rivendicata

con la procedura esecutiva all'origine della presente azione di disconoscimento

del debito. E a fronte di questo chiaro riconoscimento del credito spettava all’istante

inficiarne la validità, ciò che egli non ha fatto. Ciò posto il ricorso, che ha

evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo

giudice, deve essere accolto.

5.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente

reiezione dell'istanza.

6.

Gli

oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), ritenuto che per questa sede l'istante rifonderà alla convenuta,

patrocinata da un legale, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi

motivi,

vista sulle spese

anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 12 maggio 2009

del Giudice di pace del circolo di Riviera è annullata e sostituita dal

seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia

e le spese, per complessivi fr. 180.– da anticipare dalla parte istante, rimangono

a suo carico. Non si asegnano ripetibili.

II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.

fr.

250.

già

anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte

fr. 300.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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