16.2009.49
Disconoscimento di debito - competenza territoriale - foro facoltativo - partecipazione personale delle parti all'udienza e non mediante scambio di corrispondenza
14 dicembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2009.49
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, CCC
Titolo:
Disconoscimento di debito - competenza territoriale - foro facoltativo - partecipazione personale delle parti all'udienza e non mediante scambio di corrispondenza
COMPETENZA TERRITORIALE
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
FORO
PROCEDURA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
PROROGA DI FORO
art. 101 CPC-TI
art. 294 cpv. 2 CPC-TI
art. 327 let. a CPC-TI
art. 46 LEF
art. 83 LEF
Incarto n.
16.2009.49
Lugano
14 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
maggio 2009 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1
contro la sentenza emessa il 12 maggio 2009 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa 7c/09 (disconoscimento
del debito) promossa con istanza 11 febbraio 2009 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 è titolare di una carta di credito __________
emessa
dalla società A__________ AG di __________. Dall'utilizzo della carta al 31
marzo 2008 è risultato uno scoperto di fr. 4109.55, per l'incasso del quale la
società RI 1, alla quale __________ AG ha ceduto il suo credito, ha proceduto
in via esecutiva notificando a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Riviera, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Adito da RI 1 con
sentenza del 23 gennaio 2009 il Pretore
del Distretto di Riviera, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito in un documento sottoscritto dall'escusso il 31
marzo 2008, ha rigettato in via provvisoria, “limitatamente a fr. 4109.55 più interessi al 5% dall'11 luglio 2008, fr. 59.65 di
interessi di mora capitalizzati per il periodo dal 26 marzo al 10 luglio 2008,
fr. 872.35 per “tasse a parte”, fr. 240.- per “tassa rata e altre
spese” e fr. 575.– per “spese d'incasso”, l'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo.
Fatti
B. Con
istanza 11 febbraio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di
pace del circolo di Riviera, per ottenere il disconoscimento del debito di fr.
1789.35 (fr. 872.35 per tasse a parte, fr. 2. – per altre tasse, fr. 270.– per
tassa rata, fr. 575.– per spese di incasso e fr. 70.– per spese di esecuzione),
sostenendo che non disponendo la convenuta di un valido titolo, nulla le è dovuto.
All'udienza del 2 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta non è
comparsa e si è lasciata precludere.
C. Statuendo il 12 maggio 2009 il Giudice di pace del circolo di Riviera
ha parzialmente accolto l'istanza, ponendo a carico di CO 1 unicamente l’importo
di fr. 319.35 (recte: fr. 419.35, pari a fr. 70.– di spese di esecuzione, fr.
2.– per altre tasse, fr. 270.– per tassa rata e fr. 77.35 per spese di
sollecito), per il quale ha ritenuto provato il credito della RI 1.
D. Con
ricorso per cassazione del 27 maggio 2009 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento.
La
ricorrente eccepisce innanzi tutto l'incompetenza territoriale del giudice
adito, le parti avendo pattuito il foro di __________, essa si duole poi della
lesione del suo diritto di essere sentita poiché “non le è stata data la
possibilità di assistere all'udienza di discussione“. Nel merito, basandosi sul
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, per aver
ritenuto provato il suo credito in misura ridotta e non in quella rivendicata
di complessivi fr. 1789.35. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2009 l'istante
conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto:
1.
La ricorrente contesta la competenza territoriale del giudice adito
(art. 327 lett. a CPC), le parti avendo contrattualmente pattuito il foro di __________.
Sennonché trattandosi di un foro di natura dispositiva (Vock, Kurzkommentar zum SchKG, 2009, n. 7 ad art. 83 LEF; D. Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, 1998, n. 35 ad art. 83 LEF), spettava alla ricorrente
prevalersi tempestivamente della clausola di proroga di foro. La contestazione,
sollevata per la prima volta in questa sede è pertanto irricevibile, l'art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Per il resto, l'art. 83 cpv. 2 LEF prevede
espressamente la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione, ovvero quello
del domicilio del debitore (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF), competenza che in
concreto spetta pacificamente al Giudice di pace del circolo della Riviera.
2.
La
ricorrente si duole poi della lesione del suo diritto di essere sentita per il
fatto che l'istante, nonostante il Giudice di pace abbia esonerato entrambe le
parti dal partecipare all'udienza invitandole a presentare per iscritto le loro
posizioni, avrebbe personalmente presenziato all'udienza di discussione del 2
marzo 2009.
Ora,
per tacere del fatto che di tale modo di procedere non vi è traccia agli atti, va
ricordato che né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura
diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC), ragione per la quale
alla partecipazione personale delle parti all'udienza di discussione dell'istanza,
non può essere supplito con uno scambio di allegati scritti. In questo senso l'art.
294.
cpv. 2 CPC prevede espressamente che nel corso dell'udienza le parti devono
far valere le loro rispettive ragioni e contestazioni, essendo escluso uno
scambio di corrispondenza tra le parti e il giudice al di fuori delle sedi
previste dalla procedura. Sia come sia, in concreto, il primo giudice ha riconvocato
le parti a una seconda udienza il 27 aprile 2009, non prevista dall'ordinamento
processuale, e alla quale la convenuta ha partecipato, ragione per cui la
stessa non può dolersi di una lesione del diritto di essere sentita.
3.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
4.
Nella fattispecie il Giudice di pace
basandosi sulla documentazione in suo possesso, ha ritenuto provato il credito
della ricorrente unicamente per fr. 319.35 (recte: fr. 419.35, pari a
fr. 70.– spese di esecuzione, fr. 2.– altre tasse, fr. 270.– tassa rata e fr.
77.35
sollecito), per la differenza di fr. 1370.– egli ha di fatto accolto l'azione
di disconoscimento del debito proposta dall'istante.
La
convenuta contesta tale conclusione ritenendo che dalla documentazione sottopostagli
il primo giudice avrebbe dovuto dedurre la prova della sussistenza dell'intero
credito dalla stessa rivendicato di fr. 1789.35, ossia anche per gli importi di
fr. 795.– per “tasse a parte” e fr. 575.– per “spese di incasso”. Essa rimprovera
quindi al Giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie.
Ora, in
un'azione di disconoscimento del debito spetta al creditore/convenuto l'obbligo
di dimostrare il fondamento del proprio credito mentre il debitore/istante deve
sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza
del debito (Rep. 1986 p. 89; D.
Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 83 LEF). Nella fattispecie,
l'istante medesimo ammette di aver riconosciuto ad [A__________ AG] e quindi alla
convenuta un credito di complessivi fr. 5559.70 (cfr. istanza di disconoscimento
del debito 11 febbraio 2009, pag. 1). E tale importo comprende sia le tasse a
parte di fr. 872.35 sia le spese di incasso di fr. 575.– così come si evince
dal riconoscimento di debito 31 marzo 2008 ancorché nella versione non
sottoscritta dal debitore (doc. 4 allegato alla lettera del 18 marzo 2009). Ciò
basta per ritenere quindi manifestamente arbitraria la conclusione del primo
giudice, la convenuta avendo provato il credito nella misura da questa rivendicata
con la procedura esecutiva all'origine della presente azione di disconoscimento
del debito. E a fronte di questo chiaro riconoscimento del credito spettava all’istante
inficiarne la validità, ciò che egli non ha fatto. Ciò posto il ricorso, che ha
evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo
giudice, deve essere accolto.
5.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente
reiezione dell'istanza.
6.
Gli
oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), ritenuto che per questa sede l'istante rifonderà alla convenuta,
patrocinata da un legale, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi
motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 12 maggio 2009
del Giudice di pace del circolo di Riviera è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia
e le spese, per complessivi fr. 180.– da anticipare dalla parte istante, rimangono
a suo carico. Non si asegnano ripetibili.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
250.
–
già
anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte
fr. 300.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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