16.2009.59
Rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo - condizione sospensiva - indicizzazione contributo alimentare - assegni famigliari - compensazione
24 novembre 2009Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
16.2009.59
Data decisione, Autorità:
24.11.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo - condizione sospensiva - indicizzazione contributo alimentare - assegni famigliari - compensazione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2009.59
Lugano
24 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15
giugno 2009 presentato da
RI 1
(rappresentato
dall'RA 1 )
contro la sentenza emessa il 4 giugno 2009 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2009.763 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 11 marzo 2009 nei confronti di
CO 1
(patrocinato dall'
PA 1 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 25 novembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra C__________ __________ e CO 1 omologando una
convenzione sugli effetti del divorzio secondo cui, in particolare,
quest'ultimo si obbligava a versare i seguenti contributi alimentari per la
figlia J__________, nata il 30 giugno 1995:
fino al 30 settembre 1999 fr.
1033.–
dal
1° ottobre 1999 al 30 giugno 2001 fr. 1100.–
dal
1° luglio 2001 al 30 giugno 2005 fr. 1060.–
dal
1° luglio 2005 al 30 giugno 2007 fr. 835.–
dal
1° luglio 2007 alla maggiore età fr. 1300.–
Fatti
I coniugi
hanno altresì previsto che “gli assegni familiari di base sono compresi nel
contributo di mantenimento”.
B. Su
richiesta di C__________ __________ lo Stato del Cantone Ticino ha anticipato
gli alimenti in favore di J__________ nel seguente modo:
per
il periodo dal 1°novembre al 31 dicembre 2007:
fr.
1403.– (fr. 1300.-- x 112.3/104) ./. assegni familiari di fr. 160.– ./. accredito
diretto di fr. 920.– = fr. 323.75 x 2 mesi = fr. 647.50
per
il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2008:
fr.
1428.75 (fr. 1300.– x 114.3/104) ./. assegni familiari di fr. 160.– ./. accredito
diretto di fr. 920.– = fr. 348.75 x 4 mesi = fr. 1395.–.
L'ente pubblico, sulla base del “mandato-procura-cessione”
del 29 novembre 2007 con cui C__________ __________ ha ceduto i contributi
alimentari anticipati, ha chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 2042.50.
C. Con istanza 11 marzo 2009 lo RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta
da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di
fr. 2042.50 oltre le spese. All'udienza del 4 giugno 2009, indetta per il
contraddittorio, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha posto in
compensazione una sua pretesa nei confronti di C__________ __________ di fr.
1405.70. L'istante ha contestato la compensazione fatta valere dal convenuto
trattandosi di importi relativi a indicizzazioni erroneamente versate durante
gli anni 1999-2007. Con sentenza 4 giugno 2009 il Pretore, in parziale
accoglimento dell'istanza, ha respinto in via definitiva l'opposizione limitatamente
a fr. 433.30.
D. Con ricorso per cassazione del 15 giugno 2009 lo RI 1 chiede l'annullamento
della sentenza appena citata nel senso di accogliere interamente la sua
istanza. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2009 CO 1 conclude per il rigetto
del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. I documenti introdotti dallo Stato del Cantone Ticino con il ricorso
sono irricevibili, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile anche in sede di
ricorso per cassazione, vietando alle parti la facoltà di produrre nuovi fatti,
prove ed eccezioni.
2.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere
sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se una simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
3.
Il
Pretore, in particolare, ha rilevato che il convenuto, lavoratore indipendente,
non aveva percepito assegni familiari sicché ha escluso che gli si potesse imporre
l'ammontare rimasto scoperto a tale titolo. E siccome fino a dicembre 2007
l'assegno familiare ammontava a fr. 181.– e dal gennaio 2008 a fr. 200.–, il
primo giudice ha ritenuto scoperti solamente fr. 1839.–. Il Pretore ha poi
ammesso l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto rilevando che “nel caso di specie, parte istante ha ritenuto pacifico che
parte convenuta ha versato nel passato, in più alla ex moglie, fr. 1405.70 per
indicizzazioni, limitandosi ad asserire che, tuttavia, operare tale
compensazione non le sembrava corretto. Per quanto precede, la compensazione
pretesa da parte convenuta deve essere ammessa e di conseguenza l'importo
ancora esigibile nei suoi confronti rimane di fr. 433.30 (cfr. fr. 1839.– ./.
fr. 1405.70);”
Il
ricorrente, in sintesi, sostiene che dal contributo alimentare dovuto dal
convenuto per la figlia può essere dedotto solamente quanto effettivamente
percepito dall'ex moglie, ossia fr. 146.– anziché fr. 183.– fino al 31 dicembre
2007.
e fr. 160.– anziché fr. 200.– dal 1° gennaio 2008. Egli contesta inoltre il
credito di fr. 1405.70 posto in compensazione poiché non debitamente comprovato.
4.
Secondo
l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo
la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Nel caso di sentenze sottoposte ad
una condizione sospensiva – come nel caso di specie in relazione all'indicizzazione
degli alimenti, per le quali l'ammontare della pretesa dipende da un avvenimento
futuro e incerto, l'opposizione può essere rigettata, allorquando l'importo è
stato provato dal creditore in modo liquido (D. Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco, 1998, n. 41 e 44 ad art.
80).
a) In
concreto, non è contestata l'indicizzazione del contributo alimentare. Quanto
agli assegni familiari, dalla sentenza di divorzio del 25 novembre 1998 si
evince che essi erano compresi nel contribuito di mantenimento. I coniugi hanno
altresì pattuito che “qualora detti assegni venissero incassati direttamente
dalla madre, il relativo importo andrà posto in deduzione del contributo
paterno. Lo stesso dicasi in ogni e qualsiasi caso in cui il padre non dovesse
percepire detti assegni famigliari” (doc. B).
b) Ora,
il significato letterale della clausola è chiaro nel senso che la deduzione effettuata,
per assegni familiari, dal contributo alimentare dovuto dal padre corrispondeva
al “relativo importo” percepito dalla madre, ovvero l'effettivo importo incassato
e non quello stabilito dalla legge. E in concreto non è contestato che il
genitore affidatario ha percepito assegni familiari pari al grado di attività
lucrativa dell'80%, corrispondenti, per i mesi di novembre e dicembre 2007, a fr.
146.
– mensili (80% di fr. 183.–) e in seguito a fr. 160.– mensili (80% di fr. 200.–).
E l'ammontare degli assegni familiari é un fatto notorio (cfr. DTF 135 III 88 e
la Legge cantonale sugli assegni famigliari fino al 31 dicembre 2007 rispettivamente
dal 1. gennaio 2008 la LAFam).
c) Deducendo
dal contributo alimentare dovuto da CO 1 l'intero assegno familiare, la conclusione
del Pretore è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Il calcolo del
contributo alimentare dovuto dall'interessato è pertanto il seguente:
per il periodo dal 1° novembre al 31
dicembre 2007
(fr.
1403.75
(fr. 1300.– x 112.3/104) ./. assegni familiari fr. 146.– ./. accredito
diretto di fr. 920.– = fr. 337.75 x 2 mesi = fr. 675.50
per il
periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2008
(fr. 1428.75
(fr. 1300.-- x 114.3/104) ./. assegni familiari fr. 160.-- ./. accredito
diretto fr. 920.–) = fr. 348.75 x 4 mesi = fr. 1395.–
per
complessivi fr. 2070.50. Essendo stato posto in esecuzione solo l'importo di
fr. 2042.50, il rigetto dell'opposizione può, se del caso, essere concesso solo
per tale somma.
5.
Per
quel che concerne la compensazione, il ricorrente sostiene che la controparte
non ha dimostrato il credito da lui vantato verso C__________ __________, che
l'interessato ha proceduto a un pagamento sine causa non compensabile
contro la volontà del creditore e che comunque sia l'eventuale credito è
prescritto.
Sennonché,
per tacere del fatto che le contestazioni sono sollevate per la prima volta in
questa sede, all'udienza del 4 giugno 2009 l'istante essendosi limitato ad
asserire che “operare tale compensazione non le sembrava corretto”, il
ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per
cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione
dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero
viziati di errore qualificato. In concreto, il ricorrente si rivolge a questa
Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che evidenzia
il carattere appellatorio del ricorso. Nell'ambito di un ricorso per cassazione
occorre dimostrare il carattere arbitrario del risultato raggiunto dal primo
giudice indipendentemente dalle sue motivazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato,
Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1). Ne discende che su
questo punto il ricorso si avvera irricevibile.
6.
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto
l'esito del ricorso, si giustifica di porre a carico del ricorrente 6/7 degli
oneri processuali e obbligarlo a versare alla controparte un'equa indennità per
ripetibili ridotte, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. L'odierno
pronunciato comporta altresì la modifica del dispositivo sulle spese e le
ripetibili di prima sede che, visto l'esito, sono poste per 2/3 a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale l'ente pubblico
verserà ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 11 marzo 2009 dello RI 1 è
accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di
Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 636.80.
2. La
tassa di giustizia di fr. 60.– da anticipare dalla parte istante, rimane a suo
carico per 2/3 e per un terzo a carico del convenuto al quale RI 1 rifonderà
allo fr. 135.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono
posti per 6/7 a carico del ricorrente e per 1/7 a carico di CO 1, al quale lo RI
1 rifonderà fr. 200.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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