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Decisione

16.2009.9

Contratto di compravendita - rappresentanza processuale - contenuto ricorso

10 febbraio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

64 cpv. 1 CPC);

che F__________

__________ non è legittimato a rappresentare in questa sede il figlio

maggiorenne sicché il ricorso sarebbe finanche irricevibile;

che

si volesse prescindere da tale presupposto ed esaminare il rimedio nel merito,

l'esito dello stesso non sarebbe diverso;

che

per l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere – pena la

nullità – le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui

quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di

cassazione invocato;

che

in concreto il contenuto dello scritto 30 dicembre 2008 non supera la soglia imposta

dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

in effetti il ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche

alla decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori

(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si

limita a stigmatizzare il comportamento della convenuta che avrebbe fornito al

giudice indicazioni inveritiere che hanno indotto quest'ultimo a respingere la

sua istanza;

che

detta contestazione non basta a sostanziare un qualsiasi titolo di cassazione;

che quindi,

in assenza di una valida censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che per

di più, nella misura in cui contesta le argomentazioni della convenuta, il ricorso

è nuovamente irricevibile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di

addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che,

infatti, solo all'udienza davanti Giudice di pace l'istante può replicare alle

affermazioni della parte convenuta (art. 294 cpv. 2 CPC);

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

Considerandi

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche, in particolare l'impossibilità di

reperire il ricorrente, inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione;

per

questi motivi,

in applicazione

analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2.

Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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