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Decisione

16.2009.65

Contratto di lavoro - responsabilità del lavoratore - presupposti - prova del danno

30 dicembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i pezzi di ricambio (conferme d'ordine del 6 novembre e 5 dicembre 2007 della E__________

SA: doc. 3, quarto e sesto foglio). S__________ __________, infine, ha rilevato

che “i pezzi erano rovinati a tal punto da non poter essere sistemati. Non

sempre è possibile lucidare il pezzo, se il meccanismo è rovinato bisogna

cambiarlo. A volte non avevamo i pezzi di ricambio e dovevamo chiederli al

fornitore, So che i pezzi danneggiati erano quelli fatti dall'istante. Lo so

perché lo evinco dalla fiche che vengono firmate da chi fa il lavoro” (deposizione del 12 novembre 2008, verbali

pag. 6). In tali circostanze la prova dell'entità del danno può ritenersi sufficiente

sicché la conclusione del Pretore su questo punto appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione

invocato, ovvero l'errata applicazione dell'art. 321e CO ad opera del primo giudice, deve

essere accolto.

d) In

merito agli orologi R__________, dall'istruttoria è emerso che “è

capitato che all'istante scappasse il cacciavite e che si rovinasse il fondo

dell'orologio. Si tratta di una cosa di poco conto che può capitare. L'orologio

veniva fatto lucidare e il problema era risolto”(deposizione di R__________ __________ del 12 novembre 2008, verbali

Considerandi

pag. 4). L'intervento di lucidatura è poi stato eseguito da un'altra dipendente

della convenuta appositamente addetta alla riparazione degli orologi (deposizione

di Si__________ __________ del 12 novembre 2008, verbali pag. 6). Certo, è

possibile che i danneggiamenti causati dall'istante fossero superiori alla

media, ma non consta, né è preteso, che l'addetta alla riparazione nel lasso di

tempo impiegato non abbia potuto eseguire altri lavori. Nelle circostanze

descritte il Pretore senza incorrere in arbitrio poteva ritenere che la datrice

di lavoro non avesse provato l'entità del danno. Il ricorso su questo

punto deve essere respinto.

4.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti

di applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa

Camera. Tenuto conto che la convenuta ha sufficientemente provato

di avere sostenuto una spesa di fr. 595.60 per riparare 74 orologi danneggiati

dalla lavoratrice, l'istanza deve essere accolta limitatamente a fr. 1864.40 (fr.

2460.

– ./. fr. 595.60),

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in

caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), e non vi è ragione per

scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. La

ricorrente, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte, un'equa

indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è

accolto, la sentenza 23 giugno 2009 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta e

di conseguenza __________ è condannata a versare a CO 1 fr. 1864.40.– oltre

interessi al 5% dal 1° aprile 2008.

2. Non si prelevano tasse o spese. RI 1

rifonderà a alla controparte un'indennità

ridotta di fr. 400.–.

II. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente rifonderà alla controparte fr. 350.– quale

indennità ridotta.

III. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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