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Decisione

16.2009.59

Rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo - condizione sospensiva - indicizzazione contributo alimentare - assegni famigliari - compensazione

24 novembre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi

hanno altresì previsto che “gli assegni familiari di base sono compresi nel

contributo di mantenimento”.

B. Su

richiesta di C__________ __________ lo Stato del Cantone Ticino ha anticipato

gli alimenti in favore di J__________ nel seguente modo:

per

il periodo dal 1°novembre al 31 dicembre 2007:

fr.

1403.– (fr. 1300.-- x 112.3/104) ./. assegni familiari di fr. 160.– ./. accredito

diretto di fr. 920.– = fr. 323.75 x 2 mesi = fr. 647.50

per

il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2008:

fr.

1428.75 (fr. 1300.– x 114.3/104) ./. assegni familiari di fr. 160.– ./. accredito

diretto di fr. 920.– = fr. 348.75 x 4 mesi = fr. 1395.–.

L'ente pubblico, sulla base del “mandato-procura-cessione”

del 29 novembre 2007 con cui C__________ __________ ha ceduto i contributi

alimentari anticipati, ha chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 2042.50.

C. Con istanza 11 marzo 2009 lo RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta

da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di

fr. 2042.50 oltre le spese. All'udienza del 4 giugno 2009, indetta per il

contraddittorio, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha posto in

compensazione una sua pretesa nei confronti di C__________ __________ di fr.

1405.70. L'istante ha contestato la compensazione fatta valere dal convenuto

trattandosi di importi relativi a indicizzazioni erroneamente versate durante

gli anni 1999-2007. Con sentenza 4 giugno 2009 il Pretore, in parziale

accoglimento dell'istanza, ha respinto in via definitiva l'opposizione limitatamente

a fr. 433.30.

D. Con ricorso per cassazione del 15 giugno 2009 lo RI 1 chiede l'annullamento

della sentenza appena citata nel senso di accogliere interamente la sua

istanza. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2009 CO 1 conclude per il rigetto

del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. I documenti introdotti dallo Stato del Cantone Ticino con il ricorso

sono irricevibili, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile anche in sede di

ricorso per cassazione, vietando alle parti la facoltà di produrre nuovi fatti,

prove ed eccezioni.

2.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere

sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se una simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

3.

Il

Pretore, in particolare, ha rilevato che il convenuto, lavoratore indipendente,

non aveva percepito assegni familiari sicché ha escluso che gli si potesse imporre

l'ammontare rimasto scoperto a tale titolo. E siccome fino a dicembre 2007

l'assegno familiare ammontava a fr. 181.– e dal gennaio 2008 a fr. 200.–, il

primo giudice ha ritenuto scoperti solamente fr. 1839.–. Il Pretore ha poi

ammesso l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto rilevando che “nel caso di specie, parte istante ha ritenuto pacifico che

parte convenuta ha versato nel passato, in più alla ex moglie, fr. 1405.70 per

indicizzazioni, limitandosi ad asserire che, tuttavia, operare tale

compensazione non le sembrava corretto. Per quanto precede, la compensazione

pretesa da parte convenuta deve essere ammessa e di conseguenza l'importo

ancora esigibile nei suoi confronti rimane di fr. 433.30 (cfr. fr. 1839.– ./.

fr. 1405.70);”

Il

ricorrente, in sintesi, sostiene che dal contributo alimentare dovuto dal

convenuto per la figlia può essere dedotto solamente quanto effettivamente

percepito dall'ex moglie, ossia fr. 146.– anziché fr. 183.– fino al 31 dicembre

2007.

e fr. 160.– anziché fr. 200.– dal 1° gennaio 2008. Egli contesta inoltre il

credito di fr. 1405.70 posto in compensazione poiché non debitamente comprovato.

4.

Secondo

l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità

della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo

la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Nel caso di sentenze sottoposte ad

una condizione sospensiva – come nel caso di specie in relazione all'indicizzazione

degli alimenti, per le quali l'ammontare della pretesa dipende da un avvenimento

futuro e incerto, l'opposizione può essere rigettata, allorquando l'importo è

stato provato dal creditore in modo liquido (D. Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco, 1998, n. 41 e 44 ad art.

80).

a) In

concreto, non è contestata l'indicizzazione del contributo alimentare. Quanto

agli assegni familiari, dalla sentenza di divorzio del 25 novembre 1998 si

evince che essi erano compresi nel contribuito di mantenimento. I coniugi hanno

altresì pattuito che “qualora detti assegni venissero incassati direttamente

dalla madre, il relativo importo andrà posto in deduzione del contributo

paterno. Lo stesso dicasi in ogni e qualsiasi caso in cui il padre non dovesse

percepire detti assegni famigliari” (doc. B).

b) Ora,

il significato letterale della clausola è chiaro nel senso che la deduzione effettuata,

per assegni familiari, dal contributo alimentare dovuto dal padre corrispondeva

al “relativo importo” percepito dalla madre, ovvero l'effettivo importo incassato

e non quello stabilito dalla legge. E in concreto non è contestato che il

genitore affidatario ha percepito assegni familiari pari al grado di attività

lucrativa dell'80%, corrispondenti, per i mesi di novembre e dicembre 2007, a fr.

146.

– mensili (80% di fr. 183.–) e in seguito a fr. 160.– mensili (80% di fr. 200.–).

E l'ammontare degli assegni familiari é un fatto notorio (cfr. DTF 135 III 88 e

la Legge cantonale sugli assegni famigliari fino al 31 dicembre 2007 rispettivamente

dal 1. gennaio 2008 la LAFam).

c) Deducendo

dal contributo alimentare dovuto da CO 1 l'intero assegno familiare, la conclusione

del Pretore è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Il calcolo del

contributo alimentare dovuto dall'interessato è pertanto il seguente:

per il periodo dal 1° novembre al 31

dicembre 2007

(fr.

1403.75

(fr. 1300.– x 112.3/104) ./. assegni familiari fr. 146.– ./. accredito

diretto di fr. 920.– = fr. 337.75 x 2 mesi = fr. 675.50

per il

periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2008

(fr. 1428.75

(fr. 1300.-- x 114.3/104) ./. assegni familiari fr. 160.-- ./. accredito

diretto fr. 920.–) = fr. 348.75 x 4 mesi = fr. 1395.–

per

complessivi fr. 2070.50. Essendo stato posto in esecuzione solo l'importo di

fr. 2042.50, il rigetto dell'opposizione può, se del caso, essere concesso solo

per tale somma.

5.

Per

quel che concerne la compensazione, il ricorrente sostiene che la controparte

non ha dimostrato il credito da lui vantato verso C__________ __________, che

l'interessato ha proceduto a un pagamento sine causa non compensabile

contro la volontà del creditore e che comunque sia l'eventuale credito è

prescritto.

Sennonché,

per tacere del fatto che le contestazioni sono sollevate per la prima volta in

questa sede, all'udienza del 4 giugno 2009 l'istante essendosi limitato ad

asserire che “operare tale compensazione non le sembrava corretto”, il

ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per

cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione

dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero

viziati di errore qualificato. In concreto, il ricorrente si rivolge a questa

Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo

nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che evidenzia

il carattere appellatorio del ricorso. Nell'ambito di un ricorso per cassazione

occorre dimostrare il carattere arbitrario del risultato raggiunto dal primo

giudice indipendentemente dalle sue motivazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato,

Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1). Ne discende che su

questo punto il ricorso si avvera irricevibile.

6.

Gli

oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto

l'esito del ricorso, si giustifica di porre a carico del ricorrente 6/7 degli

oneri processuali e obbligarlo a versare alla controparte un'equa indennità per

ripetibili ridotte, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. L'odierno

pronunciato comporta altresì la modifica del dispositivo sulle spese e le

ripetibili di prima sede che, visto l'esito, sono poste per 2/3 a carico

dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale l'ente pubblico

verserà ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza 11 marzo 2009 dello RI 1 è

accolta.

Di

conseguenza l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di

Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 636.80.

2. La

tassa di giustizia di fr. 60.– da anticipare dalla parte istante, rimane a suo

carico per 2/3 e per un terzo a carico del convenuto al quale RI 1 rifonderà

allo fr. 135.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono

posti per 6/7 a carico del ricorrente e per 1/7 a carico di CO 1, al quale lo RI

1 rifonderà fr. 200.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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