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Decisione

16.2010.107

Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza estera quale titolo esecutivo

24 giugno 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove;

che il

ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere considerato, come risulta

chiaramente dalla sentenza del Tribunale distrettuale di Lubiana dell'8 maggio 2008 (doc. C) rispettivamente dalla relativa rettifica del 22 maggio 2008 (doc. E), che la convenuta è debitrice nei suoi confronti dell'importo ivi fissato;

che, come

risulta dalla decisione del Tribunale distrettuale di Lubiana del 18 maggio 2007 (doc. 4 e 5), nella procedura sfociata nella sentenza dell'8 maggio 2008 rispettivamente nella relativa rettifica del 22 maggio 2008 RI 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza legale gratuita;

che,

inoltre l'8 aprile 2010 il Tribunale distrettuale di__________ si è rivolto a CO

Considerandi

1.

invitandola a pagare al tribunale stesso € 842.74 (doc. 6);

che la

richiesta si fonda sull'art. 46 della legislazione slovena in materia di assistenza

legale gratuita, secondo cui i crediti dell'avente diritto all'assistenza

legale delle spese in giudizio – in concreto RI 1 – passano alla Repubblica di Slovenia;

che,

quindi, senza incorrere in arbitrio il Pretore poteva ritenere che all'istante

difettasse la titolarità della pretesa fatta valere in via esecutiva;

che ciò

posto il ricorso deve essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

che il

ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Le

spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico del ricorrente,

che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– avv.

– avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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