16.2010.103
Azione di disconoscimento del debito - onere della prova - eccezione di inadempimento
29 settembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2010.103
Data decisione, Autorità:
29.09.2011, CCC
Titolo:
Azione di disconoscimento del debito - onere della prova - eccezione di inadempimento
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
INADEMPIMENTO
art. 82 CO
art. 83 LEF
Incarto n.
16.2010.103
Lugano
29 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22
settembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 10 settembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2009.50 (azione di
disconoscimento del debito) promossa con istanza 2 settembre 2009 nei confronti
di
CO 1
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
12 novembre 2008 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto avente per oggetto
la fornitura e la posa di una chiusura portico (“gazebo”) mediante teli in PVC
all'esterno del __________ a __________ per un costo complessivo di fr. 10 845.–
IVA esclusa. Secondo il contratto la committente avrebbe dovuto pagare il 50%
dell'importo totale al momento della conferma dell'ordine e l'altra metà una
settimana prima della posa della copertura. Il 24 novembre 2008 RI 1 ha così versato alla ditta fr. 5717.–. Ancorché non fosse stata versata la seconda rata, il
23 dicembre 2008 CO 1 ha posato l'infrastruttura. Considerato che RI 1 non ha
versato la mercede finale, CO 1 ha smontato la copertura e l'ha trasportata
nei propri magazzini. Visto il rifiuto della committente di procedere al pagamento
dell'importo residuo, CO 1 le ha fatto notificare il PE n. __________ dell'UEF
di Bellinzona per l'importo di fr. 5718.75 oltre interessi. L'opposizione
interposta da RI 1 è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del
Distretto di Bellinzona con sentenza del 18 agosto 2009.
Fatti
B. Il 2 settembre 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere il disconoscimento
del debito di fr. 5718.75 oltre interessi, sostenendo che l'opera non era stata
eseguita a regola d'arte. All'udienza del 20 ottobre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 10
settembre 2010, il Pretore ha respinto l'istanza.
C. Con
ricorso per cassazione del 22 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale concludendo per la mancata dimostrazione dei difetti
dell'opera. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di avere interpretato il
contratto secondo l'art. 18 CO a suo sfavore poiché oltre a quanto già versato,
dovrebbe pagare l'importo di fr. 5718.75 per un'opera che non è stata riparata
e che non si trova in suo possesso. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2010 la controparte conclude per la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione impugnata è stata comunicata
prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria
degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo
restando la nuova denominazione di questa autorità in
Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
3.
La ricorrente
rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver dedotto le corrette
conseguenze dai documenti prodotti e dai testi sentiti, secondo i quali l'opera
non solo era difettosa, e non terminata, ma non permetteva un normale utilizzo.
Soggiunge che la convenuta non ha dimostrato che la fornitura e la posa del
“gazebo” erano avvenute in modo corretto, atteso che la stessa, senza avviso,
dopo lo scritto del 14 aprile 2009 aveva prelevato la struttura, della quale si
era anche rotta una cerniera, ma invece di ripararla e riconsegnarla, l'ha
trattenuta nei suoi magazzini. Donde, in definitiva, la liberazione
dell'obbligo di pagamento dell'altra metà della mercede rivendicata dalla
ditta.
4.
Ora,
in un'azione di disconoscimento
del debito come quella in concreto, spetta alla creditrice/convenuta l'obbligo
di dimostrare il fondamento del proprio credito mentre la debitrice/istante deve
sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza
del debito (Rep. 1986 p. 89; D. Staehelin,
in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 55 ad art. 83 LEF).
a) Nella
fattispecie, il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo, tra l'altro, che
avendo le parti fissato il termine della scadenza della mercede prima della
consegna dell'opera, la convenuta aveva il diritto di attendere che l'istante
le corrispondesse quanto dovuto prima della fornitura dell'opera, donde l'accoglimento
dell'eccezione di non adempimento ai sensi dell'art. 82 CO sollevata dalla
convenuta. Occorre pertanto esaminare quali erano le scadenze delle prestazioni
delle parti, in particolare se la ricorrente era tenuta a fornire per prima la
sua prestazione, ossia il pagamento del residuo 50% del prezzo pattuito. Ciò si
impone anche per il fatto che la struttura dopo essere stata consegnata e posata
è stata in seguito smontata e prelevata affinché la committente versasse anticipatamente
il saldo della mercede, ovvero procedesse conformemente al contratto.
b) Secondo
quanto stabilito dal contratto del 12 novembre 2008, la committente avrebbe dovuto pagare il 50% dell'importo totale al momento della conferma dell'ordine,
mentre l'altra metà era dovuta una settimana prima della posa (doc. E). Il 24 novembre 2008 essa ha corrisposto all'appaltatrice fr. 5717.– , la quale, il 23 dicembre 2008 ha posato la struttura nonostante non fosse stato pagato il saldo della mercede.
Il 31 dicembre 2008 CO 1 ha poi trasmesso alla committente una fattura
indicando quali condizioni di pagamento “a ricevimento della fattura” (doc. 2).
In
tali circostanze, avendo la convenuta stessa modificato per atti concludenti le
condizioni di pagamento, l'adempimento anticipato da parte dell'istante, ossia
il pagamento del 50% residuo del prezzo, non costitutiva una condizione per l'esigibilità
della controprestazione della convenuta, ossia la posa del “gazebo” (cfr. DTF
127.
III 201 consid. 3). La riconsegna dell'opera che è stata smontata e prelevata,
secondo le dichiarazioni della convenuta e del suo direttore __________, non
per difetti, ma affinché la committente versasse anticipatamente il saldo della
mercede, non può quindi essere fatta dipendere da tale condizione, in contrasto
con il suo comportamento (venire contra factum proprium). Ne consegue
che fintanto che l'opera non è stata riconsegnata la mercede residua non è esigibile.
c) Ciò
posto non occorre esaminare la questione relativa ai difetti fatti valere dalla
ricorrente, considerato che l'istanza di disconoscimento del debito concernente
il pagamento dell'importo residuo deve comunque essere accolta per i motivi
sopra esposti. La diversa conclusione cui è giunto il Pretore è pertanto frutto
di un'errata valutazione dei fatti e quindi di un'arbitraria applicazione del
diritto. Se ne conclude che il ricorso, fondato, deve essere accolto.
5.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC
ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il
conseguente accoglimento dell'istanza. Gli oneri processuali di entrambe le
sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 1 rifonderà alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 10 settembre 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è accolta.
Di
conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di fr. 5718.75 oltre interessi
al 5% dal 25 maggio 2009 di cui al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona con
conseguente annullamento dell'esecuzione.
2. La tassa
di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 300.– sono a carico della convenuta
che rifonderà all'istante fr. 1400.–per ripetibili.
II. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già
anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte
fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–,;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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