16.2009.85
Appalto - pagamento prima dell'inoltro della causa - interesse giuridico all'inoltro della causa - presupposto processuale - giudizio ultra petita - estensione della domanda - pagamento pendente causa
21 dicembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2009.85
Data decisione, Autorità:
21.12.2009, CCC
Titolo:
Appalto - pagamento prima dell'inoltro della causa - interesse giuridico all'inoltro della causa - presupposto processuale - giudizio ultra petita - estensione della domanda - pagamento pendente causa equivale ad acquiescenza- spese legali danno e non ripetibili
ACQUIESCENZA
DOMANDA
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
art. 75 let. b CPC-TI
art. 86 CPC-TI
art. 150 CPC-TI
art. 351 CPC-TI
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.85
Lugano
21 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3
settembre 2009 presentato da
RI 1
(rappresentata dall'amministratore unico RA 1)
contro la sentenza emessa il 13 luglio 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno, nella causa inc. 34/09 (contratto d'appalto)
promossa con istanza 17 giugno 2009 da
CO 1
(rappresentata dal gerente RA 2 Cavigliano),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 17 giugno 2009 l'officina meccanica CO 1 ha convenuto la società RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere il
pagamento di fr. 1218.70 oltre interessi del 5% dal 9 aprile 2009 e spese esecutive,
così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UEF di Locarno. Tale importo si riferisce al saldo di una fattura del 9
marzo 2009 emessa dall'istante per lavori di riparazione eseguiti su un veicolo
della convenuta.
B. All'udienza
del 13 luglio 2009, indetta per la discussione, l'istante si è confermata nella
sua domanda, mentre la convenuta non si è presentata ed è rimasta preclusa. Statuendo
quel giorno medesimo il giudice di pace, basandosi sulle prove documentali
prodotte dall'istante dalle quali ha dedotto la fondatezza della sua pretesa,
ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare fr. 1218.70 oltre a
spese legali di fr. 546.98, gli interessi e le spese esecutive.
C. Con
ricorso per cassazione del 3 settembre 2009 la RI 1 è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC sostenendo in sostanza di avere
provveduto al pagamento di fr. 1218.70 già il 10 giugno 2009, di avere versato
gli interessi e spese esecutive l'8 luglio 2009 direttamente all'UEF di Locarno
e rimprovera al primo giudice di aver violato gli art. 74 e 75 CPC,
riconoscendo all'istante l'importo di fr. 546.98 per spese legali sebbene non
rivendicato con la sua istanza. L'8 ottobre 2009 l'istante ha ammesso di avere ricevuto il 17 giugno 2009 fr. 1218.70 e l'8 luglio successivo il
saldo delle spese esecutive e degli interessi ma non le “protestate spese” né quelle di avvocatura.
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
2. Il
Giudice di pace ha accolto l'istanza rilevando che la documentazione prodotta
dall'istante rispecchiava le pretese rivendicate in giudizio. La ricorrente
rimprovera in primo luogo al primo giudice di aver riconosciuto all'istante fr.
546.98, corrispondenti all'onorario e alle spese fatturate dall'avv. __________
il 24 giugno 2009, ancorché “non oggetto dell'istanza del 17 giugno 2009 e
neppure del precetto esecutivo”. Egli rileva poi di avere versato alla controparte,
il 10 giugno 2009, fr. 1218.70 e l'8 luglio successivo il saldo delle spese
esecutive e degli interessi direttamente all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di
Locarno.
3. a) In concreto, con
l'istanza del 17 giugno 2009, l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1218.70
oltre interessi e spese esecutive sulla base della fattura da lei allestita l’9
marzo 2009. All'udienza di discussione del 13 luglio 2009 essa ha ribadito la
domanda. Ora, è vero che sul relativo verbale di udienza il giudice di pace ha
aggiunto al citato importo anche le “spese di avvocato fr. 546.98” senza che
sia dato di capire se tale posta sia stata eventualmente rivendicata dalla
parte. Resta il fatto che tale richiesta non costituisce un'estensione della domanda
ai sensi dell'art. 75 lett. b CPC, l'istante non avendo formulato nessuna pretesa
in tal senso essendosi limitata a confermare “l'istanza in quanto il convenuto
si oppone al pagamento senza addurre motivo valido di contestazione”.
b) Del resto, un'estensione
della domanda è ipotizzabile solo nel caso in cui questa si basi sullo stesso complesso
di fatti della domanda principale, fattispecie estranea al caso concreto, con
la domanda principale l'istante avendo chiesto il pagamento di una mercede
derivante da un contratto di appalto, mentre le spese legali costituiscono una
richiesta di risarcimento del danno, come tale quindi inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 75). Le spese legali dovute
all'intervento dell'avv. __________ non rientrano neppure nel concetto di
ripetibili, debitamente protestate dall'istante, trattandosi in questo caso
delle spese indispensabili causate dal processo (art. 150 CPC), mentre le spese
legali di assistenza preprocessuali, come quelle in discussione, costituiscono una
posta del danno da rivendicare separatamente nell'istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.
150; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice
2000/2004, n. 57 ad art. 150).
c) Ciò posto,
secondo l'art. 86 CPC il giudice deve pronunciare su tutta la domanda a non
oltre i limiti di questa ovvero non può concedere alla parte più di quanto da
questa richiesto (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 2 e 3 ad art. 86). Il fatto, quindi, per il primo giudice di
aver riconosciuto all'istante una pretesa risarcitoria per spese legali non contemplata
nell'istanza né rivendicata all'udienza di discussione, costituisce un'errata
applicazione dell'art. 86 CPC. Per di più giovi rilevare che foss'anche stata
ammissibile sulla base dell'art. 74 lett. a CPC, alla controparte deve essere
data la possibilità di esprimersi sulla nuova domanda, pena la violazione del
diritto di essere sentito (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 86). Ne discende che su questo punto il
ricorso è provvisto di buon diritto.
4. Per
quanto riguarda la pretesa principale, l'istante ha confermato che il 17
giugno 2009, giorno dell'introduzione dell'istanza, la stessa aveva “ricevuto
il saldo della nostra fattura ma mancavano gli interessi e le spese di
procedura”. Perché essa abbia ancora preteso tutto l'importo non è dato di
sapere né si capisce perché ancora all'udienza del 13 luglio 2009 essa abbia
reiterato la domanda. Quale interesse concreto e attuale l'istante avesse
ancora ad ottenere una decisione da parte del Giudice di pace rimane un
mistero. Nelle azioni di condanna a una prestazione tale interesse è dato quando
una pretesa non viene onorata, così che l'azione giudiziaria è l'unico mezzo
per ottenere il soddisfacimento del diritto che si pretende leso (Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª
edizione, pag. 190, n. 11 segg.; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, 2000, pag. 12; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar ZPO SG, 1999, n. 3 ad art. 63). Ove la pretesa dell'istante
sia soddisfatta l'interesse viene meno (DTF 122 III 279 consid. 3a; Olgiati, op. cit., loc. cit.).
Ciò
premesso, posto che al momento in cui ha promosso l’azione giudiziaria l'istante
aveva ottenuto quanto meno parziale soddisfazione, il primo giudice avrebbe dovuto
dichiarare l'istanza senza interesse giuridico e, su quel punto, stralciarla
dai ruoli senza entrare nel merito (art. 351 cpv. 1 CPC). E siccome l'esistenza
di un interesse giuridico costituisce un presupposto processuale ed va
verificato d'ufficio dal giudice (Olgiati,
op. cit., pag. 11), l'assenza del medesimo comporta, per quel che concerne
l'importo di fr. 1218.70, l'irricevibilità dell'istanza. Il ricorso su questo
punto si rivela fondato.
5. In
merito agli interessi e delle spese esecutive (fr. 90.05), per contro, il
pagamento è avvenuto per ammissione della ricorrente l'8 luglio 2009, ovvero
dopo l'inoltro della causa ma prima dell'udienza di discussione del 13 luglio
2009. Il modo d'agire della convenuta, che si può ritenere avere aderito su
questo punto all'istanza, configura acquiescenza ai sensi dell'art. 352 cpv. 1
CPC). In tali circostanze, il giudice di pace avrebbe dovuto prenderne atto e
nuovamente stralciare la causa dai ruoli senza entrare nel merito della stessa.
E anche su questo punto il ricorso, che ha evidenziato l'errata applicazione
del diritto procedurale da parte del primo giudice, deve essere accolto.
6. Visto
quanto precede, e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2
CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera nel senso indicato
e una nuova ripartizione del pronunciato sugli oneri processuali che seguono la
reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Invero l'istante è risultato
vincente solo per quel che concerne la pretesa di fr. 90.05 riferita agli
interessi e alle spese esecutive ma perdente sull'importo di fr. 1218.70.
Nondimeno il convenuto avrebbe potuto e dovuto recarsi all'udienza, ciò che
avrebbe posto fine immediatamente alla lite. Tutto sommato soccorrono giusti
motivi per suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, senza
assegnazione di indennità.
7. Gli
oneri processuali di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante
rifonderà alla ricorrente, non patrocinata da un legale, un'equa indennità per
l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza ch'essa non si è valsa del patrocinio
di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per cassazione è accolto nel senso che la sentenza 13 luglio 2009 del
Giudice di pace del circolo di Locarno è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
1. Nella misura in cui tende al pagamento
di fr. 1218.70, così come al rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di Locarno per questo importo, l'istanza è irricevibile poiché priva
di interesse giuridico.
2.
Nella misura in cui tende al pagamento degli interessi e delle spese esecutive
di fr. 90.05, così come al rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di Locarno per quest'importo, si prende atto dell'acquiescenza della convenuta
e l'istanza è stralciata dai ruoli.
3.
Le spese del giudizio di fr. 190.– (compresa la tassa di giustizia), da
anticipare dall'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna. Non si assegnano indennità.
Considerandi
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 135.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 185.–
da
anticipare dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte
un'indennità di fr. 100.–.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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