16.2009.9
Contratto di compravendita - rappresentanza processuale - contenuto ricorso
10 febbraio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.9
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, CCC
Titolo:
Contratto di compravendita - rappresentanza processuale - contenuto ricorso
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 64 CPC-TI
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.9
Lugano
10 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30
dicembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa n. 45/2008/0 (contratto
di compravendita) promossa con istanza 8 ottobre 2008 nei confronti di
CO 1
(rappresentata da __________, __________);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 29 luglio 2008 RI 1 ha acquistato sul sito web della ditta CO 1 un programma
informatico di traduzione Translation 10.0 Plus, per un costo di fr.
405.– dai lui pagati mediante carta di credito;
che con
e-mail del 5 agosto 2008 RI 1 ha comunicato alla CO 1 di rinunciare al menzionato
acquisto confermando la sua intenzione di non registrare il programma informatico,
dal lui cancellato dal suo personal computer, chiedendo la restituzione del
prezzo pagato;
che non
avendo ottenuto soddisfazione, con istanza dell'8 ottobre 2008 RI 1 si è rivolto
al Giudice di pace del circolo di Pregassona per ottenere dalla CO 1 il pagamento
di fr. 435.– corrispondenti al prezzo pagato meno il 5 % previsto in caso di rescissione
del contratto (fr. 384.75), oltre alle spese sostenute (fr. 50.25);
che all'udienza
del 3 dicembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta, unica
comparente, ha proposto di respingere l'istanza avendo consegnato alla
controparte la versione definitiva del programma già scaricata da lei due volte
dalla rete e utilizzabile anche in futuro;
che
statuendo il 16 dicembre 2008 il Giudice di pace supplente, basandosi sulle
risultanze istruttorie dalle quali risultava che all'istante è stata fornita la
versione definitiva e non provvisoria del programma acquistato sicché la
successiva rescissione del contratto non gli aveva impedito di utilizzare il
programma informatico, ha respinto l'istanza;
che con e-mail
del 30 dicembre 2008 F__________ __________, padre dell'istante, è insorto in
nome del figlio, opponendosi alla sentenza appena citata;
che con ordinanza
del 21 gennaio 2009 la vicepresidente di questa Camera, accertata la carenza di
legittimazione alla rappresentanza processuale da parte di F__________ __________,
ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per sottoscrivere personalmente il
ricorso o facendolo sottoscrivere da un legale, pena la dichiarazione di
irricevibilità del medesimo;
che non
essendo stato possibile procedere alla notifica dell'ordinanza all'indirizzo in
Inghilterra indicato sull'istanza dall'interessato, questa Camera, con e-mail
del 29 ottobre e 29 dicembre 2009 ha interpellato sia F__________ __________ sia
RI 1 chiedendo conferma della correttezza dell'indirizzo;
che le richieste
sono rimaste senza alcun riscontro;
che
pertanto, vista l'impossibilità di procedere a sanare l'atto, si giustifica per
questa volta esaminare il ricorso fermo restando che la sentenza sarà pubblicata
nelle vie edittali;
e considerando
in diritto: che
legittimati a ricorrere in cassazione sono, oltre alla
parte personalmente, gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione
nel Cantone Ticino e le persone che detengono una rappresentanza legale (art.
Fatti
64 cpv. 1 CPC);
che F__________
__________ non è legittimato a rappresentare in questa sede il figlio
maggiorenne sicché il ricorso sarebbe finanche irricevibile;
che
si volesse prescindere da tale presupposto ed esaminare il rimedio nel merito,
l'esito dello stesso non sarebbe diverso;
che
per l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere – pena la
nullità – le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui
quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato;
che
in concreto il contenuto dello scritto 30 dicembre 2008 non supera la soglia imposta
dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
in effetti il ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche
alla decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori
(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si
limita a stigmatizzare il comportamento della convenuta che avrebbe fornito al
giudice indicazioni inveritiere che hanno indotto quest'ultimo a respingere la
sua istanza;
che
detta contestazione non basta a sostanziare un qualsiasi titolo di cassazione;
che quindi,
in assenza di una valida censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che per
di più, nella misura in cui contesta le argomentazioni della convenuta, il ricorso
è nuovamente irricevibile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che,
infatti, solo all'udienza davanti Giudice di pace l'istante può replicare alle
affermazioni della parte convenuta (art. 294 cpv. 2 CPC);
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
Considerandi
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche, in particolare l'impossibilità di
reperire il ricorrente, inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione;
per
questi motivi,
in applicazione
analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.
Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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