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Decisione

16.2009.77

Tassa di giustizia - potere di apprezzamento del giudice nella fissazione - ricorso contro la bolletta - competenza

12 ottobre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di pace preleva una tassa da fr. 50.– al 15% del valore

litigioso;

che entro tali limiti l'emolumento

va poi fissato “in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia”

(art. 3 cpv. 1 LTG);

che tutte le riscossioni tributarie dovendo attenersi

– in virtù del diritto federale – ai principi della proporzio­nalità e

dell'equivalenza, anche le tasse di giustizia devono mantenersi in un rapporto

ragionevole con la complessità della causa e l'impegno richiesto al tribunale (DTF

128 III 251 consid. 3.1, 120 Ia 175 consid. 4);

che al riguardo il Giudice di pace conserva un ampio

margine di latitudine, sicché

entro i minimi e i massimi della tariffa la tassa di giustizia da lui stabilita

è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/

Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC).

che

nel caso in esame la trattazione della causa introdotta dal ricorrente ha reso

necessarie tre udienze (contraddittorio del 19 giugno 2008, interrogatorio

formale del convenuto del 28 novembre 2008 e dibattimento finale del 19 gennaio

2009), il giudice, poi, ha dovuto correggere il questionario

Considerandi

dell'interrogatorio formale, richiamare gli atti dal Comune di __________ e

statuire su

un'istanza

”di acquisizione di nuovi mezzi di prova“ presentata

l'8 dicembre 2008 dall'istante;

che

quindi la procedura, oltre a

non poter essere definita semplice, ha gravato sensibilmente

per impegno e per dispendio di tempo sul tribunale;

che

in simili condizioni la tassa

di giustizia massima di fr. 225.– per un valore litigioso di fr. 1700.-

non denota un eccesso o abuso di apprezzamento da parte del primo giudice;

che,

quindi, il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri processuali andrebbero a carico del ricorrente (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni

prelievo, gli oneri d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per

l'erario pubblico;

che

non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione;

che il

Giudice di pace è invitato a modificare l'indicazione dei rimedi di diritto in

calce alla bolletta per la riscossione delle tasse e spese giudiziarie;

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si

prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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