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Decisione

16.2009.83

Contratto di mandato - programma alimentare dimagrante - mercede - esigibilità - garanzia risultato non data - termine per osservazioni - motivazione sentenza -

28 dicembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

4. Il

primo giudice ha obbligato la convenuta a versare all'istante

l'importo di fr. 490.– da questi rivendicato per l'allestimento del programma

alimentare personalizzato, non avendo la stessa provato di aver sollevato

contestazioni in merito al contenuto del contratto, ovvero alle prestazioni

proposte dall'istante. La ricorrente contesta siffatta conclusione, l'istante

non avendole fornito le prestazioni promesse, ovvero il necessario sostegno e

consulenza in caso di difficoltà, contestazioni delle quali il primo giudice

non ha tenuto conto.

Sennonché,

così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per

cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione

dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero

viziati di errore qualificato. In concreto, la ricorrente si rivolge a questa

Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere

cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che

evidenzia il carattere appellatorio del ricorso. Nell'ambito di un ricorso per

cassazione occorre dimostrare il carattere arbitrario del risultato raggiunto

dal primo giudice indipendentemente dalle sue motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, n. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid.

3.1).

5. Per

di più, in concreto, la conclusione del Giudice di pace

supplente secondo cui la convenuta non ha fornito nessuna prova

sull'inadempienza del contratto da parte dell'istante non appare arbitraria,

ovvero manifestamente insostenibile.

a) Nell'ambito di un contratto di mandato, quale quello in esame (cfr. Tercier/Favre/Conus, Les contrats

spéciaux, 4ª edizione, n. 4972

segg.), il mandatario si obbliga a compiere gli affari o i servigi di cui viene

Considerandi

incaricato (art. 394 cpv. 1 CO). Per queste sue prestazioni egli ha diritto a

una mercede quando questa sia stata stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv.

3.

CO; Fellmann, Berner Kommentar,

n. 369 e 373 ad art. 394 CO). Salvo accordi contrari, la pretesa del

mandatario nasce già con la conclusione del contratto (Fellmann, op. cit., n. 467 ad art. 394 CO), mentre diventa

esigibile solo a compimento dell'ultima prestazione del mandato stesso (Fellmann, op. cit., n. 469 ad art. 394

CO), indipendentemente dall'ottenimento del successo desiderato dal mandante.

La cattiva esecuzione del mandato può comportare una riduzione degli onorari

del mandatario, che sono fissati tenendo in considerazione il valore della

prestazione effettivamente effettuata (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5252). Una soppressione

completa dell'indennità al mandatario può avvenire unicamente quando la sua

prestazione risulta completamente inutilizzabile dal mandante, ciò che

corrisponderebbe a una totale inadempienza contrattuale (DTF 124 III 423 consid.

3b-c, 4a; Fellmann, op. cit., n.

496.

e segg. ad art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht,

Besonderer Teil, 4ª edizione, pag. 292 n. 4).

b) Il

mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione per le sue

prestazioni deve dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della sua pretesa (Fell-mann, op. cit., n. 439 segg. ad

art. 394 CO), questioni non controverse nel caso concreto, mentre la prova dell'inadempienza

del mandato incombe al mandante, in concreto alla convenuta (Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 4ª edizione, n. 32 ad art.

398.

CO). Ora, il solo fatto per la convenuta di aver giustificato il mancato

pagamento della pretesa avversaria per non essere “stata seguita nel modo

concordato” (cfr. verbale di udienza 24 aprile 2009), non basta a comprovare

una qualsiasi inadempienza da parte dell'istante il quale, senza essere stato smentito,

ha sostenuto di non aver ricevuto nessuna contestazione scritta da parte della

convenuta. A fronte della richiesta di pagamento avversaria, ribadita in due

solleciti di pagamento (doc. E e F), la convenuta non ha quindi dimostrato di

aver sollevato un qualsiasi tipo di rimostranza, in particolare di avere

segnalato all'istante eventuali sue inadempienze. Quanto alla promessa di

perdita di peso in tempi brevi, della quale non vi è comunque nessuna traccia

nel programma alimentare (doc. D) che fa esplicito riferimento solo all'assistenza

da parte dell'istante, la stessa esula dalle caratteristiche del contratto di

mandato (Tercier/Favre/Conus, op.

cit., n. 4959). Ne discende che il ricorso deve essere respinto.

6.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

pone problema di ripetibili alla controparte, le cui osservazioni sono

irricevibili (sopra consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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