16.2010.100
Rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito - richiesta rinvio udienza - obbligo di diligenza a carico della parte che chiede rinvio all'ultimo momento - mancata evasione domanda n
31 gennaio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2010.100
Data decisione, Autorità:
31.01.2011, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito - richiesta rinvio udienza - obbligo di diligenza a carico della parte che chiede rinvio all'ultimo momento - mancata evasione domanda non costituisce violazione del diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
RINVIO DELL'UDIENZA
art. 136 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2010.100
Lugano
31 gennaio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10
settembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 31 agosto 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.1660 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 17 giugno 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
tra il 2009 e il 2010 CO 1, ditta attiva nel commercio di vini, ha fornito
merce a diversi esercizi pubblici (__________, __________ e __________), indirizzando
loro, rispettivamente a RI 1, le relative fatture;
che il 31
maggio 2010 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di
Lugano per l'incasso di fr. 4044.45 oltre interessi e accessori, rivendicati
quale scoperto delle fatture emesse ai citati esercizi pubblici gestiti
dall'escussa, al quale quest'ultima ha interposto opposizione;
che con
istanza del 17 giugno 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla RI 1
al citato precetto esecutivo;
che il Pretore
ha citato le parti al contraddittorio del 31 agosto 2010;
che con
scritto del 13 luglio 2010 indirizzato a CO 1, RI 1 si è dichiarata disposta a
pagare fr. 4044.45 versando rate mensili di fr. 200.–, proposta non accettata
dalla creditrice;
che il 30
agosto 2010 RI 1 ha chiesto al Pretore il rinvio dell'udienza il patrocinatore
da lei incaricato quello stesso giorno non avendo il tempo di preparare la
difesa entro il giorno seguente;
che con
ordinanza del 31 agosto 2010 il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendola
ingiustificata;
che all'udienza
del 31 agosto 2010 l'istante, unica comparente, si è confermata nella sua domanda;
che
statuendo lo stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza ritenendo le fatture
e lo scritto 13 luglio 2010 valido riconoscimento di debito;
che con
ricorso per cassazione del 10 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendo, in via principale, il rinvio dell'incarto al Pretore per una
nuova udienza e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza, per carente
identità tra lei medesima e le debitrici;
che nelle
sue osservazioni CO 1 ha concluso per la reiezione del ricorso;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata notificata anteriormente
al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli
art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che la
ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, il primo
giudice avendo proceduto al contraddittorio e all'emanazione della sentenza
senza avere accolto la sua domanda di rinvio dell'udienza;
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del Giudice di pace o del Pretore
può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che
qualora una parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi
– quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la
comparsa davanti a un tribunale – di partecipare all'udienza, essa può
chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC ticinese);
che
la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata
tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza
dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in
tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 136);
che
il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non
giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento
del processo (art. 136 cpv. 2 CPC ticinese);
che
sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC ticinese impone al giudice di
pronunciarsi formalmente – ovvero con ordinanza – scopo della norma è anche
quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente
informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 136);
che
diverso è il caso ove la parte, come in concreto, formuli una domanda di rinvio
dell'udienza il giorno prima della stessa, giacché in tal caso si può
ragionevolmente pretendere da chi ha formulato la domanda di rinvio che si
faccia diligente e si preoccupi dell'esito della sua istanza, non avendo
ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 136; da ultimo: CCC
sentenza 16.2006.12 del 13 febbraio 2006);
Considerandi
che
in concreto, la decisione del Pretore di respingere la richiesta di rinvio dell'udienza
ritenendola “ingiustificata, non avendo il richiedente provveduto a suffragare
con documenti la sua richiesta”, non rientrando “i motivi indicati dal
richiedente per il rinvio dell'udienza in quelli previsti dall'art. 136 CPC”,
essendo la richiesta “incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda
che regolano la fissazione delle udienze” e “tardiva essendo la citazione stata
staccata in data 18 giugno 2010”, non configura un caso eccezionale tale da
costituire una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente perché
il suo rappresentante si è limitato ad asserire il giorno prima dell'udienza,
di avere ricevuto quello stesso giorno dalla convenuta l'incarico di
rappresentarla e tale motivo non rientrando tra quelli previsti dall'art. 136
cpv. 1 CPC ticinese;
che
su questo punto, pertanto, il ricorso è destinato all'insuccesso;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che la
ricorrente contesta l'identità tra lei stessa e le debitrici nei confronti
delle quali l'istante ha emesso le fatture in oggetto e contesta inoltre che lo
scritto del 13 luglio 2010 sia stato firmato da persona allora autorizzata a
rappresentarla;
che nella
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84 LEF; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);
che,
invero, i bollettini di consegna e le relative fatture sono state indirizzate a
__________, a __________ e a __________;
che,
nondimeno, nello scritto del 13 luglio 2010 RI 1 ha comunicato a CO 1 di essere disposta a versare a quest'ultima l'importo di fr. 4'044.45;
che tale
documento costituisce un valido riconoscimento di debito nei confronti dell'escussa
per l'importo posto in esecuzione, indipendentemente dal fatto che l'istante
non abbia accettato la proposta di rateazione della convenuta;
che,
quindi, la decisione del Pretore di concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta dalla ricorrente non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;
che ciò
posto il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di complessivi fr. 210.– sono posti a carico della ricorrente, che
rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 80.–.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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