16.2009.7
Obbligo di motivazione della sentenza - valido anche se parte preclusa - nullità della sentenza che si limita a rinviare alla documentazione
16 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.7
Data decisione, Autorità:
16.01.2009, CCC
Titolo:
Obbligo di motivazione della sentenza - valido anche se parte preclusa - nullità della sentenza che si limita a rinviare alla documentazione
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
art. 142 CPC-TI
art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
16.2009.7
Lugano
16 gennaio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione (“azione di disconoscimento di debito”) del 23 dicembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Vezia, nella causa n. 282-46 promossa
con istanza 11 giugno 2008 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 11 giugno 2008 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 2000.–;
che tale
importo si riferisce al saldo di un prestito concesso al convenuto e non rimborsato
(fr. 1200.–) e al controvalore di “mobilia rimasta
nell'appartamento dopo l'interruzione di convivenza da parte di mia figlia”;
che all'udienza
del 15 dicembre, 2008 indetta per la discussione, il convenuto non è comparso
ed è rimasto precluso;
che
statuendo il 16 dicembre 2008 il Giudice di pace supplente ha accolto parzialmente
l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 1964.–;
che il 23
dicembre 2008 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace con un'istanza di disconoscimento
del debito nella quale ha chiesto sia l'annullamento del predetto giudizio così
come il disconoscimento del debito oggetto del medesimo;
che l'8
gennaio 2009 il Giudice di pace ha trasmesso l'atto a questa Camera per
trattarlo come ricorso per cassazione;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che, in
concreto, l'istanza di disconoscimento di debito presentata da RI 1, inoltrata su
suggerimento del Giudice di pace supplente (v. lettera del 23 dicembre 2008
agli atti), è manifestamente irricevibile non trattandosi di una sentenza di
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF);
che,
nondimeno, nella misura in cui RI 1 chiede l'annullamento della sentenza 15 dicembre
2008 l'atto può essere trattato come ricorso per cassazione;
che, a
prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza impugnata è nulla per carenza
di motivazione;
che,
infatti, per l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze
devono contenere, “a pena di
nullità”, l'esposizione dei
motivi di fatto e di diritto;
che,
invero, senza disattendere i requisiti minimi di
motivazione discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a
enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito
del giudizio;
che, al
Considerandi
riguardo, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice
abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e l'autorità di ricorso deve
essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3,
129.
I 236 consid. 3.2 con richiamo).
che quest'obbligo
di motivazione sussiste anche ove un convenuto sia precluso, trattandosi del
solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la
sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 285
e m. 7 ad art. 169);
che in
concreto il giudice di pace, accogliendo l'istanza con un semplice rinvio alla
documentazione agli atti e senza darne spiegazione alcuna, ha emanato una sentenza
del tutto priva di valida motivazione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 4 ad art. 285);
che in
virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente
comminata dalla legge) deve essere rilevata d'ufficio, senza che sia necessario
verificare le ulteriori censure ricorsuali, con il conseguente rinvio degli atti
al primo giudice perché spieghi i motivi che sorreggono
la sua decisione;
che
in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica
del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il
ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 313bis),
ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione
(art. 331 cpv. 1 CPC);
che a
dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non
si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. La
sentenza 16 dicembre 2008 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia è nulla e gli atti sono rinviati al Giudice
di pace per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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