16.2009.92
Locazione - contestazione decisione ufficio di conciliazione - tempestività della contestazione - onere della prova della tempestività
30 novembre 2009Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2009.92
Data decisione, Autorità:
30.11.2009, CCC
Ricorso:
TF,4D_9/2010, 01.04.2010
Titolo:
Locazione - contestazione decisione ufficio di conciliazione - tempestività della contestazione - onere della prova della tempestività
LOCAZIONE DI LOCALI D'ABITAZIONE E COMMERCIALI
ONERE DELLA PROVA
TEMPESTIVITÀ
art. 274f CO
art. 406 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.92
Lugano
30 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
settembre 2009 presentato da
RI 1 o
contro la sentenza emessa il 27 agosto 2009 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa DI. 2009.652 (locazione)
promossa con istanza 13 maggio 2009 nei confronti di
CO 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 23 marzo 2006 RI 1 ha sottoscritto con “l'Amministrazione G__________ __________”, rappresentata da G__________ __________, un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento di tre locali in uno stabile di via __________
3 a __________;
che la locazione
ha avuto inizio il 1° aprile 2006 e si è conclusa il 20
febbraio 2008 in seguito a una procedura di sfratto promossa dal locatore e
sfociata nel decreto 8 gennaio 2008 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4 (cfr. inc. DI. 2007.1555);
che con
istanza del 9 febbraio 2009 i “comproprietari G__________ __________” hanno
adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest
chiedendo la liberazione a loro favore del deposito di garanzia di fr. 1500.–
oltre interessi versati dal conduttore quale parziale copertura di un credito
di fr. 22184.30 da loro rivendicato nei confronti dell'inquilino per pigioni e
spese accessorie rimaste insolute così come per pretese di risarcimento danni
in relazione alla locazione;
che con decisione 3 aprile 2009 l'Ufficio di conciliazione ha accolto l'istanza e ha ordinato la liberazione a favore degli
istanti del deposito di garanzia di fr. 1500.– oltre interessi;
che il 13
maggio 2009 RI 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per
ottenere la liberazione in suo favore del citato deposito di garanzia contestando
la legittimazione attiva della parte istante, i “comproprietari G__________ __________”
essendo un'entità inesistente, così come la tempestività dell'istanza per
decorrenza del termine di un anno di cui all'art. 257e cpv. 3 CO e la
fondatezza del credito rivendicato;
che all'udienza
del 21 agosto 2009, indetta per la discussione, la parte convenuta ha eccepito
la tardività dell'istanza, la stessa essendo stata inoltrata dopo la decorrenza
del termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione dell'Ufficio di
conciliazione, mentre nel merito ne ha proposto la reiezione;
che
statuendo il 27 agosto 2009 il Pretore, rettificata
l'indicazione della parte convenuta in CO 1, ha dichiarato irricevibile l'istanza poiché introdotta dopo il termine di 30 giorni dalla
notifica della decisione dell'Ufficio di conciliazione;
che con
ricorso per cassazione del 14 settembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento, rimproverando al primo giudice di aver
erroneamente concluso alla tardività della sua istanza, da lui spedita il 13
maggio 2009 come confermato da una dichiarazione di un testimone allegata al
ricorso;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla tardività
della sua istanza, spedita il 13 maggio 2009 come confermato da una dichiarazione
di un testimone allegata al ricorso;
che
per l'art. 274f cpv. 1 CO la decisione dell'autorità di conciliazione
passa in giudicato se la parte soccombente non ricorre al giudice entro 30
giorni;
che
trattandosi di un termine perentorio, esso inizia a decorrere dal giorno
successivo a quello della notifica della decisione dell'Ufficio di
conciliazione (Lachat, Le bail à
loyer, 2008, pag. 158, n. 3.1.6 e 3.1.7; Higi,
Zürcher Kommentar, 1996, n. 56 ad art. 274f CO; SVIT Das schweizerische
Mietrecht, 3ª edizione, n. 11a
ad art. 274f CO);
che per il
Pretore l'istanza spedita venerdì 15 maggio 2009, come attestava il timbro postale
sulla busta d'invio, è tardiva, il termine essendo iniziato a decorrere il 15 aprile
2009, con scadenza giovedì 14 maggio 2009;
che
l'onere della prova dell'ossequio di un termine incombe alla parte tenuta a compiere
l'atto, nel senso che questa deve provare che il suo invio è stato spedito al
più tardi a mezzanotte dell'ultimo giorno del termine (RSPC 2/2009, pag. 153;
sentenza del Tribunale federale 5P.113/2005 del 13 settembre 2006);
che in
concreto l'istanza, nella sua forma manoscritta datata 13 maggio 2009, risulta
essere stata impostata il 15 maggio 2009 all'ufficio postale di __________–__________,
come risulta dal timbro postale allegato al memoriale, e ricevuto dalla Pretura
il 18 maggio 2009;
che per
il ricorrente il francobollo allegato all'istanza non era quello della busta da
lui spedita;
che al
Considerandi
riguardo, pur dovendo constatare come la prassi della Pretura di conservare solo la parte di busta recante il francobollo con il relativo timbro
postale appaia discutibile e finanche inutile, nulla precisando sul mittente,
la questione può rimanere indecisa;
che di
fronte alla puntuale contestazione sulla tempestività dell'istanza sollevata
dalla convenuta, RI 1, al quale incombeva l'onere di dimostrare il rispetto del
termine, si è limitato a sostenere di aver spedito il
memoriale il 13 maggio 2009 e non il 15 maggio come indicava il timbro postale,
ma non ha proposto nessuna prova a sostegno della sua allegazione;
che, per
altro, in virtù dell'art. 406 CPC all'udienza di discussione le parti devono proporre
le prove a sostegno delle loro argomentazioni, il diritto della parte alla prova
della tempestività dei suoi atti essendo subordinato all'ossequio delle norme
di procedura cantonali (sentenza del Tribunale federale 5P.113/2005 del 13
settembre 2006);
che, ciò
detto, la dichiarazione 24 agosto 2009 di M__________ __________, secondo cui
il 13 maggio 2009 ha accompagnato il ricorrente alla posta di __________ -__________,
si rivela inammissibile poiché proposta per la prima volta in questa sede e
quindi in urto con il divieto posto dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che
quindi il Pretore, constatato il caso di mancato ossequio del termine di 30
giorni previsto dall'art. 274f cpv. 1 CO, a ragione non ha esaminato il merito
della questione (SVIT, n. 8b ad art. 274f CO);
che,
non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che
vista la situazione economica in cui versa il
ricorrente conviene soprassedere a ogni prelievo, lo
stesso riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per
l'erario cantonale;
che
non si pone questione di ripetibili, il ricorso non
avendo formato oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Non
si prelevano tasse spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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