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Decisione

16.2009.98

Rigetto definitivo dell'opposizione - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - momento determinante per la notifica - notifica non dipende dalla volontà del destinatario di ritirare l'atto

22 gennaio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

169 relativo alla vertenza in esame;

che

in concreto ancorché l'operato del primo giudice in merito all'intimazione di

due sentenze con un solo invio possa apparire discutibile e si volesse,

nell’ipotesi più favorevole al convenuto, ammettere la notifica della sentenza

impugnata solo il 21 settembre 2009 (raccomandata n. 98.__________), il ricorso

sarebbe ugualmente tardivo;

che

giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10

giorni;

che

il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della

sentenza al destinatario;

che

secondo l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti giudiziari avviene,

di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di

ritorno, in conformità ai regolamenti postali;

che un

atto giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario

nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a

domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i

quali rimane depositato all'ufficio postale (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; 117 V

131);

che nella

fattispecie il plico raccomandato è giunto all'Ufficio postale di Giubiasco il

24 settembre 2009 e risulta essere stato recapitato allo sportello una prima

volta il 26 settembre 2009 alle ore 11.01 e una seconda volta il 1° ottobre

2009 alle ore 18.02 (cfr.‹www.

posta.ch/ trackandtrace›, informazioni

inerenti al recapito __________);

che un atto

giudiziario soggiace al principio della ricezione, ovvero esplica i suoi effetti

giuridici solo se è regolarmente notificato alla parte (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002,

pag. 114, n. 141);

Considerandi

che il

momento determinante per la ricezione dell'atto è quello in cui questo entra

nella sfera personale del destinatario, ovvero dal momento in cui egli può

normalmente prenderne possesso (Donzallaz,

op. cit., pag. 115 seg. n. 145 );

che a

quel momento il destinatario è libero di prendere conoscenza o no del suo contenuto,

la conoscenza del contenuto dell'invio essendo per il resto irrilevante ai fini

del perfezionamento della notifica in quanto tale (Donzallaz, op. cit., pag. 117, n. 146);

che in

concreto la sentenza del giudice di pace risulta essere stata notificata al

ricorrente dal momento in cui è entrata nella sua sfera personale, ovvero da

quando egli avrebbe potuto prenderne conoscenza (Donzallaz, op. cit., pag. 145, n. 207);

che pertanto

già il 26 settembre 2009 la raccomandata è entrata in possesso del ricorrente, indifferenti

essendo i motivi del rifiuto di prendere in consegna l'invio salvo poi

ritirarlo il 1° ottobre 2009;

che il

destinatario non può rifiutare la notifica di un atto, il principio della

ricezione non implicando nessuna manifestazione di volontà da parte sua (Donzallaz, op. cit., pag. 466, n. 953);

che nel

caso in cui l'interessato rifiuti espressamente o con il suo comportamento di

prendere in consegna l'invio, l'atto si reputa regolarmente notificato quando è

entrato nella sphère de puissance del destinatario (Donzallaz, op. cit., pag. 472, n. 971 e

pag. 489 n. 1010);

che il

termine di ricorso di dieci giorni è pertanto iniziato a decorrere il 27

settembre 2009 ed è scaduto il 6 ottobre 2009;

che,

quindi, il ricorso per cassazione, spedito il 12 ottobre 2009 (data del timbro

postale sulla busta d'invio), si rivela tardivo e sfugge

a qualsiasi esame;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC);

che

nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere

a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo

aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone

problema

di ripetibili

all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;

che,

a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio

della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali

rende la domanda senza oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è irricevibile.

2. Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Nella

misura in cui non è diventata priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

è respinta.

4. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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