16.2010.102
Rigetto provvisorio dell'opposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione - contenuto ricorso - restituzione in intero anche dopo la sentenza - presupposti
24 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.102
Data decisione, Autorità:
24.06.2011, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione - contenuto ricorso - restituzione in intero anche dopo la sentenza - presupposti
RESTITUZIONE IN INTERO
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 137 CPC-TI
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.102
Lugano
24 giugno
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20
settembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 10 settembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.1229 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 15 aprile 2010 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 19 aprile 2007 RI 1, di cui __________ C__________ è amministratore unico,
ha sottoscritto con __________ un contratto avente per oggetto “la
realizzazione e messa in funzione di una pagina Web nell'elenco delle
imprese su internet”, allo scopo di pubblicizzare il Garni __________ di __________
da essa gestito, per un costo annuale di fr. 900.– per una durata fissa iniziale
di 3 anni;
che il RI
1 sottoscritta il 7 luglio 2008 da __________, ha fatto intimare a RI 1 il precetto
esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di complessivi fr. 2261.80
oltre accessori corrispondenti alle ultime due rate annuali e al risarcimento
a titolo di mora, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con
istanza del 14 aprile 2010 RI 1ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, di rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al
citato PE;
che all'udienza
del 10 settembre 2010 indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa
ed è rimasta preclusa;
che
statuendo lo stesso giorno il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento
di debito nel contratto per la creazione della pagina web per fr.
1936.80 oltre interessi del 6% dal 20 dicembre 2008, ha accolto l'istanza limitatamente a tale importo;
che
con scritto 20 settembre 2010 indirizzato al Pretore RI 1, scusando la propria
assenza al contraddittorio per problemi di salute del proprio amministratore,
ha chiesto di essere nuovamente convocata per una nuova udienza;
che il Pretore
ha trasmesso tale atto a questa Camera per essere trattato quale ricorso per
cassazione;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata alle parti prima del 31 dicembre 2010 sicché il
ricorso per cassazione è disciplinato dal vecchio
Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di
questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che la
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice), dev'essere
estromessa dall'incarto l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle
parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC ticinese il ricorso per cassazione deve contenere
le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo
stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 20 settembre 2010 della ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di
norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare la propria assenza al
contraddittorio chiedendo “di volerci nuovamente ascoltare, al fine di poter
dimostrare che all'istante ……era già stata data formale disdetta del servizio
con lettere raccomandate del 23.7.2008 e del 15.9.2008”;
che,
così facendo, la ricorrente non muove nessuna censura nei confronti dell'operato
del primo giudice, ciò che impedisce a questa Camera di individuare e giudicare
Fatti
i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in
cassazione, peraltro neppure
richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art.
329);
che la
richiesta della ricorrente potrebbe tutt'al più configurare una domanda di restituzione
del termine per comparire all'udienza di contraddittorio, possibilità accordata
ove la parte dimostri di essere stata impedita di agire, di comparire o di
chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale
era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC
ticinese);
che,
ammessa la possibilità di una restituzione in intero anche dopo l'emanazione
della sentenza – ciò che permetterebbe di ripristinare la situazione
processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo
alla parte quindi preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso
senza sua colpa – la domanda, nondimeno, va formulata al giudice davanti al
Considerandi
quale si è verificata la preclusione (CCC 16.2009.91 del 16 novembre 2009 con riferimenti);
che in
tali circostanze il memoriale andrebbe quindi rinviato alla Pretura per essere
vagliato a tale stregua;
che
nondimeno, la ricorrente allude bensì a un impedimento per motivi di salute ma,
per tacere del fatto che essa nemmeno ha allegato un certificato medico, non pretende
di essere stata impossibilitata a conferire un mandato, essendo ininfluente la
circostanza della mancanza nella società di personale;
che, quindi,
data la palese infondatezza della domanda, questa Camera ritiene superfluo per
motivi di economia processuale il rinvio degli atti al primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 137);
che in siffatte circostanze gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le circostanze
del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la
ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio
di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato
per osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC ticinese,
pronuncia: 1. Trattato
come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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