16.2009.77
Tassa di giustizia - potere di apprezzamento del giudice nella fissazione - ricorso contro la bolletta - competenza
12 ottobre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.77
Data decisione, Autorità:
12.10.2009, CCC
Titolo:
Tassa di giustizia - potere di apprezzamento del giudice nella fissazione - ricorso contro la bolletta - competenza
SPESE E RIPETIBILI
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 148 CPC-TI
art. 3 cpv. 1 LTG
art. 14 cpv. 1 LTG
Incarto n.
16.2009.77
Lugano
12 ottobre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8
luglio 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 19 giugno 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Mendrisio, nella causa civile O. 9/2009
promossa con istanza dell'8 aprile 2008 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con sentenza 19 giugno 2009 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha respinto
un'istanza introdotta l'8 aprile 2008 da RI 1 nei confronti di CO 1 per ottenere
il pagamento di fr. 1700.– oltre interessi così come il rigetto dell'opposizione
da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che il
Giudice di pace ha posto a carico dell'istante la tassa di giustizia di fr. 255.–
e le spese di fr. 40.–, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.– a
titolo di indennità;
che con
sentenza del 27 luglio 2009 questa Camera ha respinto un ricorso per cassazione
presentato il 3 luglio 2009 da RI 1 (inc. 16.2009.67);
che, nel
frattempo, il 19 giugno 2009 il Giudice di pace ha inviato a RI 1 la bolletta
n. 81/2009 per l'incasso di fr. 295.– corrispondenti alla tassa di giustizia e
alle spese della sentenza 19 giugno 2009;
che l'8
luglio 2009 RI 1 si è rivolto al Dipartimento delle Istituzioni, Divisione
della giustizia, per ottenere in via principale la riduzione della tassa di
giustizia a fr. 50.– o quanto meno una riduzione indeterminata, così come
l'annullamento delle spese giudiziarie;
che il 10
agosto 2009 la Divisione della giustizia ha trasmesso l'atto a questa Camera
per essere trattato quale ricorso per cassazione;
e considerando
in diritto: che l'art. 5 cpv. 1 della Legge sulla
tariffa giudiziaria, secondo il quale la parte cui le spese giudiziarie sono
state imposte può interporre
reclamo entro 15 giorni dal pagamento o dalla intimazione della bolletta contro
l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia la cui decisione è
definitiva, è stato abrogato il 15 dicembre 2006;
che,
pertanto, in materia di contestazioni sulle spese e sulla tassa di giustizia
deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione (cfr. messaggio del
Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005);
che per
l'art. 14 cpv. 1 LTG il Giudice
Fatti
di pace preleva una tassa da fr. 50.– al 15% del valore
litigioso;
che entro tali limiti l'emolumento
va poi fissato “in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia”
(art. 3 cpv. 1 LTG);
che tutte le riscossioni tributarie dovendo attenersi
– in virtù del diritto federale – ai principi della proporzionalità e
dell'equivalenza, anche le tasse di giustizia devono mantenersi in un rapporto
ragionevole con la complessità della causa e l'impegno richiesto al tribunale (DTF
128 III 251 consid. 3.1, 120 Ia 175 consid. 4);
che al riguardo il Giudice di pace conserva un ampio
margine di latitudine, sicché
entro i minimi e i massimi della tariffa la tassa di giustizia da lui stabilita
è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/
Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC).
che
nel caso in esame la trattazione della causa introdotta dal ricorrente ha reso
necessarie tre udienze (contraddittorio del 19 giugno 2008, interrogatorio
formale del convenuto del 28 novembre 2008 e dibattimento finale del 19 gennaio
2009), il giudice, poi, ha dovuto correggere il questionario
Considerandi
dell'interrogatorio formale, richiamare gli atti dal Comune di __________ e
statuire su
un'istanza
”di acquisizione di nuovi mezzi di prova“ presentata
l'8 dicembre 2008 dall'istante;
che
quindi la procedura, oltre a
non poter essere definita semplice, ha gravato sensibilmente
per impegno e per dispendio di tempo sul tribunale;
che
in simili condizioni la tassa
di giustizia massima di fr. 225.– per un valore litigioso di fr. 1700.-
non denota un eccesso o abuso di apprezzamento da parte del primo giudice;
che,
quindi, il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri processuali andrebbero a carico del ricorrente (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni
prelievo, gli oneri d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per
l'erario pubblico;
che
non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione;
che il
Giudice di pace è invitato a modificare l'indicazione dei rimedi di diritto in
calce alla bolletta per la riscossione delle tasse e spese giudiziarie;
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si
prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente
La segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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