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Decisione

16.2009.58

Accertamento inesistenza del debito - azione non data in presenza di PE con opposizione - scopo dell'azione di accertamento negativo del debito - interesse legittimo - cancellazione PE non prevista -

13 aprile 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che l'art.

85a LEF conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice del

luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua

estinzione o della concessione di una dilazione;

che quest'azione

ha una duplice natura: una di carattere materiale in quanto intesa all'accertamento

dell'inesistenza del debito o alla concessione di una dilazione, e l'altra di

carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla

o sospende l'esecuzione (DTF 132 III 89; Bodmer: in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 85a LEF);

che tale azione è esperibile “in ogni tempo”, ovvero fintanto che

l'esecuzione è pendente (Schmidt

in: Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

fallite, n. 5 ad art. 85a LEF), rispettivamente fino al momento della

ripartizione di quanto realizzato (Schmidt,

op. cit., n. 8 ad art. 85a LEF; DTF 129 III 198 consid. 2.1 con riferimenti);

che essa presuppone

però un'esecuzione ancora in corso e può essere introdotta solo se l'escusso

non ha interposto opposizione al precetto esecutivo o se, avendolo fatto, la

sua opposizione è stata rigettata e la sentenza di rigetto è passata in giudicato

(DTF 128 III 334; v. anche sentenze del Tribunale federale 5C.216/2002 del 16 aprile 2003, consid. 5; 7B 182/2005 del 1° dicembre 2005, consid. 2.3);

che l'azione

in questione non è quindi proponibile nel caso di un precetto esecutivo al quale

è stata interposta opposizione senza che il procedente ne abbia chiesto il

rigetto, giacché in simile evenienza l'esecuzione è sospesa per legge (art. 78

cpv. 1 LEF; RtiD II-2005 pag. 785 n. 82c; DTF 129 III 197; 128 III 334);

che nella

fattispecie l'istante ha interposto opposizione al PE n. __________ dell'UEF di

Bellinzona senza che la convenuta ne abbia chiesto il rigetto;

che di

conseguenza l'azione di accertamento negativo del debito in quanto promossa

sulla base dell'art. 85a LEF deve essere dichiarata irricevibile;

che

essa non può essere considerata quale azione generale di accertamento negativo

del debito ai sensi dell'art. 71 CPC, norma che permette a chiunque ha un interesse

giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto

Considerandi

(rispettivamente di un obbligo) venga accertata, di proporre azione di accertamento;

che

quest'azione, ammessa dal diritto federale (Hunkeler

in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 29 ad art. 85a LEF), ha come premessa

l'esistenza di un interesse giuridico concreto e attuale della parte istante a

un sollecito accertamento del rapporto giuridico controverso, ove sussiste

incertezza circa il contenuto del medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 71; sentenza del Tribunale federale 4C.192/2004 dell'11 agosto 2004);

che

tale interesse non è necessariamente giuridico ma deve comunque essere degno di

protezione (Cocchi/ Trezzini, op.

cit., ibidem, n. 236) ciò che spetta all'istante provare;

che

l'esistenza di un interesse legittimo è un presupposto processuale dell'azione

di accertamento, senza il quale la stessa deve essere respinta dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art.

71);

che

in concreto l'istante non ha allegato simile interesse, la sua domanda essendo intesa

unicamente alla cancellazione dell'esecuzione promossa dalla convenuta per il

recupero dell'importo di fr. 1000.– da questa versato all'istante quale acconto

sul suo onorario di revisore, senza che detta prestazione abbia potuto aver

luogo, e ciò con riferimento alla pubblicità dei registri degli Uffici

esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (Kreditwürdigkeit) di

una persona (cfr. Peter in:

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n.

1.

ad art. 8a LEF);

che a

questo scopo il legislatore non ha previsto nessuna azione giudiziaria ma ha

regolato il diritto all'informazione all'art. 8a cpv. 3 LEF secondo cui

gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi nulli o

annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale (lett. a), per i

quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito

(lett. b) e per i quali il creditore ha ritirato l'opposizione (lett. c), fermo

restando che il diritto di consultazione da parte dei terzi si estingue cinque

anni dopo la chiusura del procedimento, sicché successivamente gli estratti

sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per

procedimenti pendenti (art. 8a cpv. 4 LEF);

che avendo

evidenziato l'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, il

ricorso deve essere accolto;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la

conseguente reiezione dell'istanza;

che gli

oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'istante

(art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto

Di conseguenza la sentenza 5 giugno 2009 del Giudice di pace del circolo della

Magliasina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 25.–, da antici-

pare dall'istante,

rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 40.– a

titolo di ripetibili.

II. Gli oneri

processuali di complessivi fr. 100.– già anticipati dalla ricorrente, sono posti

a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili.

__________ III. Intimazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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