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Decisione

16.2010.100

Rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito - richiesta rinvio udienza - obbligo di diligenza a carico della parte che chiede rinvio all'ultimo momento - mancata evasione domanda n

31 gennaio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che la

ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, il primo

giudice avendo proceduto al contraddittorio e all'emanazione della sentenza

senza avere accolto la sua domanda di rinvio dell'udienza;

che

giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito

garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del Giudice di pace o del Pretore

può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le

proprie ragioni;

che

qualora una parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi

– quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la

comparsa davanti a un tribunale – di partecipare all'udienza, essa può

chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC ticinese);

che

la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata

tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza

dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in

tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 136);

che

il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non

giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento

del processo (art. 136 cpv. 2 CPC ticinese);

che

sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC ticinese impone al giudice di

pronunciarsi formalmente – ovvero con ordinanza – scopo della norma è anche

quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente

informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/

Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 136);

che

diverso è il caso ove la parte, come in concreto, formuli una domanda di rinvio

dell'udienza il giorno prima della stessa, giacché in tal caso si può

ragionevolmente pretendere da chi ha formulato la domanda di rinvio che si

faccia diligente e si preoccupi dell'esito della sua istanza, non avendo

ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 136; da ultimo: CCC

sentenza 16.2006.12 del 13 febbraio 2006);

Considerandi

che

in concreto, la decisione del Pretore di respingere la richiesta di rinvio dell'udienza

ritenendola “ingiustificata, non avendo il richiedente provveduto a suffragare

con documenti la sua richiesta”, non rientrando “i motivi indicati dal

richiedente per il rinvio dell'udienza in quelli previsti dall'art. 136 CPC”,

essendo la richiesta “incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda

che regolano la fissazione delle udienze” e “tardiva essendo la citazione stata

staccata in data 18 giugno 2010”, non configura un caso eccezionale tale da

costituire una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente perché

il suo rappresentante si è limitato ad asserire il giorno prima dell'udienza,

di avere ricevuto quello stesso giorno dalla convenuta l'incarico di

rappresentarla e tale motivo non rientrando tra quelli previsti dall'art. 136

cpv. 1 CPC ticinese;

che

su questo punto, pertanto, il ricorso è destinato all'insuccesso;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata

quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale

oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che la

ricorrente contesta l'identità tra lei stessa e le debitrici nei confronti

delle quali l'istante ha emesso le fatture in oggetto e contesta inoltre che lo

scritto del 13 luglio 2010 sia stato firmato da persona allora autorizzata a

rappresentarla;

che nella

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad

art. 84 LEF; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

che,

invero, i bollettini di consegna e le relative fatture sono state indirizzate a

__________, a __________ e a __________;

che,

nondimeno, nello scritto del 13 luglio 2010 RI 1 ha comunicato a CO 1 di essere disposta a versare a quest'ultima l'importo di fr. 4'044.45;

che tale

documento costituisce un valido riconoscimento di debito nei confronti dell'escussa

per l'importo posto in esecuzione, indipendentemente dal fatto che l'istante

non abbia accettato la proposta di rateazione della convenuta;

che,

quindi, la decisione del Pretore di concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione

interposta dalla ricorrente non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

che ciò

posto il ricorso deve essere respinto;

che gli

oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 210.– sono posti a carico della ricorrente, che

rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 80.–.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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