16.2009.98
Rigetto definitivo dell'opposizione - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - momento determinante per la notifica - notifica non dipende dalla volontà del destinatario di ritirare l'atto
22 gennaio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2009.98
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - momento determinante per la notifica - notifica non dipende dalla volontà del destinatario di ritirare l'atto
NOTIFICA
art. 124 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2009.98
Lugano
22 gennaio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 27 agosto 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa n. 169-2009-S (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 4 agosto 2009 da
CO 1
(rappresentato
dal Municipio);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 4 agosto 2009 il Comune RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI
1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 1492.80
oltre accessori, corrispondenti all'imposta comunale 2005 (fr. 1454.05), agli
interessi di mora (fr. 42.75), alla tassa di diffida (fr. 30.–) e alle spese
esecutive (fr. 70.–), dedotto un acconto di fr. 104.–;
che
quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di tassazione dopo tassazione
d'ufficio del 6 febbraio 2008 concernente l'imposta cantonale 2005, la bolletta
del 22 febbraio 2008 (calcolo del conguaglio) riguardante l'imposta comunale
2005, la diffida 9 settembre 2008, così come il dettaglio del calcolo degli
interessi di ritardo del 3 agosto 2009;
che
all'udienza del 25 agosto 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto,
unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un
valido titolo esecutivo, lo stesso non avendo ricevuto la decisione di
tassazione né la diffida di pagamento;
che
statuendo il 27 agosto 2009 il Giudice di pace “pur ammettendo che ci sia stato
qualche disguido postale si ritiene che almeno la raccomandata del 9 settembre
2008 sia stata ritirata”, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 12 ottobre RI 1RI 1è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento, rimproverando al primo giudice di aver
erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante
l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e
in diritto: che
per il ricorrente il ricorso è tempestivo giacché la sentenza impugnata,
intimatagli il 21 settembre 2009 (raccomandata n. 98.__________), è stata da
lui ritirata il 1° ottobre successivo, in quanto nell'invio raccomandato del 28
agosto 2009 (n. 98.__________) della Giudicatura di pace vi era solo la decisione
relativa all'inc. 168-2009-S nonostante sulla busta figurasse anche il numero
Fatti
169 relativo alla vertenza in esame;
che
in concreto ancorché l'operato del primo giudice in merito all'intimazione di
due sentenze con un solo invio possa apparire discutibile e si volesse,
nell’ipotesi più favorevole al convenuto, ammettere la notifica della sentenza
impugnata solo il 21 settembre 2009 (raccomandata n. 98.__________), il ricorso
sarebbe ugualmente tardivo;
che
giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10
giorni;
che
il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario;
che
secondo l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti giudiziari avviene,
di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di
ritorno, in conformità ai regolamenti postali;
che un
atto giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario
nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a
domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i
quali rimane depositato all'ufficio postale (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; 117 V
131);
che nella
fattispecie il plico raccomandato è giunto all'Ufficio postale di Giubiasco il
24 settembre 2009 e risulta essere stato recapitato allo sportello una prima
volta il 26 settembre 2009 alle ore 11.01 e una seconda volta il 1° ottobre
2009 alle ore 18.02 (cfr.‹www.
posta.ch/ trackandtrace›, informazioni
inerenti al recapito __________);
che un atto
giudiziario soggiace al principio della ricezione, ovvero esplica i suoi effetti
giuridici solo se è regolarmente notificato alla parte (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002,
pag. 114, n. 141);
Considerandi
che il
momento determinante per la ricezione dell'atto è quello in cui questo entra
nella sfera personale del destinatario, ovvero dal momento in cui egli può
normalmente prenderne possesso (Donzallaz,
op. cit., pag. 115 seg. n. 145 );
che a
quel momento il destinatario è libero di prendere conoscenza o no del suo contenuto,
la conoscenza del contenuto dell'invio essendo per il resto irrilevante ai fini
del perfezionamento della notifica in quanto tale (Donzallaz, op. cit., pag. 117, n. 146);
che in
concreto la sentenza del giudice di pace risulta essere stata notificata al
ricorrente dal momento in cui è entrata nella sua sfera personale, ovvero da
quando egli avrebbe potuto prenderne conoscenza (Donzallaz, op. cit., pag. 145, n. 207);
che pertanto
già il 26 settembre 2009 la raccomandata è entrata in possesso del ricorrente, indifferenti
essendo i motivi del rifiuto di prendere in consegna l'invio salvo poi
ritirarlo il 1° ottobre 2009;
che il
destinatario non può rifiutare la notifica di un atto, il principio della
ricezione non implicando nessuna manifestazione di volontà da parte sua (Donzallaz, op. cit., pag. 466, n. 953);
che nel
caso in cui l'interessato rifiuti espressamente o con il suo comportamento di
prendere in consegna l'invio, l'atto si reputa regolarmente notificato quando è
entrato nella sphère de puissance del destinatario (Donzallaz, op. cit., pag. 472, n. 971 e
pag. 489 n. 1010);
che il
termine di ricorso di dieci giorni è pertanto iniziato a decorrere il 27
settembre 2009 ed è scaduto il 6 ottobre 2009;
che,
quindi, il ricorso per cassazione, spedito il 12 ottobre 2009 (data del timbro
postale sulla busta d'invio), si rivela tardivo e sfugge
a qualsiasi esame;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC);
che
nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere
a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo
aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone
problema
di ripetibili
all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;
che,
a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio
della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali
rende la domanda senza oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Nella
misura in cui non è diventata priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
è respinta.
4. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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