16.2010.107
Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza estera quale titolo esecutivo
24 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.107
Data decisione, Autorità:
24.06.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza estera quale titolo esecutivo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 20 LALEF
Incarto n.
16.2010.107
Lugano
24 giugno
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°
ottobre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinato dall')
contro la sentenza emessa il 23 settembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2009.3040 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 4 novembre 2009 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con sentenza dell'8 aprile 2008, poi rettificata il 22 aprile successivo, il
Tribunale distrettuale di Lubiana ha obbligato CO 1 a versare € 1516.90 a RI 1;
che tale
sentenza è passata in giudicato;
che
avendone invano chiesto il pagamento RI 1 ha fatto notificare a CO 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per
l'incasso di: 1) fr. 2455.–, 2) fr. 3.–, 3) fr. 770.40 e 4) fr. 181.30 oltre
interessi, indicando quale titolo di credito: “1) Delibera no. 1812/2003-III
del 08.05.08 e rettifica di delibera no. 1812/2003-III del 22.05.08 Tribunale distrettuale di __________; 2) Apostilla Ministero della Giustizia della Repubblica
di Slovenia; 3) Spese legali e di pagamento; 4) Spese di traduzione delle delibere”,
cui l'escussa ha interposto opposizione;
che con
istanza del 4 novembre 2009 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al
citato precetto esecutivo;
che all'udienza
del 16 aprile 2010, indetta per il contraddittorio, l' istante, unico comparente,
si è confermato nella sua domanda;
che con
ordinanza del medesimo giorno il Pretore ha però annullato tale udienza, il
patrocinatore della convenuta non avendo potuto partecipare all'udienza a causa
di un disguido dell'ufficio giudiziario, e ha citato nuovamente le parti
all'udienza del 27 aprile 2010 poi rinviata al 28 aprile 2010;
che il 19 aprile 2 010 il Pretore ha respinto una richiesta dell'istante volta all'annullamento
della predetta ordinanza,
che al
contraddittorio del 28 aprile 2010 l'istante, confermata la sua domanda, ha
riaffermato la nullità dell'udienza, il verbale essendo già stato redatto e
sottoscritto il 16 aprile 2010 e rilevando l'unicità dell'udienza di
contraddittorio nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione;
che, dal
canto suo, la convenuta ha rilevato che davanti all'autorità slovena l'istante
era stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per cui creditrice
cessionaria della relativa pretesa, fatta valere dall'istante, era la
Repubblica di Slovenia e che la pretesa originaria di € 1516.90 era stata ridotta, come avviene nella procedura ticinese,
all'importo di € 842.74;
che
statuendo il 23 settembre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza poiché dai documenti
prodotti dalla convenuta risultava che l'istante non era creditore dell'importo
indicato nelle sentenze slovene;
che con
ricorso per cassazione del 1°ottobre 2010 RI 1 censura l'annullamento dell'udienza
di contraddittorio del 16 aprile 2010 e contesta di non essere creditore della convenuta per la pretesa posta in esecuzione;
che nelle
sue osservazioni del 15 ottobre 2010 CO 1 conclude per la reiezione del
ricorso;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata alle parti prima del 31 dicembre 2010 sicché il
ricorso per cassazione è disciplinato dal vecchio
Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di
questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che la ricorrente contesta l'annullamento della prima udienza di
contraddittorio del 16 aprile 2010 rilevando come l'art. 20 cpv. 4 LALEF
prevede una sola udienza e che, comunque sia, il patrocinatore della convenuta
si era presentato in ritardo rimanendo nella sala d'attesa senza avvisare il giudice
della sua presenza;
che
nelle procedure sommarie di rigetto dell'opposizione sia prevista una sola
udienza è vero (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 20 LALEF);
che,
nondimeno, il Pretore ha annullato l'udienza del 16 aprile 2010 sicché quella
del 28 aprile successivo non può essere considerata una seconda udienza bensì la
sola prevista dall'art. 20 cpv. 2 LALEF;
che
per quanto riguarda i motivi di annullamento dell'udienza del 16 aprile 2010
non vi sono ragioni per dubitare di quanto indicato dal Pretore, ovvero
l'insorgenza di un disguido attribuibile all'ufficio giudiziario;
che,
quindi, riscontrando un errore nella conduzione del processo, non appare arbitraria
la soluzione del primo giudice di rimediarvi d'ufficio, il giudice del rigetto
dovendo in ogni caso garantire alle parti il diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost.);
che su
questo punto, pertanto, il ricorso è destinato all'insuccesso;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice
Fatti
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che il
ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere considerato, come risulta
chiaramente dalla sentenza del Tribunale distrettuale di Lubiana dell'8 maggio 2008 (doc. C) rispettivamente dalla relativa rettifica del 22 maggio 2008 (doc. E), che la convenuta è debitrice nei suoi confronti dell'importo ivi fissato;
che, come
risulta dalla decisione del Tribunale distrettuale di Lubiana del 18 maggio 2007 (doc. 4 e 5), nella procedura sfociata nella sentenza dell'8 maggio 2008 rispettivamente nella relativa rettifica del 22 maggio 2008 RI 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza legale gratuita;
che,
inoltre l'8 aprile 2010 il Tribunale distrettuale di__________ si è rivolto a CO
Considerandi
1.
invitandola a pagare al tribunale stesso € 842.74 (doc. 6);
che la
richiesta si fonda sull'art. 46 della legislazione slovena in materia di assistenza
legale gratuita, secondo cui i crediti dell'avente diritto all'assistenza
legale delle spese in giudizio – in concreto RI 1 – passano alla Repubblica di Slovenia;
che,
quindi, senza incorrere in arbitrio il Pretore poteva ritenere che all'istante
difettasse la titolarità della pretesa fatta valere in via esecutiva;
che ciò
posto il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che il
ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Le
spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico del ricorrente,
che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– avv.
– avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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