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Decisione

16.2009.85

Appalto - pagamento prima dell'inoltro della causa - interesse giuridico all'inoltro della causa - presupposto processuale - giudizio ultra petita - estensione della domanda - pagamento pendente causa

21 dicembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorso per cassazione è accolto nel senso che la sentenza 13 luglio 2009 del

Giudice di pace del circolo di Locarno è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1. Nella misura in cui tende al pagamento

di fr. 1218.70, così come al rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UEF di Locarno per questo importo, l'istanza è irricevibile poiché priva

di interesse giuridico.

2.

Nella misura in cui tende al pagamento degli interessi e delle spese esecutive

di fr. 90.05, così come al rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UEF di Locarno per quest'importo, si prende atto dell'acquiescenza della convenuta

e l'istanza è stralciata dai ruoli.

3.

Le spese del giudizio di fr. 190.– (compresa la tassa di giustizia), da

anticipare dall'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna. Non si assegnano indennità.

Considerandi

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 135.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 185.–

da

anticipare dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte

un'indennità di fr. 100.–.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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