Lexipedia

Decisione

16.2010.104

Contratto di lavoro - 2 ricorso decisi con 1 sentenza - diritto di essere sentito - notifica raccomandata - diritto di consultare atti presso GDP - diritti della parte preclusa - legittimazione passiv

3 dicembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di gennaio e febbraio 2010, per un totale di fr. 1698.35. Con istanza del

27 luglio 2010 la RA 1 ha convenuto “____________________, RI 2 e RI 1” davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1698.35

oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2010. All'udienza del 1° settembre 2010,

indetta per la discussione, l'istante, unica comparente, ha confermato la sua

domanda. Statuendo con sentenza 7 settembre 2010 il giudice di pace supplente,

ritenuto che “le argomentazioni dell'istante trovano conferma nei contratti

presentati per cui le aspettative risultano legittimate”, ha accolto l'istanza.

3. Con

ricorso per cassazione del 17 settembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art.

327 lett. e) e g) CPC lamentando innanzi tutto la lesione del suo diritto di

essere sentito, nessuna citazione alla discussione essendogli pervenuta al suo

domicilio a M__________, mentre nel merito ha contestato la sua legittimazione

passiva, non essendo egli parte al contratto di lavoro con la lavoratrice. Il 20

settembre 2010 anche RI 2 ha presentato un ricorso per cassazione postulando l'annullamento

della sentenza impugnata sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett.

a), e) e g) CPC, lamentando anch'egli la lesione del suo diritto di essere

sentito, la relativa citazione all'udienza non essendogli pervenuta e per non

aver potuto visionare gli atti prima dell'inoltro del ricorso, eccependo

altresì l'incompetenza territoriale del giudice adito, mentre nel merito ha proposto

di respingere l'istanza, la lavoratrice avendo abbandonato il posto di lavoro

nonostante tutti i salari di sua spettanza le fossero stati versati. I

memoriali non sono stati oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. In applicazione

dell'art. 320 CPC i ricorsi possono essere decisi con un'unica motivazione

siccome sono diretti contro la stessa sentenza e si

riferiscono a un identico complesso di fatti.

I. Sul ricorso di RI 2

2.

Il ricorrente si

duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto

partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la citazione. Secondo l'art.

327.

lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere

sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o

del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far

valere le proprie ragioni.

In

concreto, il plico raccomandato contenente l'istanza con la citazione all'udienza

indirizzato a “__________RI 2 e RI 1 6500 Bellinzona”, non è stato ritirato sicché,

scaduto il periodo di giacenza, è stato ritornato al mittente (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________).

Ciò premesso, un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato

al momento in cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo

dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale

(DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa).

Ora, è

vero che la denominazione “__________RI 2 e RI 1” non corrisponde alla ragione sociale della ditta individuale __________ di RI 2 iscritta nel

registro di commercio. Resta il fatto che l'atto è stato recapitato al __________

e menzionava comunque sia RI 2 come destinatario. Non potevano quindi sorgere

dubbi sull'identità del destinatario né questi poteva ritenersi alla stregua di

un terzo assolutamente estraneo. Che poi l'atto sia stato notificato a B__________

e non al domicilio del convenuto a T__________ non è in contrasto con l'art. 120

cpv. 2 CPC (luogo ove la persona svolge la sua attività), né con il recapito

della ditta individuale figurante nel registro di commercio. La notifica in

questione, per quanto riguarda RI 2, non può quindi ritenersi irregolare.

L'assenza alla discussione dell'istanza è quindi imputabile al convenuto

medesimo sicché non vi può essere violazione del diritto di essere sentito.

3.

Il

ricorrente lamenta poi una violazione del suo diritto di essere sentito per non

avere potuto consultare gli atti presso la Giudicatura di pace. Che il

diritto di essere sentito, consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., assicuri a chi

è parte in un procedimento il diritto di consultare gli atti di causa è

indubbio. In concreto, la Giudicatura di pace è in realtà aperta solo il mercoledì

e giovedì mattina dalle 08.30 alle 11.30 sicché appare incomprensibile il

motivo per cui in uno di quei momenti il ricorrente non abbia trovato nessuno.

Resta il fatto che nulla gli impediva di tornare in un altro momento di quelle

mattine o di telefonare al Giudice di pace per chiedere spiegazioni e concordare

un appuntamento oppure ancora di incaricare un suo rappresentante. Non si può quindi dire che tale garanzia sia

stata disattesa.

4.

Nel

merito, il ricorrente lamenta di avere saldato tutte le spettanze della

lavoratrice, la quale ha cessato improvvisamente e senza motivo la sua

attività. Sennonché, così argomentando, egli disconosce che essendosi lasciato

precludere dalla lite, ovvero non presenziando all'udienza davanti al giudice

di pace, egli è legittimato a ricorrere contro una sentenza a lui sfavorevole,

purché non contesti i fatti addotti dall'istante, nella misura in cui tali

fatti sono stati accertati dal Giudice di pace, sulla base dell'istruttoria

(Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il

sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,

Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Le giustificazioni

del ricorrente, non desumibili dagli atti e in contrasto con gli accertamenti

del primo giudice, non possono quindi essere considerate in questa sede. Quanto

alla decorrenza degli interessi, si tratta di un'evidente svista del primo

giudice che può senz'altro essere sanata. Ciò posto, il ricorso deve essere respinto.

II. Sul

ricorso di RI 1

5.

a) ll ricorrente contesta anch'egli le violazioni del suo diritto di

essere sentito e nel merito solleva la carenza di legittimazione passiva. Ora, di

principio dandosi violazione del diritto di essere sentito

la decisione impugnata deve essere annullata indipendentemente dalle prospettive di successo del ricorso nel

merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1). Ciò comporterebbe il rinvio degli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Sennonché, visto quanto si esporrà in appresso, per ragione di economia processuale

si giustifica di trattare il ricorso nel merito.

b) La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto

di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una

determinata persona e che impone un giudizio di merito

emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 97;

Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 139; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, pag.

5, 32 e segg.; Ottaviani, Le parti

nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; SJ 2010 pag. 459). Ora,

legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'attore deve

procedere per far valere la pretesa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii;

sentenza del Tribunale federale 5C.243/2002 del 2 giugno 2003). E sapere se

l'azione sia corretta­mente orientata è una questione che il giudice deve

esaminare d'ufficio e liberamente (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii).

c) Nella

fattispecie è indubbio che il contratto di lavoro sottoscritto dalla

lavoratrice con il __________ è stato concluso con RI 2 iscritto nel registro

di commercio come titolare con diritto di firma individuale. Ciò posto, per

quel che riguarda il pagamento di salari, tra __________ e RI 1 non è insorto alcun

rapporto contrattuale. Ne discende che la sentenza impugnata, che ha accolto le

pretese dell'istante ancorché proposte contro una parte priva della necessaria

legittimazione passiva, deve su questo punto essere annullata.

d) Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza

per carenza di legittimazione passiva di RI 1.

III. Sugli

oneri processuali e le indennità

6.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in

caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per quanto riguarda il

ricorso di RI 2 non si assegnano indennità, il ricorso non essendo stato

intimato alla controparte. Quanto a RI 1, non è il caso di attribuirgli

indennità, non avendo egli dovuto affrontare costi apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione di RI 2 è respinto.

2. Il ricorso per cassazione di RI 1 è accolto e la sentenza impugnata

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è accolta.

2. RI

2, titolare del __________, è condannato a pagare all'istante fr. 1698.35 più

interessi al 5% dal 13 gennaio 2010.

3

e 4 Invariati.

3. Non si prelevano

tasse o spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster