16.2009.83
Contratto di mandato - programma alimentare dimagrante - mercede - esigibilità - garanzia risultato non data - termine per osservazioni - motivazione sentenza -
28 dicembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2009.83
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, CCC
Titolo:
Contratto di mandato - programma alimentare dimagrante - mercede - esigibilità - garanzia risultato non data - termine per osservazioni - motivazione sentenza -
MANDATO
MERCEDE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
art. 394 CO
art. 398 CO
art. 142 cpv. 2 CPC-TI
art. 285 cpv. 1 let. e CPC-TI
art. 299 CPC-TI
art. 331 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.83
Lugano
28 dicembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
agosto 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 14 agosto 2009 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa n. 16/2009/O
(contratto di mandato) promossa con istanza 7 aprile 2009 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel
mese di settembre 2008 RI 1 si è rivolta a CO 1 per ottenere un programma alimentare
personalizzato, basato sui suoi valori ematici, volto alla diminuzione del peso
e la regolazione del metabolismo, denominato metabolic balance. Il 30
settembre 2008 RI 1 ha poi sottoscritto un documento dal quale si evince che il
costo per tale consulenza ammontava a fr. 490.– pagabili alla consegna del
programma. Preso atto che RI 1, nonostante avesse ricevuto il piano, non ha versato
alcunché, CO 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Bellinzona.
B. Con
istanza del 7 aprile 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 490.– oltre accessori così
come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza
del 24 aprile 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza sostenendo di non essere ”stata seguita nel modo concordato”.
C. Statuendo
il 14 agosto 2009 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza e ha obbligato
la convenuta a versare alla controparte fr. 490.– oltre interessi del 5% dal 1°
novembre 2008 e spese, rigettando nel contempo l'opposizione interposta al noto
PE . Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 64.–, sono state poste a carico
della convenuta.
D. Con
ricorso per cassazione del 27 agosto 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza
per carenza di motivazione, il primo giudice non avendo in particolare indicato
le norme di diritto alla base della sua decisione. Essa lamenta altresì la
mancata risposta alle sue contestazioni. Nelle sue osservazioni del 3 novembre
2009 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
in diritto: 1. Secondo
l'art. 331 cpv. 2 CPC il termine delle osservazioni a un ricorso per cassazione
è di 20 giorni, ridotto a 10 gironi nella procedura sommaria o accelerata. In
concreto, il ricorso è stato notificato a CO 1 il 18 settembre 2009 sicché le
osservazioni del 3 novembre 2009 sono tardive e quindi irricevibili.
2. La
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni.
3. La
ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza per carenza di
motivazione ai sensi dell'art. 285 lett. e CPC, con particolare riferimento all'assenza
dell'indicazione di una qualsiasi norma legislativa.
Ora,
l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC, applicabile su rinvio dell'art. 299 CPC, dispone
che le sentenze e i decreti devono contenere, “a pena di nullità”,
l'esposizione dei motivi. La motivazione può anche essere succinta, purché
consenta al destinatario di capire come mai il giudice abbia deciso in un modo
piuttosto che in un altro e permetta all'autorità di ricorso di verificare se
tale decisione sia conforme al diritto (v. DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20
consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo). Il rispetto di simili premesse
costituisce un imperativo d'ordine (lo stesso art. 285 cpv. 1 lett. e CPC
commina la sanzione della nullità, che a norma dell'art. 142 cpv. 2 CPC va rilevata
d'ufficio): un giudicato carente di motivazione, di conseguenza, deve essere
dichiarato nullo indipendentemente dalla sua fondatezza (DTF 135 I 190 consid.
2.2).
In
concreto, il Giudice di pace supplente, accogliendo l'istanza, ha rilevato che “la convenuta il 30 settembre 2008 aveva
firmato la proposta dell'istante, che il programma non è mai stato contestato
per iscritto della convenuta e che le cause della riuscita o meno del programma
possono essere imputate a diversi fattori non accertabili in questa sede”. Seppure succinta e ponendosi ai limiti
delle esigenze minime di motivazione, essa permetteva a RI 1 di capire perché
l'istanza è stata accolta e di valutare se fosse il caso di ricorrere in
cassazione. In tali circostanze nulla osta all'esame del ricorso nel merito.
3. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
4. Il
primo giudice ha obbligato la convenuta a versare all'istante
l'importo di fr. 490.– da questi rivendicato per l'allestimento del programma
alimentare personalizzato, non avendo la stessa provato di aver sollevato
contestazioni in merito al contenuto del contratto, ovvero alle prestazioni
proposte dall'istante. La ricorrente contesta siffatta conclusione, l'istante
non avendole fornito le prestazioni promesse, ovvero il necessario sostegno e
consulenza in caso di difficoltà, contestazioni delle quali il primo giudice
non ha tenuto conto.
Sennonché,
così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per
cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione
dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero
viziati di errore qualificato. In concreto, la ricorrente si rivolge a questa
Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere
cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che
evidenzia il carattere appellatorio del ricorso. Nell'ambito di un ricorso per
cassazione occorre dimostrare il carattere arbitrario del risultato raggiunto
dal primo giudice indipendentemente dalle sue motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid.
3.1).
5. Per
di più, in concreto, la conclusione del Giudice di pace
supplente secondo cui la convenuta non ha fornito nessuna prova
sull'inadempienza del contratto da parte dell'istante non appare arbitraria,
ovvero manifestamente insostenibile.
a) Nell'ambito di un contratto di mandato, quale quello in esame (cfr. Tercier/Favre/Conus, Les contrats
spéciaux, 4ª edizione, n. 4972
segg.), il mandatario si obbliga a compiere gli affari o i servigi di cui viene
Considerandi
incaricato (art. 394 cpv. 1 CO). Per queste sue prestazioni egli ha diritto a
una mercede quando questa sia stata stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv.
3.
CO; Fellmann, Berner Kommentar,
n. 369 e 373 ad art. 394 CO). Salvo accordi contrari, la pretesa del
mandatario nasce già con la conclusione del contratto (Fellmann, op. cit., n. 467 ad art. 394 CO), mentre diventa
esigibile solo a compimento dell'ultima prestazione del mandato stesso (Fellmann, op. cit., n. 469 ad art. 394
CO), indipendentemente dall'ottenimento del successo desiderato dal mandante.
La cattiva esecuzione del mandato può comportare una riduzione degli onorari
del mandatario, che sono fissati tenendo in considerazione il valore della
prestazione effettivamente effettuata (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5252). Una soppressione
completa dell'indennità al mandatario può avvenire unicamente quando la sua
prestazione risulta completamente inutilizzabile dal mandante, ciò che
corrisponderebbe a una totale inadempienza contrattuale (DTF 124 III 423 consid.
3b-c, 4a; Fellmann, op. cit., n.
496.
e segg. ad art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht,
Besonderer Teil, 4ª edizione, pag. 292 n. 4).
b) Il
mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione per le sue
prestazioni deve dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della sua pretesa (Fell-mann, op. cit., n. 439 segg. ad
art. 394 CO), questioni non controverse nel caso concreto, mentre la prova dell'inadempienza
del mandato incombe al mandante, in concreto alla convenuta (Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 4ª edizione, n. 32 ad art.
398.
CO). Ora, il solo fatto per la convenuta di aver giustificato il mancato
pagamento della pretesa avversaria per non essere “stata seguita nel modo
concordato” (cfr. verbale di udienza 24 aprile 2009), non basta a comprovare
una qualsiasi inadempienza da parte dell'istante il quale, senza essere stato smentito,
ha sostenuto di non aver ricevuto nessuna contestazione scritta da parte della
convenuta. A fronte della richiesta di pagamento avversaria, ribadita in due
solleciti di pagamento (doc. E e F), la convenuta non ha quindi dimostrato di
aver sollevato un qualsiasi tipo di rimostranza, in particolare di avere
segnalato all'istante eventuali sue inadempienze. Quanto alla promessa di
perdita di peso in tempi brevi, della quale non vi è comunque nessuna traccia
nel programma alimentare (doc. D) che fa esplicito riferimento solo all'assistenza
da parte dell'istante, la stessa esula dalle caratteristiche del contratto di
mandato (Tercier/Favre/Conus, op.
cit., n. 4959). Ne discende che il ricorso deve essere respinto.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
pone problema di ripetibili alla controparte, le cui osservazioni sono
irricevibili (sopra consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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