16.2009.87
Eccezione di non ritorno a miglior fortuna - verifica dell'eccezione
12 aprile 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2009.87
Data decisione, Autorità:
12.04.2010, CCC
Titolo:
Eccezione di non ritorno a miglior fortuna - verifica dell'eccezione
NON RIOTORNO A MIGLIOR FORTUNA
art. 265a LEF
Incarto n.
16.2009.87
Lugano,
12 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9
settembre 2009 presentato da
RI 1
(rappresentato
dall'RA 1)
contro la sentenza emessa il 3 settembre 2009 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa EF.2009.493 (determinazione
del ritorno a miglior fortuna) nell'esecuzione promossa nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha decretato il 13 marzo 2000 l'apertura del fallimento in via provvisoria di RI 1 e lo ha poi chiuso il 27 marzo 2002;
che
il 25 giugno 2008 lo RI 1 ha ottenuto un attestato di carenza di beni per l'importo
di fr. 3954.95 corrispondenti all'imposta cantonale 2002;
che
sulla base di tale atto lo RI 1 ha fatto intimare ad CO 1 il PE n. __________
dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escusso ha interposto opposizione
motivandola con il mancato ritorno a miglior fortuna;
che
chiamato a pronunciarsi su questa opposizione, con sentenza del 3 settembre
2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona l'ha ammessa avendo l'escusso comprovato
il suo mancato ritorno a miglior fortuna mediante la documentazione prodotta all'udienza
del 2 settembre 2009 indetta per la discussione;
che con
ricorso per cassazione del 9 settembre 2009 lo RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC;
che il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato alla fattispecie
l'art. 265a LEF, l'escusso non potendo opporre al precetto esecutivo in questione
l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna poiché il credito posto in esecuzione
era sorto dopo la procedura di fallimento;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto
esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio
esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il
quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti (cfr. Jeandin, Commentaire romand de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 17 ad art. 265a
LEF);
che
l'ufficio di esecuzione esamina unicamente la ricevibilità formale dell'opposizione
per non ritorno a miglior fortuna, in particolare per
quanto riguarda il rispetto del termine d'opposizione e la verifica che i
termini della dichiarazione corrispondano veramente a un'opposizione, mentre compete
al giudice statuire sul fondamento dell'eccezione, in particolare la verifica della
ricevibilità della medesima dal punto di vista del diritto materiale (DTF 124
Fatti
III 379);
che il
giudizio sull'ammissione o no dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è
definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun rimedio di
diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente
la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; Huber, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Volume III, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; Jeandin, op. cit., n. 21 ad art. 265a
LEF; DTF 131 I 24; 126 III 110; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 22 LALEF),
fatta salva la riserva del ricorso in materia civile nei casi di violazione del
diritto di essere sentito nella procedura sommaria (cfr. DTF 134 III 525);
che quindi il creditore intenzionato ad opporsi alla sentenza perché avrebbe esaminato a
Considerandi
torto l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna ritenendola ammissibile ancorché
sollevata con riferimento a un credito sorto dopo il
fallimento dell'escusso, può solo promuovere l'azione
ordinaria di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna sulla
base dell'art. 265a cpv. 4 LEF (Huber,
ibidem);
che
il ricorso si rivela dunque improponibile quand'anche la decisione del Pretore appaia
arbitraria, il credito posto in esecuzione essendo sorto dopo l'apertura del fallimento
dell'escusso (cfr. Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 265a LEF; Huber,
op. cit., n. 9 ad art. 265a LEF);
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
assegnano ripetibili, il convenuto avendo rinunciato a formulare osservazioni
al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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