16.2009.65
Contratto di lavoro - responsabilità del lavoratore - presupposti - prova del danno
30 dicembre 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2009.65
Data decisione, Autorità:
30.12.2009, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - responsabilità del lavoratore - presupposti - prova del danno
DANNO
LAVORO
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
RISARCIMENTO DANNI
art. 321e CO
Incarto n.
16.2009.65
Lugano
30 dicembre
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°
luglio 2009 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1 )
contro la sentenza emessa il 23 giugno 2009 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, nella causa inc. DI.2008.90
(contratto di lavoro) promossa con istanza 12 giugno 2008 da
CO 1
(rappresentata
dall'RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato dal 10 ottobre 2005 come
aiuto-orologiaia per la RI 1, la quale il 30 novembre 2007 ha notificato alla
lavoratrice un “preavviso di licenziamento” rimproverandole
il sussistere di errori dovuti alla scarsa attenzione nella mansione assegnatale, per cui la
invitava a voler lavorare con maggior impegno. Il 16 gennaio 2008 la datrice di lavoro ha poi
licenziato CO 1 con effetto immediato, informandola che dalla
liquidazione le sarebbe stata dedotto un importo per i danni da lei causati per
negligenza. Il 31 gennaio 2008 la lavoratrice si è opposta al licenziamento e alla deduzione
salariale, chiedendo il pagamento dell'integralità del salario per il regolare periodo di
disdetta. Il 6 marzo 2008 la RI 1 ha comunicato alla dipendente la sua
disponibilità in tal senso previa trattenuta di fr. 2460.– corrispondenti a danni a lei imputabili.
B. Con
istanza 12 giugno 2008 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 2460.– oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2008
trattenuti dalla RI 1. All'udienza dell'8 ottobre 2008, indetta per la discussione, la
convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale limitandosi a presentare conclusioni scritte, nelle quali hanno
riaffermato le loro rispettive posizioni.
C. Statuendo
il 23 giugno 2009 il Pretore, pur accertando che la lavoratrice nello svolgimento della sua attività avesse rovinato degli orologi e causato quindi un pregiudizio alla convenuta, ha rimproverato
a quest'ultima di non avere dimostrato l'entità del danno. Egli ha quindi
obbligato RI 1 a versare all'istante fr. 2460.– oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2008.
D. Con
ricorso per cassazione del 1° luglio 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di avere bensì accertato l'insorgere di un danno causato dalla lavoratrice, ma di non avere tenuto conto delle
risultanze istruttorie che dimostravano l'entità del medesimo. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2009 l'istante ha concluso per il rigetto del
ricorso.
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale
possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno
confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a
prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino
preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione
appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,
non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148
consid. 5.4).
2. Il primo giudice, pur accertando che
la lavoratrice nello svolgimento della sua attività avesse causato un danno alla convenuta, ha rimproverato a quest'ultima di non averne dimostrato l'entità. La ricorrente censura questa conclusione, sostenendo
che il primo giudice non ha tenuto conto delle circostanze, delle testimonianze
assunte in istruttoria e della perizia rilasciata da P__________
__________.
a) I presupposti per addebitare a un
lavoratore la responsabilità per i danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al
datore di lavoro secondo l'art. 321e CO sono già stati riassunti
dal Pretore. A riguardo giovi rammentare che al datore di lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi
contrattuali, del danno e del nesso di causalità, mentre spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che
escludono la sua colpa (Wyler,
Droit du travail, Berna 2002, pag. 101 segg. con numerosi rinvii
giurisprudenziali e richiami dottrinali). Una volta ammessa la responsabilità,
spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento
– stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (cfr.
DTF 110 II 349 consid. 6b).
in diritto: 1.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1.
b) Il
danno consiste in una riduzione involontaria del proprio patrimonio rappresentata
da una diminuzione degli attivi, da un aumento dei passivi o da una perdita di
guadagno; tale riduzione corrisponde alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio
del creditore e lo stato che il patrimonio avrebbe presentato se l'evento
dannoso non si fosse prodotto (Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, 2009, n. 3 ad art. 321e CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione,
n. 2 ad art. 321e CO). Trattandosi di un contratto di lavoro, nella
definizione di danno rientra sia il danno diretto al patrimonio del datore di
lavoro a seguito del comportamento del lavoratore, che il danno indiretto
riconducibile all'agire di quest'ultimo (Brühwiler,
op. cit., n. 2a ad art. 321e CO).
3. a) In
concreto non è più controverso l'accertamento del primo giudice sulla violazione
da parte della lavoratrice dei suoi obblighi contrattuali, in particolare
quello di prestare la necessaria diligenza e attenzione nello svolgimento delle
sue mansioni, con conseguente danneggiamento di orologi a lei affidati per l'inserimento
di viti destinate a fermare il cerchio. Per quel che riguarda il danno subìto,
la convenuta ha prodotto un conteggio 15 febbraio 2008, da lei allestito, dal
quale si evince il danneggiamento di 75 “ruote a molla (B__________)” di orologi D__________ e di 420
“fondi” di orologi R__________
(doc. 2).
b) Ora,
per quel che concerne gli orologi D__________, A__________ __________ ha
dichiarato che “mettendo delle viti per bloccare il movimento all'interno della
cassa, all'istante scappava via la punta del cacciavite e rovinava la ruota. Il
che causava la rovina dei denti di una ruota e l'orologio si fermava… il danno
comportava il fatto di dover smontare gli orologi, ordinare il pezzo rovinato e
rimontarlo” (deposizione del 12
novembre 2008, verbali pag. 2). Il capo-catena ha da parte sua dichiarato che “imputo
la responsabilità dei danni all'istante, alla quale avevo anche detto che se le
fosse capitato qualche inconveniente di dirmelo che lo avrei riparato. Ciò non
è avvenuto e gli orologi sono andati avanti nella produzione e sono addirittura
arrivati fino ad __________ __________ al cliente”
(deposizione di R__________ __________ del 12 novembre 2008, verbali pag. 4). E dalla e-mail del 5 dicembre
2007 trasmessa alla convenuta dalla __________ LTD. di __________ __________ risulta che
44 orologi erano giunti danneggiati (cfr. doc. 3, terzo foglio). E per la
riparazione di questi pezzi, così come di 30 orologi fermati prima della
spedizione, la convenuta ha dovuto rivolgersi alla E__________ SA per ottenere
Fatti
i pezzi di ricambio (conferme d'ordine del 6 novembre e 5 dicembre 2007 della E__________
SA: doc. 3, quarto e sesto foglio). S__________ __________, infine, ha rilevato
che “i pezzi erano rovinati a tal punto da non poter essere sistemati. Non
sempre è possibile lucidare il pezzo, se il meccanismo è rovinato bisogna
cambiarlo. A volte non avevamo i pezzi di ricambio e dovevamo chiederli al
fornitore, So che i pezzi danneggiati erano quelli fatti dall'istante. Lo so
perché lo evinco dalla fiche che vengono firmate da chi fa il lavoro” (deposizione del 12 novembre 2008, verbali
pag. 6). In tali circostanze la prova dell'entità del danno può ritenersi sufficiente
sicché la conclusione del Pretore su questo punto appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, ovvero l'errata applicazione dell'art. 321e CO ad opera del primo giudice, deve
essere accolto.
d) In
merito agli orologi R__________, dall'istruttoria è emerso che “è
capitato che all'istante scappasse il cacciavite e che si rovinasse il fondo
dell'orologio. Si tratta di una cosa di poco conto che può capitare. L'orologio
veniva fatto lucidare e il problema era risolto”(deposizione di R__________ __________ del 12 novembre 2008, verbali
Considerandi
pag. 4). L'intervento di lucidatura è poi stato eseguito da un'altra dipendente
della convenuta appositamente addetta alla riparazione degli orologi (deposizione
di Si__________ __________ del 12 novembre 2008, verbali pag. 6). Certo, è
possibile che i danneggiamenti causati dall'istante fossero superiori alla
media, ma non consta, né è preteso, che l'addetta alla riparazione nel lasso di
tempo impiegato non abbia potuto eseguire altri lavori. Nelle circostanze
descritte il Pretore senza incorrere in arbitrio poteva ritenere che la datrice
di lavoro non avesse provato l'entità del danno. Il ricorso su questo
punto deve essere respinto.
4.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti
di applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa
Camera. Tenuto conto che la convenuta ha sufficientemente provato
di avere sostenuto una spesa di fr. 595.60 per riparare 74 orologi danneggiati
dalla lavoratrice, l'istanza deve essere accolta limitatamente a fr. 1864.40 (fr.
2460.
– ./. fr. 595.60),
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in
caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), e non vi è ragione per
scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. La
ricorrente, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte, un'equa
indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è
accolto, la sentenza 23 giugno 2009 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta e
di conseguenza __________ è condannata a versare a CO 1 fr. 1864.40.– oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 2008.
2. Non si prelevano tasse o spese. RI 1
rifonderà a alla controparte un'indennità
ridotta di fr. 400.–.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente rifonderà alla controparte fr. 350.– quale
indennità ridotta.
III. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster