Lexipedia

Decisione

16.2010.101

Contratto di compravendita - azione ordinaria nonostante l'intestazione dell'istanza - determinante non la dicitura ma le reali intenzioni delle parti - rigetto defintivo quale conseguenza dell'accert

21 ottobre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che il

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente dedotto dalla documentazione

agli atti la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione, mentre

nel merito contesta di aver ricevuto le lenti a contatto in questione;

che,

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'istante non ha promosso una

procedura sommaria di rigetto dell'opposizione ma un'azione creditoria ai sensi

degli art. 291 segg. CPC;

che l'allegato

introduttivo intitolato“istanza di rigetto opposizione“ non può aver indotto l'istante

a ritenere che si trattasse di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione,

anche perché l'istante, oltre a richiamare gli art. 291 segg. CPC, ha espressamente

chiesto la condanna del convenuto a versargli fr. 258.– oltre interessi con

susseguente rigetto dell'opposizione;

che quindi,

Considerandi

il Giudice di pace si è correttamente basato sulle reali intenzioni dell'istante

intese alla condanna del convenuto al pagamento della somma litigiosa con

conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al

precetto esecutivo (Cocchi/

Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 8

ad art. 340) e non solo sull'intestazione (errata) dell'istanza;

che,

quindi, la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art.

80.

LEF è avvenuta in esito all'accertamento della sussistenza del credito dell'istante;

che in

merito al mancato ricevimento della merce, la conclusione del Giudice di pace

non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile, __________ avendo

confermato sotto giuramento l'invio delle lenti al domicilio del convenuto;

che, ciò

posto, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione il ricorso deve

essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre non si

pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.-

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster