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Decisione

16.2009.96

Rigetto provvisorio - ricevibilità del ricorso - dichiarazione di ricorso irricevibile

14 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il

motivo di cassazione invocato;

che

in concreto il contenuto dello scritto 30 settembre 2009 del ricorrente non

supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per

cassazione;

che,

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice

di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione

di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria

intenzione di ricorrere;

che

a fronte di una simile dichiarazione di ricorso, che non concretizza nessuna censura

nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di

individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della

sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n.

3 ad art. 329);

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura

di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC,

questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via

eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), il ricorrente essendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore;

che non

si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

Per

questi motivi

in

applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.

2.

Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- ;

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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