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Decisione

16.2010.103

Azione di disconoscimento del debito - onere della prova - eccezione di inadempimento

29 settembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 2 settembre 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere il disconoscimento

del debito di fr. 5718.75 oltre interessi, sostenendo che l'opera non era stata

eseguita a regola d'arte. All'udienza del 20 ottobre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 10

settembre 2010, il Pretore ha respinto l'istanza.

C. Con

ricorso per cassazione del 22 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di

aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente

applicato il diritto sostanziale concludendo per la mancata dimostrazione dei difetti

dell'opera. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di avere interpretato il

contratto secondo l'art. 18 CO a suo sfavore poiché oltre a quanto già versato,

dovrebbe pagare l'importo di fr. 5718.75 per un'opera che non è stata riparata

e che non si trova in suo possesso. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2010 la controparte conclude per la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione impugnata è stata comunicata

prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria

degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo

restando la nuova denominazione di questa autorità in

Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3.

La ricorrente

rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver dedotto le corrette

conseguenze dai documenti prodotti e dai testi sentiti, secondo i quali l'opera

non solo era difettosa, e non terminata, ma non permetteva un normale utilizzo.

Soggiunge che la convenuta non ha dimostrato che la fornitura e la posa del

“gazebo” erano avvenute in modo corretto, atteso che la stessa, senza avviso,

dopo lo scritto del 14 aprile 2009 aveva prelevato la struttura, della quale si

era anche rotta una cerniera, ma invece di ripararla e riconsegnarla, l'ha

trattenuta nei suoi magazzini. Donde, in definitiva, la liberazione

dell'obbligo di pagamento dell'altra metà della mercede rivendicata dalla

ditta.

4.

Ora,

in un'azione di disconoscimento

del debito come quella in concreto, spetta alla creditrice/convenuta l'obbligo

di dimostrare il fondamento del proprio credito mentre la debitrice/istante deve

sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza

del debito (Rep. 1986 p. 89; D. Staehelin,

in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 55 ad art. 83 LEF).

a) Nella

fattispecie, il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo, tra l'altro, che

avendo le parti fissato il termine della scadenza della mercede prima della

consegna dell'opera, la convenuta aveva il diritto di attendere che l'istante

le corrispondesse quanto dovuto prima della fornitura dell'opera, donde l'accoglimento

dell'eccezione di non adempimento ai sensi dell'art. 82 CO sollevata dalla

convenuta. Occorre pertanto esaminare quali erano le scadenze delle prestazioni

delle parti, in particolare se la ricorrente era tenuta a fornire per prima la

sua prestazione, ossia il pagamento del residuo 50% del prezzo pattuito. Ciò si

impone anche per il fatto che la struttura dopo essere stata consegnata e posata

è stata in seguito smontata e prelevata affinché la committente versasse anticipatamente

il saldo della mercede, ovvero procedesse conformemente al contratto.

b) Secondo

quanto stabilito dal contratto del 12 novembre 2008, la committente avrebbe dovuto pagare il 50% dell'importo totale al momento della conferma dell'ordine,

mentre l'altra metà era dovuta una settimana prima della posa (doc. E). Il 24 novembre 2008 essa ha corrisposto all'appaltatrice fr. 5717.– , la quale, il 23 dicembre 2008 ha posato la struttura nonostante non fosse stato pagato il saldo della mercede.

Il 31 dicembre 2008 CO 1 ha poi trasmesso alla committente una fattura

indicando quali condizioni di pagamento “a ricevimento della fattura” (doc. 2).

In

tali circostanze, avendo la convenuta stessa modificato per atti concludenti le

condizioni di pagamento, l'adempimento anticipato da parte dell'istante, ossia

il pagamento del 50% residuo del prezzo, non costitutiva una condizione per l'esigibilità

della controprestazione della convenuta, ossia la posa del “gazebo” (cfr. DTF

127.

III 201 consid. 3). La riconsegna dell'opera che è stata smontata e prelevata,

secondo le dichiarazioni della convenuta e del suo direttore __________, non

per difetti, ma affinché la committente versasse anticipatamente il saldo della

mercede, non può quindi essere fatta dipendere da tale condizione, in contrasto

con il suo comportamento (venire contra factum proprium). Ne consegue

che fintanto che l'opera non è stata riconsegnata la mercede residua non è esigibile.

c) Ciò

posto non occorre esaminare la questione relativa ai difetti fatti valere dalla

ricorrente, considerato che l'istanza di disconoscimento del debito concernente

il pagamento dell'importo residuo deve comunque essere accolta per i motivi

sopra esposti. La diversa conclusione cui è giunto il Pretore è pertanto frutto

di un'errata valutazione dei fatti e quindi di un'arbitraria applicazione del

diritto. Se ne conclude che il ricorso, fondato, deve essere accolto.

5.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC

ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il

conseguente accoglimento dell'istanza. Gli oneri processuali di entrambe le

sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 1 rifonderà alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 10 settembre 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è accolta.

Di

conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di fr. 5718.75 oltre interessi

al 5% dal 25 maggio 2009 di cui al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona con

conseguente annullamento dell'esecuzione.

2. La tassa

di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 300.– sono a carico della convenuta

che rifonderà all'istante fr. 1400.–per ripetibili.

II. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

già

anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte

fr. 500.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

–,;

–,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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