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Decisione

16.2009.95

Locazione - disdetta - continuazione del contratto

30 novembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che

nella fattispecie il ricorrente rimprovera al Pretore di aver “basato tutte le

sue argomentazioni come se il contratto __________ fosse sempre l'unico valido

e sempre in vigore anche dopo il 31.8.07 concludendo di conseguenza

erroneamente che un ev. aumento poteva entrare in vigore solamente a far tempo

dall'1.1.09”;

che

secondo il ricorrente, il fatto per la convenuta di aver continuato a occupare

l'ente locato nonostante la disdetta alla stessa notificata il 25 luglio 2007 per

il 31 agosto 2007 senza che questa l'avesse contestata, significa che a far

tempo dal 1° settembre 2007 è venuto in essere tra le parti un nuovo contratto

di locazione “non scritto e a tempo indeterminato disdicibile con 3 mesi di

preavviso per la fine di un mese qualsiasi“ ragione per cui gli aumenti dallo

stesso notificati e non contestati dalla conduttrice sono validi;

che la

conclusione del primo giudice, secondo cui tra le parti è sempre stato in vigore

un solo e unico contratto, ossia quello sottoscritto dalla convenuta il 1°

novembre 2005, non appare arbitraria ovvero manifestamente insostenibile;

che

infatti, a prescindere dalla validità della contestazione della disdetta proposta

dalla conduttrice direttamente al locatore anziché all'Ufficio di conciliazione

in materia di locazione così come previsto dall'art. 273 cpv. 1 CO (cfr.

lettera 23 agosto 2007), il fatto per quest'ultimo di aver accettato che la

Considerandi

convenuta continuasse a occupare l'ente locato anche dopo il termine di disdetta

da lui assegnato (31 agosto 2007), senza ribadire la propria volontà di

rescissione del contratto, equivale all'accettazione per atti concludenti della

continuazione del medesimo;

che non

risultando le parti aver discusso e pattuito un diverso contenuto del contratto

di locazione, non può essere considerato arbitrario l'assunto del primo giudice

secondo il quale l'unico contratto in vigore tra le parti è sempre stato quello

del 1° novembre 2005;

che il

fatto per la conduttrice di non aver rispettato il termine di disdetta previsto

in detto contratto, non giova al ricorrente, lo stesso ammettendo esplicitamente

di aver accettato la disdetta (cfr. punto 5 ricorso), a prescindere quindi

dalla tempestività o no della medesima;

che,

pertanto, la conclusione del primo giudice secondo cui prima del mese di gennaio

2009, allorquando il contratto di locazione non era già più in vigore, il

locatore non poteva notificare nessun aumento della pigione, non può essere

censurata poiché conforme all'art. 269d cpv. 1 CO per il quale l'aumento

può essere notificato “per la prossima scadenza di disdetta”;

che in

concreto, poiché il contratto di locazione poteva essere disdetto per il 31 dicembre

con un preavviso di tre mesi e avendo la conduttrice restituito l'ente locato

il 30 settembre 2008, nessuno degli aumenti notificati dal locatore (29 ottobre

2007, 17 dicembre 2007 e 12 gennaio 2008), è avvenuto tempestivamente;

che il

ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la convenuta avendo

rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.–, già anticipati dal

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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