16.2009.8
Giurisdizione - procedura di incasso del contributo per la promozione dello smercio di vino - esclusa la competenza del giudice civile
2 febbraio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.8
Data decisione, Autorità:
02.02.2009, CCC
Titolo:
Giurisdizione - procedura di incasso del contributo per la promozione dello smercio di vino - esclusa la competenza del giudice civile
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
GIURISDIZIONE CIVILE
art. 1 CPC-TI
art. 97 cf. 1 CPC-TI
art. 99 cpv. 2 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 31 LOG
Incarto n.
16.2009.8
Lugano
2 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31
dicembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa inc. n. 1/2008 promossa
con istanza 19 febbraio 2008 da
CO 1
(rappresentata dalla
RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
la CO 1 organizzazione di categoria per il prodotto vino, ha trasmesso a RI 1
tre fatture, per complessivi fr. 375.60, relative al contributo per la
promozione vitivinicola per le vendemmie degli anni 2004–2006;
che viste
le resistenze di RI 1, con istanza del 19 febbraio 2008 CO 1 l'ha convenuto
davanti al Giudice di pace del circolo di Giornico per ottenere il pagamento di
375.60 oltre agli interessi e alle spese esecutive, per complessivi fr. 455.25;
che
all'udienza del 16 dicembre 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza, contestando in particolare di essere
assoggettato all'obbligo di pagamento del noto contributo;
che
statuendo il 16 dicembre 2008 il Giudice di pace, dopo aver qualificato il
contributo in oggetto come tassa e aver accertato il suo carattere
obbligatorio, ha accolto l'istanza;
che con
ricorso per cassazione del 31 dicembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che il
ricorrente eccepisce la competenza giurisdizionale del giudice adito così come
la legittimazione dell'istante a rivendicare la pretesa mentre nel merito contesta
la pretesa avversaria;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
la giurisdizione civile (art. 1 CPC) è un presupposto processuale la cui esistenza
va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 1 CPC; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000,
n. 1 ad art. 1);
che la
competenza del giudice civile è data se la vertenza che gli viene sottoposta è
Fatti
di natura civile, essendo sottratti al suo giudizio i rapporti di diritto
pubblico (art. 31 LOG; Cocchi/Trezzini,
ibidem);
che nella
fattispecie l'istante, riconosciuta quale organizzazione di categoria per il
prodotto vino, procede per il recupero di un contributo destinato al
finanziamento della promozione dello smercio del vino (cfr. risoluzione 7 settembre
2004 del Consiglio di Stato, doc. E);
che tale
facoltà è prevista dall'art. 14 della Legge sull'agricoltura (RL 8.1.1.1);
che la
natura medesima di tale contributo, correttamente qualificato dal giudice quale
tassa, esclude la natura civile della vertenza, la stessa non essendo fondata
su un rapporto di diritto privato;
che
del resto, l'art. 14 cpv. 3 Legge sull'agricoltura prevede la possibilità di
impugnare la decisione di imposizione della tassa con ricorso al Dipartimento
Considerandi
delle finanze e dell'economia;
che
pertanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, la vertenza in esame non
è di quelle che rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice di pace;
che
quindi il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'istanza irricevibile
(art. 99 cpv. 2 CPC; Rep. 1990 pag. 214 in fine; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 1);
che
la mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l'incompetenza del
giudice di pace (art. 327 lett. a CPC), comporta la nullità della sentenza
(cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), senza che occorra esaminare le
ulteriori censure sollevate dal ricorrente;
che
in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica
del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il
ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1
ad art. 313bis), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del
ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che vista
la particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare oneri processuali
e dall'assegnare indennità, peraltro neppure richiesta, tanto più che la redazione
del ricorso non ha verosimilmente cagionato costi apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, di conseguenza la sentenza
16 dicembre 2008 del Giudice di pace del circolo di Giornico è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 65.–,
anticipata dall'istante, rimane a suo carico.
II. Non
si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF),
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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