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Decisione

16.2009.87

Eccezione di non ritorno a miglior fortuna - verifica dell'eccezione

12 aprile 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

III 379);

che il

giudizio sull'ammissione o no dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è

definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun rimedio di

diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente

la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; Huber, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, Volume III, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; Jeandin, op. cit., n. 21 ad art. 265a

LEF; DTF 131 I 24; 126 III 110; Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 22 LALEF),

fatta salva la riserva del ricorso in materia civile nei casi di violazione del

diritto di essere sentito nella procedura sommaria (cfr. DTF 134 III 525);

che quindi il creditore intenzionato ad opporsi alla sentenza perché avrebbe esaminato a

Considerandi

torto l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna ritenendola ammissibile ancorché

sollevata con riferimento a un credito sorto dopo il

fallimento dell'escusso, può solo promuovere l'azione

ordinaria di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna sulla

base dell'art. 265a cpv. 4 LEF (Huber,

ibidem);

che

il ricorso si rivela dunque improponibile quand'anche la decisione del Pretore appaia

arbitraria, il credito posto in esecuzione essendo sorto dopo l'apertura del fallimento

dell'escusso (cfr. Jeandin, op.

cit., n. 6 ad art. 265a LEF; Huber,

op. cit., n. 9 ad art. 265a LEF);

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

assegnano ripetibili, il convenuto avendo rinunciato a formulare osservazioni

al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.

2. Le

spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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