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Decisione

16.2010.105

Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza di divorzio quale titolo esecutivo - prescrizione contributo alimentare per figli

16 marzo 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove;

che per

il ricorrente la convenzione omologata con la sentenza di divorzio del 13 novembre 2000 è stata rimessa in discussione in una successiva procedura giudiziaria

sfociata in una transazione conclusa il 2 marzo 2010, nella quale tutti i parametri così come la clausola relativa all'adeguamento annuale al carovita sono

stati modificati, per cui il conteggio allestito dall'istante non è corretto;

che in

concreto l'istante ha chiesto il pagamento dell'adeguamento annuale dei contributi

alimentari per i figli per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2009, mentre con la transazione conclusa il 2 marzo 2010 i genitori hanno modificato i contributi in questione solo dal 1° aprile 2009 (punto 4);

che,

pertanto, per il periodo in discussione l'adeguamento è rimasto invariato ragione

per cui, senza incorrere in arbitrio, il Pretore poteva ritenere corretti i

parametri utilizzati dall'istante nel suo conteggio (doc. C);

che

inoltre nell'importo forfettario di fr. 4000.– per spese straordinarie, che il

ricorrente si è impegnato a versare, non era compreso l'adeguamento al

Considerandi

carovita, “rimasto conteso tra le parti” sicché non appare manifestamente insostenibile

ritenere che le parti non avessero raggiunto un accordo in merito all'adeguamento;

che per

quanto attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in merito

all'adeguamento dei contributi alimentari posti in esecuzione fino al mese di

aprile 2005, la sentenza impugnata non è arbitraria;

che,

infatti, per l'art. 134 cpv. 1 n. 1 CO la prescrizione non comincia per i

crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale,

ciò che è il caso in concreto, nel 2005 tutti e tre i figli essendo ancora minorenni;

che in

merito alla firma sul conteggio allestito dall'istante, a prescindere dal fatto

di sapere se la segretaria della precedente patrocinatrice del convenuto l'abbia

apposta a titolo di ricevuta e non di accettazione, il ricorrente non ha

fornito alcun elemento atto a dimostrare l'inesattezza del conteggio;

che

ancorché il figlio __________ sia diventato maggiorenne l'8 marzo 2009, il contributo

alimentare era dovuto anticipatamente entro il 30 di ogni mese sicché la decisione

del primo giudice non appare manifestamente insostenibile;

che il

ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità

alla resistente, la redazione di una decina di righe d'osservazione non avendo

causato particolare incomodo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, per complessivi fr. 220.–, sono posti a carico del ricorrente.

Non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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