16.2009.58
Accertamento inesistenza del debito - azione non data in presenza di PE con opposizione - scopo dell'azione di accertamento negativo del debito - interesse legittimo - cancellazione PE non prevista -
13 aprile 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2009.58
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, CCC
Titolo:
Accertamento inesistenza del debito - azione non data in presenza di PE con opposizione - scopo dell'azione di accertamento negativo del debito - interesse legittimo - cancellazione PE non prevista - problema dell'informazione da parte dell'UEF
AZIONE DI ACCERTAMENTO
INESISTENZA DEL DEBITO
art. 71 CPC-TI
art. 8a LEF
art. 78 cpv. 1 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
16.2009.58
Lugano,
13 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
giugno 2009 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1)
contro la sentenza emessa il 5 giugno 2009 dal
Giudice di pace del circolo della Magliasina, nella causa 05/2009 (azione di
accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza 25 febbraio
2009 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che in
esito a un'istanza introdotta il 6 giugno 2008 dall'Ufficio del registro di commercio
di Lugano, con sentenza del 22 settembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha nominato CO 1 quale revisore alla società RI 1 assegnando a
quest'ultima un termine di venti giorni per versare su un conto del revisore fr.
1000.– “a valere quale anticipo per l'onorario del revisore, con la
comminatoria che il mancato versamento dell'anticipo richiesto comporterà l'immediato
ed automatico scioglimento della società medesima ad opera dell'Ufficio del
Registro di commercio del Distretto di Lugano”;
che
il 20 ottobre 2008 CO 1 si è rivolta al Pretore comunicandogli il mancato versamento
dell'acconto;
che
il 5 novembre 2008 RI 1 ha comunicato alla CO 1 di avere effettuato il pagamento
di fr. 1000.– con valuta al 30 ottobre 2008;
che
lo stesso giorno CO 1 ha interpellato RI 1 per ottenere le coordinate onde procedere
alla restituzione di quanto ricevuto dedotti fr. 161.40 (fr. 150.– quale
rimborso spese e fr. 11.40 di IVA);
che
contestata tale trattenuta, RI 1 ha fatto notificare alla CO 1 PE n. __________
dell'UEF di Bellinzona per il recupero di fr. 161.40 oltre interessi, al quale l'escussa
ha interposto opposizione;
che
con istanza del 25 febbraio 2009 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona di accertare l'inesistenza del menzionato debito e di
annullare l'esecuzione in questione;
che
con ordinanza del 20 marzo 2009 il Giudice di pace ha trasmesso gli atti a quello
del circolo della Magliasina per competenza;
che
all'udienza del 22 aprile 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto
di respingere l'istanza per mancanza di interesse legittimo all'azione di accertamento;
che
statuendo il 5 giugno 2009 il Giudice di pace del circolo della Magliasina, ammesso
l'interesse dell'istante all'azione in questione, ha accolto l'istanza accertando
l'inesistenza del debito della convenuta oggetto dell'esecuzione n. __________UEF
di Bellinzona;
che
con ricorso per cassazione del 12 giugno 2009 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art.
327 lett. a), e) e g) CPC;
che
la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto sostanziale ritenendo applicabile l'art. 85a LEF, sulla base del
quale non sarebbe peraltro data la sua competenza territoriale, e riconoscendo
all'istante un interesse giuridico all'annullamento dell'esecuzione;
che
il 7 luglio 2009 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che l'art.
85a LEF conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice del
luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione;
che quest'azione
ha una duplice natura: una di carattere materiale in quanto intesa all'accertamento
dell'inesistenza del debito o alla concessione di una dilazione, e l'altra di
carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla
o sospende l'esecuzione (DTF 132 III 89; Bodmer: in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 85a LEF);
che tale azione è esperibile “in ogni tempo”, ovvero fintanto che
l'esecuzione è pendente (Schmidt
in: Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
fallite, n. 5 ad art. 85a LEF), rispettivamente fino al momento della
ripartizione di quanto realizzato (Schmidt,
op. cit., n. 8 ad art. 85a LEF; DTF 129 III 198 consid. 2.1 con riferimenti);
che essa presuppone
però un'esecuzione ancora in corso e può essere introdotta solo se l'escusso
non ha interposto opposizione al precetto esecutivo o se, avendolo fatto, la
sua opposizione è stata rigettata e la sentenza di rigetto è passata in giudicato
(DTF 128 III 334; v. anche sentenze del Tribunale federale 5C.216/2002 del 16 aprile 2003, consid. 5; 7B 182/2005 del 1° dicembre 2005, consid. 2.3);
che l'azione
in questione non è quindi proponibile nel caso di un precetto esecutivo al quale
è stata interposta opposizione senza che il procedente ne abbia chiesto il
rigetto, giacché in simile evenienza l'esecuzione è sospesa per legge (art. 78
cpv. 1 LEF; RtiD II-2005 pag. 785 n. 82c; DTF 129 III 197; 128 III 334);
che nella
fattispecie l'istante ha interposto opposizione al PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona senza che la convenuta ne abbia chiesto il rigetto;
che di
conseguenza l'azione di accertamento negativo del debito in quanto promossa
sulla base dell'art. 85a LEF deve essere dichiarata irricevibile;
che
essa non può essere considerata quale azione generale di accertamento negativo
del debito ai sensi dell'art. 71 CPC, norma che permette a chiunque ha un interesse
giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto
Considerandi
(rispettivamente di un obbligo) venga accertata, di proporre azione di accertamento;
che
quest'azione, ammessa dal diritto federale (Hunkeler
in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 29 ad art. 85a LEF), ha come premessa
l'esistenza di un interesse giuridico concreto e attuale della parte istante a
un sollecito accertamento del rapporto giuridico controverso, ove sussiste
incertezza circa il contenuto del medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 71; sentenza del Tribunale federale 4C.192/2004 dell'11 agosto 2004);
che
tale interesse non è necessariamente giuridico ma deve comunque essere degno di
protezione (Cocchi/ Trezzini, op.
cit., ibidem, n. 236) ciò che spetta all'istante provare;
che
l'esistenza di un interesse legittimo è un presupposto processuale dell'azione
di accertamento, senza il quale la stessa deve essere respinta dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art.
71);
che
in concreto l'istante non ha allegato simile interesse, la sua domanda essendo intesa
unicamente alla cancellazione dell'esecuzione promossa dalla convenuta per il
recupero dell'importo di fr. 1000.– da questa versato all'istante quale acconto
sul suo onorario di revisore, senza che detta prestazione abbia potuto aver
luogo, e ciò con riferimento alla pubblicità dei registri degli Uffici
esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (Kreditwürdigkeit) di
una persona (cfr. Peter in:
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n.
1.
ad art. 8a LEF);
che a
questo scopo il legislatore non ha previsto nessuna azione giudiziaria ma ha
regolato il diritto all'informazione all'art. 8a cpv. 3 LEF secondo cui
gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi nulli o
annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale (lett. a), per i
quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito
(lett. b) e per i quali il creditore ha ritirato l'opposizione (lett. c), fermo
restando che il diritto di consultazione da parte dei terzi si estingue cinque
anni dopo la chiusura del procedimento, sicché successivamente gli estratti
sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per
procedimenti pendenti (art. 8a cpv. 4 LEF);
che avendo
evidenziato l'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, il
ricorso deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che gli
oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'istante
(art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto
Di conseguenza la sentenza 5 giugno 2009 del Giudice di pace del circolo della
Magliasina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è irricevibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 25.–, da antici-
pare dall'istante,
rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 40.– a
titolo di ripetibili.
II. Gli oneri
processuali di complessivi fr. 100.– già anticipati dalla ricorrente, sono posti
a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili.
__________ III. Intimazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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