16.2009.96
Rigetto provvisorio - ricevibilità del ricorso - dichiarazione di ricorso irricevibile
14 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2009.96
Data decisione, Autorità:
14.10.2009, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio - ricevibilità del ricorso - dichiarazione di ricorso irricevibile
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.96
Lugano
14 ottobre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 30 settembre 2009
presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella causa inc. 223s–2009
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 24 agosto 2009 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con sentenza 15 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha
rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr. 294.80 oltre fr. 30.– di
spese esecutive, l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF
di Bellinzona fattogli notificare dalla CO 1 che
con scritto 30 settembre 2009 RI 1 si è rivolto a questa Camera dichiarando di
volersi opporre alla menzionata decisione;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere,
pena la nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e
Fatti
di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato;
che
in concreto il contenuto dello scritto 30 settembre 2009 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice
di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria
intenzione di ricorrere;
che
a fronte di una simile dichiarazione di ricorso, che non concretizza nessuna censura
nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di
individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della
sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n.
3 ad art. 329);
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura
di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC,
questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via
eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), il ricorrente essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore;
che non
si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
Per
questi motivi
in
applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2.
Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- ;
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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