Lexipedia

Decisione

16.2009.7

Obbligo di motivazione della sentenza - valido anche se parte preclusa - nullità della sentenza che si limita a rinviare alla documentazione

16 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che, in

concreto, l'istanza di disconoscimento di debito presentata da RI 1, inoltrata su

suggerimento del Giudice di pace supplente (v. lettera del 23 dicembre 2008

agli atti), è manifestamente irricevibile non trattandosi di una sentenza di

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF);

che,

nondimeno, nella misura in cui RI 1 chiede l'annullamento della sentenza 15 dicembre

2008 l'atto può essere trattato come ricorso per cassazione;

che, a

prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza impugnata è nulla per carenza

di motivazione;

che,

infatti, per l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze

devono contenere, “a pena di

nullità”, l'esposizione dei

motivi di fatto e di diritto;

che,

invero, senza disattendere i requisiti minimi di

motivazione discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a

enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito

del giudizio;

che, al

Considerandi

riguardo, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice

abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e l'autorità di ricorso deve

essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3,

129.

I 236 consid. 3.2 con richiamo).

che quest'obbligo

di motivazione sussiste anche ove un convenuto sia precluso, trattandosi del

solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la

sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 285

e m. 7 ad art. 169);

che in

concreto il giudice di pace, accogliendo l'istanza con un semplice rinvio alla

documentazione agli atti e senza darne spiegazione alcuna, ha emanato una sentenza

del tutto priva di valida motivazione (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 4 ad art. 285);

che in

virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente

comminata dalla legge) deve essere rilevata d'ufficio, senza che sia necessario

verificare le ulteriori censure ricorsuali, con il conseguente rinvio degli atti

al primo giudice perché spieghi i motivi che sorreggono

la sua decisione;

che

in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica

del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il

ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 313bis),

ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione

(art. 331 cpv. 1 CPC);

che a

dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non

si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. La

sentenza 16 dicembre 2008 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia è nulla e gli atti sono rinviati al Giudice

di pace per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster