16.2009.53
Contratto di lavoro - tempestività del ricorso per cassazione - termine di 10 giorni
18 giugno 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2009.53
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, CCC
Ricorso:
TF,4D_106/2009, 28.07.2009
Titolo:
Contratto di lavoro - tempestività del ricorso per cassazione - termine di 10 giorni
TEMPESTIVITÀ
TERMINE
art. 120 cpv. 1 CPC-TI
art. 131 cpv. 1 CPC-TI
art. 137 CPC-TI
art. 398 cpv. 1 CPC-TI
art. 398bis CPC-TI
Incarto n.
16.2009.53
Lugano
18 giugno
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4
giugno 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 13 maggio 2009 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa DI.2008.287
(contratto di lavoro) promossa con istanza 4 dicembre 2008 da
CO 1 (Milano)
(patrocinato dall'
PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
CO 1 ha lavorato come autista di autonoleggio alle dipendenze di PA 1, titolare
della ditta individuale A__________ __________i __________ __________, dal mese
di maggio al 21 luglio 2008 RI 1i;
che,
terminato il rapporto lavorativo, con istanza 4 dicembre 2008 CO 1 ha convenuto
RI 1davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento
di fr. 5594.– oltre interessi del 5% dal 22 luglio 2008;
che la
pretesa si riferisce al saldo delle proprie pretese salariali per i mesi da maggio
a luglio 2008, oltre alla restituzione di fr. 3242.– versato al datore di lavoro
quale deposito di garanzia per l'uso del veicolo aziendale;
che
all'udienza del 3 marzo 2009, indetta per la discussione, è comparso solo l'istante
mentre il convenuto, la cui rappresentanza tramite la moglie non è stata ammessa,
è rimasto precluso;
che statuendo
il 13 maggio 2009 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto
a versare fr. 5567.40;
che con
ricorso per cassazione del 4 giugno 2009 PA 1, giustificando la propria assenza
all'udienza di discussione, è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 398 cpv. 1 CPC,
applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in
cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni
derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, e non 20 come erroneamente
ritenuto dal ricorrente (cfr. pag. 2 ricorso), non sospesi dalle ferie giudiziarie
(art. 398bis CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza impugnata gli è
stata notificata il 18 maggio 2009, sicché il termine per ricorrere è
cominciato a decorrere martedì 19 maggio 2009 ed è scaduto giovedì 28 maggio 2009;
che in
tali circostanze il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________il 5
giugno 2009 (cfr. data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta
tardivo;
che il
ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per
giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine
(art. 137 CPC);
che il
ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione
Fatti
di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno;
che non si pone problema di ripetibili all'istante al quale il ricorso
non è neppure stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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