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Decisione

16.2009.81

Rigetto definitivo - indennità alla parte vincente - ammontare - criteri per la fissazione dell'indennità - irrilevanza del valore litigioso

28 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;

che nella

fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili il giudice fruisce in

ogni modo di notevole latitudine: il suo pronunciato può essere contestato, di

conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996

pag. 171).

che da

quanto pare capire, il ricorrente chiede un'indennità di fr. 75.– pari al 25%

del valore litigioso;

che alla

fattispecie si applicherebbe il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, entrato in vigore il 1°

gennaio 2008 (RL 3.1.1.7.1) e non l'abrogata Tariffa dell'Ordine degli avvocati;

che

tuttavia tale regolamento vale per i soli patrocinatori professionali (art. 10),

ciò che non è il caso per RI 1, nemmeno iscritto nel registro degli avvocati;

che,

quindi, trattandosi di una persona fisica che agisce da sé, questa ha diritto

soltanto a un'equa indennità destinata a coprire il

dispendio di tempo causatole dal processo e le ulteriori spese dipendenti dal

medesimo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 150; D. Staehelin, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 74 ad art. 84 LEF), indipendentemente dal valore della lite;

Considerandi

che in

altre parole, l'indennizzo va commisurato alla verosimile entità delle prestazioni

che la parte è chiamata a svolgere, al grado di complessità del processo, all'intralcio

che il dispendio di tempo dedicato alla difesa reca all'attività professionale,

all'eventuale perdita di guadagno e al verosimile esito conseguito (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 158 in alto);

che, nella fattispecie, l'importo di fr. 10.– riconosciuto dal primo

giudice appare senz'altro esiguo nondimeno il ricorrente, salvo l'indicazione

del valore, non adduce nessuna informazione sull'incomodo occorsogli, in

particolare un'eventuale perdita di guadagno, o altre spese sostenute;

che, per

altro, la causa ha comportato una sola udienza nell'ambito

della quale il ricorrente ha semplicemente sollevato di non aver ricevuto la

decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che

quindi il ricorso, totalmente sprovvisto di motivazione, va dichiarato

irricevibile (art. 329 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 3 CPC);

che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero

la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che

vista la notoria situazione in cui versa il ricorrente conviene soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe

verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;

che

la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente risulta così

priva d'oggetto;

che

non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano

ripetibili.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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