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Decisione

16.2009.8

Giurisdizione - procedura di incasso del contributo per la promozione dello smercio di vino - esclusa la competenza del giudice civile

2 febbraio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di natura civile, essendo sottratti al suo giudizio i rapporti di diritto

pubblico (art. 31 LOG; Cocchi/Trezzini,

ibidem);

che nella

fattispecie l'istante, riconosciuta quale organizzazione di categoria per il

prodotto vino, procede per il recupero di un contributo destinato al

finanziamento della promozione dello smercio del vino (cfr. risoluzione 7 settembre

2004 del Consiglio di Stato, doc. E);

che tale

facoltà è prevista dall'art. 14 della Legge sull'agricoltura (RL 8.1.1.1);

che la

natura medesima di tale contributo, correttamente qualificato dal giudice quale

tassa, esclude la natura civile della vertenza, la stessa non essendo fondata

su un rapporto di diritto privato;

che

del resto, l'art. 14 cpv. 3 Legge sull'agricoltura prevede la possibilità di

impugnare la decisione di imposizione della tassa con ricorso al Dipartimento

Considerandi

delle finanze e dell'economia;

che

pertanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, la vertenza in esame non

è di quelle che rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice di pace;

che

quindi il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'istanza irricevibile

(art. 99 cpv. 2 CPC; Rep. 1990 pag. 214 in fine; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 1);

che

la mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l'incompetenza del

giudice di pace (art. 327 lett. a CPC), comporta la nullità della sentenza

(cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), senza che occorra esaminare le

ulteriori censure sollevate dal ricorrente;

che

in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica

del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il

ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1

ad art. 313bis), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del

ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

che vista

la particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare oneri processuali

e dall'assegnare indennità, peraltro neppure richiesta, tanto più che la redazione

del ricorso non ha verosimilmente cagionato costi apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, di conseguenza la sentenza

16 dicembre 2008 del Giudice di pace del circolo di Giornico è annullata e

sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 65.–,

anticipata dall'istante, rimane a suo carico.

II. Non

si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

III. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF),

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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