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Decisione

16.2010.102

Rigetto provvisorio dell'opposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione - contenuto ricorso - restituzione in intero anche dopo la sentenza - presupposti

24 giugno 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in

cassazione, peraltro neppure

richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art.

329);

che la

richiesta della ricorrente potrebbe tutt'al più configurare una domanda di restituzione

del termine per comparire all'udienza di contraddittorio, possibilità accordata

ove la parte dimostri di essere stata impedita di agire, di comparire o di

chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale

era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC

ticinese);

che,

ammessa la possibilità di una restituzione in intero anche dopo l'emanazione

della sentenza – ciò che permetterebbe di ripristinare la situazione

processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo

alla parte quindi preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso

senza sua colpa – la domanda, nondimeno, va formulata al giudice davanti al

Considerandi

quale si è verificata la preclusione (CCC 16.2009.91 del 16 novembre 2009 con riferimenti);

che in

tali circostanze il memoriale andrebbe quindi rinviato alla Pretura per essere

vagliato a tale stregua;

che

nondimeno, la ricorrente allude bensì a un impedimento per motivi di salute ma,

per tacere del fatto che essa nemmeno ha allegato un certificato medico, non pretende

di essere stata impossibilitata a conferire un mandato, essendo ininfluente la

circostanza della mancanza nella società di personale;

che, quindi,

data la palese infondatezza della domanda, questa Camera ritiene superfluo per

motivi di economia processuale il rinvio degli atti al primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 137);

che in siffatte circostanze gli oneri processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le circostanze

del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la

ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio

di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato

per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC ticinese,

pronuncia: 1. Trattato

come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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