16.2009.80
Rigetto definitivo - indennità alla parte vincente - ammontare - criteri per la fissazione dell'indennità - irrilevanza del valore litigioso
28 dicembre 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2009.80
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - indennità alla parte vincente - ammontare - criteri per la fissazione dell'indennità - irrilevanza del valore litigioso
INDENNITÀ
RIPETIBILI
art. 150 CPC-TI
art. 26 LALEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
16.2009.80
Lugano
28 dicembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22
giugno 2009 presentato da
RI 1 Giubiasco
contro la sentenza emessa il 2 giugno 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa 61b/09/S (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 3 aprile 2009 da
CO 1
(rappresentato dall'RA
1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza del 3 aprile 2009 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1
al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr.
1987.90 oltre accessori rivendicati a saldo dell'imposta cantonale 2004 oltre
agli interessi e alla tassa di diffida;
che
a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione
dopo tassazione d'ufficio del 28 dicembre 2007 relativa all'imposta cantonale
2004, con l'attestazione del suo passaggio in giudicato;
che
all'udienza del 20 maggio 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo
esecutivo, non avendo mai ricevuto la decisione di tassazione;
che
statuendo il 2 giugno 2009 il Giudice di pace, accogliendo le contestazioni del
convenuto sulla mancata notifica della decisione di tassazione, non inficiate
dall'istante assente dal contraddittorio, ha respinto l'istanza ponendo gli
oneri processuali di complessivi fr. 50.– a carico dell'istante tenuto a
rifondere alla controparte un'indennità di fr. 20.–;
che con
ricorso per cassazione del 22 giugno 2009 RI 1 è insorto contro l'ammontare
dell'indennità chiedendone una di fr. 500.–;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
contestata è l'indennità riconosciuta al convenuto;
che
secondo l'art. 62 cpv. 1 OTLEF (al quale rinvia l'art. 26 LALEF), nelle cause a procedura sommaria
Fatti
il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;
che nella
fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili il giudice fruisce in
ogni modo di notevole latitudine: il suo pronunciato può essere contestato, di
conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996
pag. 171).
che da
quanto pare capire, il ricorrente chiede un'indennità di fr. 500.–, pari al 25%
del valore litigioso;
che alla
fattispecie si applicherebbe il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, entrato in vigore il 1°
gennaio 2008 (RL 3.1.1.7.1) e non l'abrogata Tariffa dell'Ordine degli avvocati;
che
tuttavia tale regolamento vale per i soli patrocinatori professionali (art. 10),
ciò che non è il caso per RI 1, nemmeno iscritto nel registro degli avvocati;
che,
quindi, trattandosi di una persona fisica che agisce da sé, questa ha diritto
soltanto a un'equa indennità destinata a coprire il
dispendio di tempo causatole dal processo e le ulteriori spese dipendenti dal
medesimo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 150; D. Staehelin, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 74 ad art. 84 LEF), indipendentemente dal valore della lite;
che in
altre parole, l'indennizzo va commisurato alla verosimile entità delle prestazioni
che la parte è chiamata a svolgere, al grado di complessità del processo, all'intralcio
Considerandi
che il dispendio di tempo dedicato alla difesa reca all'attività professionale,
all'eventuale perdita di guadagno e al verosimile esito conseguito (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 158 in alto);
che, nella fattispecie, l'importo di fr. 20.– riconosciuto dal primo
giudice appare senz'altro esiguo nondimeno il ricorrente, salvo l'indicazione
del valore non adduce nessuna indicazione sull'incomodo occorsogli, in
particolare un'eventuale perdita di guadagno, o altre spese sostenute;
che, per
altro, la causa ha comportato una sola udienza nell'ambito
della quale il ricorrente ha semplicemente sollevato di non aver ricevuto la
decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che,
quindi, il ricorso totalmente sprovvisto di motivazione va dichiarato
irricevibile (art. 329 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 3 CPC);
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla
procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331
cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello
stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che
vista la notoria situazione finanziaria in cui versa il
ricorrente conviene soprassedere a ogni prelievo, che
riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;
che
la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente risulta così
priva d'oggetto;
che
non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano
ripetibili.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster