16.2009.72
Rigetto provvisorio - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - somma riconosciuta deve essere contenuta in un documento firmato dal debitore - esclusa l'IVA se non pattuita
2 novembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2009.72
Data decisione, Autorità:
02.11.2009, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - somma riconosciuta deve essere contenuta in un documento firmato dal debitore - esclusa l'IVA se non pattuita
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2009.72
Lugano
2 novembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
luglio 2009 presentato da
RI 1
(rappresentata da RA 1 )
contro la sentenza emessa il 19 luglio 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa SP 17/09 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 18 maggio 2009 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 2 gennaio 2007 RI 1 ha locato a CO 1 un parcheggio di sua proprietà a __________
per una pigione di fr. 150.– mensili;
che la
locazione si è conclusa il 28 febbraio 2009;
che il 13
marzo 2009 RI 1 ha fatto intimare a CO 1il precetto esecutivo n. __________dell'UEF
di Mendrisio per l'incasso di fr. 484.20 oltre accessori, rivendicati a saldo
delle pigioni dovute dal 1° dicembre 2008 al 28 febbraio 2009, al quale
l'escusso ha interposto opposizione;
che con
istanza del 18 maggio 2009 RI 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di
Caneggio per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che all'udienza
del 30 giugno 2009, indetta per il contraddittorio, CO 1
che
statuendo il 19 luglio 2009 il Giudice di pace ha respinto l'istanza accertando
come il convenuto avesse pagato quanto dovuto sulla base del contratto di
locazione a titolo di pigioni, l'IVA non essendo però contemplata nel medesimo;
che con
ricorso per cassazione del 27 luglio 2009 RI 1è insorta contro il predetto
giudizio rimproverando al primo giudice di non aver accertato la presenza di un
valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, l'escusso
avendo accettato per atti concludenti l'aggiunta dell'IVA alla pigione;
che nelle
sue osservazioni del 18 agosto 2009 CO 1 sostiene di aver pagato tutte le
pigioni maturate sino alla scadenza del contratto, così come accertato dal
primo giudice;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice),
così come quella presentata con le osservazioni, dev'essere estromessa dall'incarto
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il
ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
Fatti
di debito (D.
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione
(art. 82 LEF);
che
il contratto di locazione sottoscritto dalle parti costituisce senz'altro un
valido riconoscimento di debito per le pigioni scadute e per eventuali spese
accessorie nello stesso espressamente contemplate (D. Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF);
che, in questo senso, l'accertamento del primo
giudice secondo il quale l'unico importo contemplato nel contratto di
locazione, e quindi riconosciuto dal convenuto, è quello riferito alla pigione
mensile di fr. 150.–, esclusa l'IVA, non può essere censurato;
che per
essere riconosciuta, una somma deve essere espressamente menzionata in un
documento sottoscritto dal debitore (D.
Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF), non bastando il solo fatto
per il convenuto di aver sempre pagato l'IVA;
che non sussistendo alcun valido
riconoscimento di debito per il pagamento dell'IVA, la conclusione del primo
giudice secondo la quale dal conteggio del 30 giugno 2009 (doc. C) risulterebbe
saldato il debito per pigioni del convenuto, non può essere considerata
arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;
che, ciò
posto il ricorso deve essere respinto;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non
si assegnano ripetibili al convenuto, la stringatezza del suo scritto 18 agosto
2009 non avendo cagionato costi o incomodo particolari.
Per
Considerandi
questi motivi,
vista
sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.
Gli oneri del
presente giudizio, per complessivi fr. 120.– sono posti a carico della
ricorrente. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
;
Vacallo.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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