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Decisione

16.2009.72

Rigetto provvisorio - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - somma riconosciuta deve essere contenuta in un documento firmato dal debitore - esclusa l'IVA se non pattuita

2 novembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di debito (D.

Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione

(art. 82 LEF);

che

il contratto di locazione sottoscritto dalle parti costituisce senz'altro un

valido riconoscimento di debito per le pigioni scadute e per eventuali spese

accessorie nello stesso espressamente contemplate (D. Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF);

che, in questo senso, l'accertamento del primo

giudice secondo il quale l'unico importo contemplato nel contratto di

locazione, e quindi riconosciuto dal convenuto, è quello riferito alla pigione

mensile di fr. 150.–, esclusa l'IVA, non può essere censurato;

che per

essere riconosciuta, una somma deve essere espressamente menzionata in un

documento sottoscritto dal debitore (D.

Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF), non bastando il solo fatto

per il convenuto di aver sempre pagato l'IVA;

che non sussistendo alcun valido

riconoscimento di debito per il pagamento dell'IVA, la conclusione del primo

giudice secondo la quale dal conteggio del 30 giugno 2009 (doc. C) risulterebbe

saldato il debito per pigioni del convenuto, non può essere considerata

arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

che, ciò

posto il ricorso deve essere respinto;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non

si assegnano ripetibili al convenuto, la stringatezza del suo scritto 18 agosto

2009 non avendo cagionato costi o incomodo particolari.

Per

Considerandi

questi motivi,

vista

sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.

Gli oneri del

presente giudizio, per complessivi fr. 120.– sono posti a carico della

ricorrente. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

;

Vacallo.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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