16.2010.104
Contratto di lavoro - 2 ricorso decisi con 1 sentenza - diritto di essere sentito - notifica raccomandata - diritto di consultare atti presso GDP - diritti della parte preclusa - legittimazione passiv
3 dicembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2010.104
Data decisione, Autorità:
03.12.2010, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - 2 ricorso decisi con 1 sentenza - diritto di essere sentito - notifica raccomandata - diritto di consultare atti presso GDP - diritti della parte preclusa - legittimazione passiva
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 29 cpv. 2 COST
art. 97 CPC-TI
art. 120 CPC-TI
art. 320 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2010.104
Lugano
3 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione 17 e
20 settembre 2010 presentati da
RI 1
e
RI 2
contro la sentenza emessa il 7 settembre 2010 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 39-2010
(contratto di lavoro) promossa con istanza 27 luglio 2010 da
RA 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: 1. __________
è stata assunta alle dipendenze della ditta individuale __________ di RI 2 in qualità di assistente di direzione dal 1°aprile 2008 per un salario settimanale di fr. 1650.–
lordi (per 20.5 ore) oltre alla tredicesima. Il 27 novembre 2009 la lavoratrice
ha assegnato alla datrice di lavoro un termine fino al 7 dicembre 2009 per il
pagamento dei salari arretrati, caso contrario la stessa avrebbe abbandonato il
posto di lavoro con effetto immediato ai sensi dell'art. 337a CO. Preso
atto del mancato pagamento, il 9 dicembre 2009 __________ ha riconsegnato le chiavi
dell'esercizio pubblico.
2. __________
si è rivolta alla RA 1 dalla quale ha percepito indennità di disoccupazione per
Fatti
i mesi di gennaio e febbraio 2010, per un totale di fr. 1698.35. Con istanza del
27 luglio 2010 la RA 1 ha convenuto “____________________, RI 2 e RI 1” davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1698.35
oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2010. All'udienza del 1° settembre 2010,
indetta per la discussione, l'istante, unica comparente, ha confermato la sua
domanda. Statuendo con sentenza 7 settembre 2010 il giudice di pace supplente,
ritenuto che “le argomentazioni dell'istante trovano conferma nei contratti
presentati per cui le aspettative risultano legittimate”, ha accolto l'istanza.
3. Con
ricorso per cassazione del 17 settembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art.
327 lett. e) e g) CPC lamentando innanzi tutto la lesione del suo diritto di
essere sentito, nessuna citazione alla discussione essendogli pervenuta al suo
domicilio a M__________, mentre nel merito ha contestato la sua legittimazione
passiva, non essendo egli parte al contratto di lavoro con la lavoratrice. Il 20
settembre 2010 anche RI 2 ha presentato un ricorso per cassazione postulando l'annullamento
della sentenza impugnata sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett.
a), e) e g) CPC, lamentando anch'egli la lesione del suo diritto di essere
sentito, la relativa citazione all'udienza non essendogli pervenuta e per non
aver potuto visionare gli atti prima dell'inoltro del ricorso, eccependo
altresì l'incompetenza territoriale del giudice adito, mentre nel merito ha proposto
di respingere l'istanza, la lavoratrice avendo abbandonato il posto di lavoro
nonostante tutti i salari di sua spettanza le fossero stati versati. I
memoriali non sono stati oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. In applicazione
dell'art. 320 CPC i ricorsi possono essere decisi con un'unica motivazione
siccome sono diretti contro la stessa sentenza e si
riferiscono a un identico complesso di fatti.
I. Sul ricorso di RI 2
2.
Il ricorrente si
duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto
partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la citazione. Secondo l'art.
327.
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere
sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o
del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni.
In
concreto, il plico raccomandato contenente l'istanza con la citazione all'udienza
indirizzato a “__________RI 2 e RI 1 6500 Bellinzona”, non è stato ritirato sicché,
scaduto il periodo di giacenza, è stato ritornato al mittente (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________).
Ciò premesso, un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato
al momento in cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo
dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale
(DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa).
Ora, è
vero che la denominazione “__________RI 2 e RI 1” non corrisponde alla ragione sociale della ditta individuale __________ di RI 2 iscritta nel
registro di commercio. Resta il fatto che l'atto è stato recapitato al __________
e menzionava comunque sia RI 2 come destinatario. Non potevano quindi sorgere
dubbi sull'identità del destinatario né questi poteva ritenersi alla stregua di
un terzo assolutamente estraneo. Che poi l'atto sia stato notificato a B__________
e non al domicilio del convenuto a T__________ non è in contrasto con l'art. 120
cpv. 2 CPC (luogo ove la persona svolge la sua attività), né con il recapito
della ditta individuale figurante nel registro di commercio. La notifica in
questione, per quanto riguarda RI 2, non può quindi ritenersi irregolare.
L'assenza alla discussione dell'istanza è quindi imputabile al convenuto
medesimo sicché non vi può essere violazione del diritto di essere sentito.
3.
Il
ricorrente lamenta poi una violazione del suo diritto di essere sentito per non
avere potuto consultare gli atti presso la Giudicatura di pace. Che il
diritto di essere sentito, consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., assicuri a chi
è parte in un procedimento il diritto di consultare gli atti di causa è
indubbio. In concreto, la Giudicatura di pace è in realtà aperta solo il mercoledì
e giovedì mattina dalle 08.30 alle 11.30 sicché appare incomprensibile il
motivo per cui in uno di quei momenti il ricorrente non abbia trovato nessuno.
Resta il fatto che nulla gli impediva di tornare in un altro momento di quelle
mattine o di telefonare al Giudice di pace per chiedere spiegazioni e concordare
un appuntamento oppure ancora di incaricare un suo rappresentante. Non si può quindi dire che tale garanzia sia
stata disattesa.
4.
Nel
merito, il ricorrente lamenta di avere saldato tutte le spettanze della
lavoratrice, la quale ha cessato improvvisamente e senza motivo la sua
attività. Sennonché, così argomentando, egli disconosce che essendosi lasciato
precludere dalla lite, ovvero non presenziando all'udienza davanti al giudice
di pace, egli è legittimato a ricorrere contro una sentenza a lui sfavorevole,
purché non contesti i fatti addotti dall'istante, nella misura in cui tali
fatti sono stati accertati dal Giudice di pace, sulla base dell'istruttoria
(Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il
sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Le giustificazioni
del ricorrente, non desumibili dagli atti e in contrasto con gli accertamenti
del primo giudice, non possono quindi essere considerate in questa sede. Quanto
alla decorrenza degli interessi, si tratta di un'evidente svista del primo
giudice che può senz'altro essere sanata. Ciò posto, il ricorso deve essere respinto.
II. Sul
ricorso di RI 1
5.
a) ll ricorrente contesta anch'egli le violazioni del suo diritto di
essere sentito e nel merito solleva la carenza di legittimazione passiva. Ora, di
principio dandosi violazione del diritto di essere sentito
la decisione impugnata deve essere annullata indipendentemente dalle prospettive di successo del ricorso nel
merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1). Ciò comporterebbe il rinvio degli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Sennonché, visto quanto si esporrà in appresso, per ragione di economia processuale
si giustifica di trattare il ricorso nel merito.
b) La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto
di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una
determinata persona e che impone un giudizio di merito
emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 97;
Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 139; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, pag.
5, 32 e segg.; Ottaviani, Le parti
nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; SJ 2010 pag. 459). Ora,
legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'attore deve
procedere per far valere la pretesa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii;
sentenza del Tribunale federale 5C.243/2002 del 2 giugno 2003). E sapere se
l'azione sia correttamente orientata è una questione che il giudice deve
esaminare d'ufficio e liberamente (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii).
c) Nella
fattispecie è indubbio che il contratto di lavoro sottoscritto dalla
lavoratrice con il __________ è stato concluso con RI 2 iscritto nel registro
di commercio come titolare con diritto di firma individuale. Ciò posto, per
quel che riguarda il pagamento di salari, tra __________ e RI 1 non è insorto alcun
rapporto contrattuale. Ne discende che la sentenza impugnata, che ha accolto le
pretese dell'istante ancorché proposte contro una parte priva della necessaria
legittimazione passiva, deve su questo punto essere annullata.
d) Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza
per carenza di legittimazione passiva di RI 1.
III. Sugli
oneri processuali e le indennità
6.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in
caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per quanto riguarda il
ricorso di RI 2 non si assegnano indennità, il ricorso non essendo stato
intimato alla controparte. Quanto a RI 1, non è il caso di attribuirgli
indennità, non avendo egli dovuto affrontare costi apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione di RI 2 è respinto.
2. Il ricorso per cassazione di RI 1 è accolto e la sentenza impugnata
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è accolta.
2. RI
2, titolare del __________, è condannato a pagare all'istante fr. 1698.35 più
interessi al 5% dal 13 gennaio 2010.
3
e 4 Invariati.
3. Non si prelevano
tasse o spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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