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Decisione

16.2009.92

Locazione - contestazione decisione ufficio di conciliazione - tempestività della contestazione - onere della prova della tempestività

30 novembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che

il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla tardività

della sua istanza, spedita il 13 maggio 2009 come confermato da una dichiarazione

di un testimone allegata al ricorso;

che

per l'art. 274f cpv. 1 CO la decisione dell'autorità di conciliazione

passa in giudicato se la parte soccombente non ricorre al giudice entro 30

giorni;

che

trattandosi di un termine perentorio, esso inizia a decorrere dal giorno

successivo a quello della notifica della decisione dell'Ufficio di

conciliazione (Lachat, Le bail à

loyer, 2008, pag. 158, n. 3.1.6 e 3.1.7; Higi,

Zürcher Kommentar, 1996, n. 56 ad art. 274f CO; SVIT Das schweizerische

Mietrecht, 3ª edizione, n. 11a

ad art. 274f CO);

che per il

Pretore l'istanza spedita venerdì 15 maggio 2009, come attestava il timbro postale

sulla busta d'invio, è tardiva, il termine essendo iniziato a decorrere il 15 aprile

2009, con scadenza giovedì 14 maggio 2009;

che

l'onere della prova dell'ossequio di un termine incombe alla parte tenuta a compiere

l'atto, nel senso che questa deve provare che il suo invio è stato spedito al

più tardi a mezzanotte dell'ultimo giorno del termine (RSPC 2/2009, pag. 153;

sentenza del Tribunale federale 5P.113/2005 del 13 settembre 2006);

che in

concreto l'istanza, nella sua forma manoscritta datata 13 maggio 2009, risulta

essere stata impostata il 15 maggio 2009 all'ufficio postale di __________–__________,

come risulta dal timbro postale allegato al memoriale, e ricevuto dalla Pretura

il 18 maggio 2009;

che per

il ricorrente il francobollo allegato all'istanza non era quello della busta da

lui spedita;

che al

Considerandi

riguardo, pur dovendo constatare come la prassi della Pretura di conservare solo la parte di busta recante il francobollo con il relativo timbro

postale appaia discutibile e finanche inutile, nulla precisando sul mittente,

la questione può rimanere indecisa;

che di

fronte alla puntuale contestazione sulla tempestività dell'istanza sollevata

dalla convenuta, RI 1, al quale incombeva l'onere di dimostrare il rispetto del

termine, si è limitato a sostenere di aver spedito il

memoriale il 13 maggio 2009 e non il 15 maggio come indicava il timbro postale,

ma non ha proposto nessuna prova a sostegno della sua allegazione;

che, per

altro, in virtù dell'art. 406 CPC all'udienza di discussione le parti devono proporre

le prove a sostegno delle loro argomentazioni, il diritto della parte alla prova

della tempestività dei suoi atti essendo subordinato all'ossequio delle norme

di procedura cantonali (sentenza del Tribunale federale 5P.113/2005 del 13

settembre 2006);

che, ciò

detto, la dichiarazione 24 agosto 2009 di M__________ __________, secondo cui

il 13 maggio 2009 ha accompagnato il ricorrente alla posta di __________ -__________,

si rivela inammissibile poiché proposta per la prima volta in questa sede e

quindi in urto con il divieto posto dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;

che

quindi il Pretore, constatato il caso di mancato ossequio del termine di 30

giorni previsto dall'art. 274f cpv. 1 CO, a ragione non ha esaminato il merito

della questione (SVIT, n. 8b ad art. 274f CO);

che,

non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che nelle

circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC);

che

vista la situazione economica in cui versa il

ricorrente conviene soprassedere a ogni prelievo, lo

stesso riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per

l'erario cantonale;

che

non si pone questione di ripetibili, il ricorso non

avendo formato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non

si prelevano tasse spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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